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Quasi un incidente mortale ogni 24 ore.
E’ questo il dato medio della Campania
ed è di 6000 annui quello nazionale.
2000 persone in più di tutti i soldati
americani morti in quattro anni e mezzo
di guerra in Iraq. Sono dati da
brivido e, fatti gli scongiuri, ci
riguardano molto da vicino. E’ tempo
quindi della tolleranza zero. Ben
vengano le norme del nuovo codice della
strada (legge Bianchi), ben vengano le
proposte di modifica dell’omicidio
colposo - visto che tanti utilizzano
l’auto come un’arma ed allora non si può
parlare di colpa - ben vengano le
pattuglie, |
i controlli, i palloncini, il ritiro della
patente e, speriamo presto, il sequestro
dell’auto. Una sacrosanta campagna di
sicurezza stradale non può trasformarsi, però,
in una raccolta indifferenziata…di soldi.
Stop quindi a quei Comuni che svuotano ogni
giorno le tasche degli automobilisti per sanare
incolmabili buchi di bilancio: semafori
trappola, giallo in agguato, telecamere
nascoste, autovelox dietro l’angolo,
segnaletica balorda, limiti di velocità
impossibili, utili solo a imballare il motore o
a prendere multe, strisce blu dappertutto,
vigili col cronometro pronti a multare appena
scade il grattino o lo scontrino del parking.
Multe, multe e ancora multe e sempre più si
scopre che dietro non c’è volontà di prevenire
ma solo di rastrellare soldi.
E’ utile allora ricordarsi che, oltre a
ricorrere a S. Cristoforo – patrono degli
automobilisti – si hanno a disposizione anche
alcuni strumenti giuridici (pochi) a tutela dei
propri diritti.
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A) MULTA CONTESTATA CON
IMMEDIATEZZA (Verbale di
contestazione) Alt, patente e libretto :
chi ci ferma può controllare la patente,
il libretto di circolazione, lo
scontrino assicurativo, la ricevuta
della tassa di circolazione (che non
deve essere esposta) e a volte anche il
veicolo (luci, ”frecce”, stop,
bagagliaio, etc.) A chi non è in regola
deve contestare il motivo per il quale
sta elevando la multa, cioè quale
articolo del codice della strada ha
violato.
Il verbale di contestazione, infatti, ai
sensi dell’art.383 del regolamento
c.d.s.,
“deve contenere l'indicazione del
giorno, dell'ora e della località nei
quali la violazione è avvenuta, delle
generalità e della residenza del
trasgressore e, ove del caso,
l'indicazione del proprietario del
veicolo, degli estremi della patente di
guida, del tipo del veicolo
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e della targa di riconoscimento, la sommaria
esposizione del fatto, nonché la citazione della
norma violata”.
Specialmente se si ritiene di non pagare subito la somma minima
prevista, perché ad esempio si prevede di
impugnarla nelle sedi opportune, si può chiedere
di inserire a verbale una dichiarazione con la
quale si contesta succintamente l’asserita
violazione e si da la propria versione dei
fatti.
B) MULTA NOTIFICATA A CASA
Può succedere che l’addetto al controllo del
traffico non ha potuto contestare la multa con
immediatezza perchè era impossibilitato a
fermare l’automobilista.
Capita quando le circostanze della violazione
commessa non lo hanno consentito (es.
impossibilità di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocità,
attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa (e, secondo la
cassazione, anche gialla), sorpasso vietato,
accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo,
accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento della
velocità, rilevazione video per accesso nelle
zone a traffico limitato).
In tal caso il verbale – che dovrà indicare i
motivi per i quali non si è potuto procedere
alla contestazione immediata – dovrà essere
notificato entro 150 giorni
dall’accertamento al conducente e, se non
identificato, a chi, dai dati della targa,
risulti proprietario dell’auto. A tal proposito
si ricorda che il P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) è stato abolito.
Decorso inutilmente un tempo superiore a 150
giorni senza che sia stata notificata
l’infrazione, viene meno l’obbligo di pagare la
multa.
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C)
PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
LASCIATO SUL PARABREZZA
E’ l’ipotesi più ricorrente in caso di
divieto di sosta o decorso del termine
di sosta consentita o sosta in doppia
fila. Al ritorno si trova il preavviso (
c.d. “multa”) sotto al tergicristallo
perché l’automobilista non era
presente al momento dell’accertamento.
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Il preavviso di contravvenzione – contro il
quale non è possibile ricorrere perché per farlo
bisogna attendere, se non si paga, l’arrivo del
verbale - rileva l’infrazione ed indica che la
sanzione amministrativa pecuniaria può essere
pagata entro i termini indicati sul
biglietto, decorrenti dalla data di
accertamento e nella misura ridotta al minimo
previsto dalla legge. In questo caso il
pagamento può essere effettuato tramite il
bollettino di conto corrente postale allegato
all’avviso oppure presso il Comando cui
appartiene chi ha elevato la multa.
L’avviso contiene i dati rilevati dall’agente
accertatore, relativi a data e ora
dell’infrazione, targa e tipo del veicolo, luogo
dell’accertamento.
Ricevuta la multa secondo una delle tre
ipotesi indicate, si deve decidere se
pagarla, se fare ricorso, se ignorare il
tutto.
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1) se si decide di pagare,
si effettua il versamento presso
l’ufficio postale o presso il Comando di
appartenenza di chi ha elevato la multa.
Il termine è di 60 giorni e si paga la
sanzione minima prevista.
Per alcune ipotesi e contravvenzioni
indicate dall’art.202 c.d.s. non è
possibile il pagamento
ridotto (ad es: automobilista che non si è
fermato all’alt, che si è rifiutato di esibire i
documenti, altre ipotesi). |
Decorsi 60 giorni la somma da pagare sarà
maggiore. La ricevuta di avvenuto pagamento
va conservata per 5 anni.
2)
Se si decide di non pagare la multa,
perché ritenuta ingiusta, la si può impugnare
con ricorso al Prefetto o - in
alternativa -
al
Giudice di Pace del luogo in cui è stata
commessa la violazione al Codice della Strada.
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RICORSO AL PREFETTO
Il ricorso, in carta semplice, va
presentato al Prefetto, preferibilmente
tramite l’organo di Polizia che ha
elevato la multa, entro 60 giorni dalla
contestazione o notifica della multa.
Contro l'esito negativo del ricorso al
Prefetto – che comporta il pagamento di
una somma pari al doppio della multa -
si può proporre ricorso al Giudice di
Pace chiedendo la sospensione e
l’annullamento della sua ordinanza.
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Il
termine per ricorrere è di 30 giorni dalla
notifica dell'ordinanza-ingiunzione con la quale
il Prefetto ha respinto il ricorso.
Il provvedimento del Prefetto, se il ricorso era
stato presentato tramite l’organo di Polizia che
aveva elevato la multa, deve essere emesso entro
120 giorni e va notificato all’automobilista
entro altri 150 giorni. Ci sono quindi 330
giorni per sapere l’esito (60+120+150). Decorso
questo termine senza esito, il ricorso si deve
intendere accolto.
La Corte di Cassazione con sentenza n° 2792 del
1990, ha previsto la nullità
dell’ordinanza-ingiunzione nel caso in cui il
ricorrente abbia chiesto di “essere sentito” dal
Prefetto e questi non lo abbia convocato. Anche
in questo caso l’impugnazione va fatta davanti
al Giudice di Pace per far valere l’invalidità
dell’atto.
Se il Giudice di Pace respinge il ricorso, si
deve pagare la sanzione indicata nell’ordinanza
ingiunzione, oppure si può impugnare in
Cassazione la sentenza del Giudice di Pace.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
E’ la soluzione che garantisce di più
l’automobilista (conducente o proprietario). Va
presentato entro 60 giorni dalla notifica della
multa alla cancelleria del giudice di pace del
luogo dove è stata elevata la multa. Va seguita
tutta la procedura per cui è meglio affidarsi ad
un avvocato, ricordandosi comunque che bisognerà
presentarsi all’udienza per essere sentiti in
contraddittorio con gli agenti che hanno elevato
la multa. Si può chiedere al Giudice la
sospensiva del pagamento in attesa del giudizio
di merito. Siccome però il giudice non si
pronuncerà entro i 60 giorni previsti per pagare
la multa, è meglio pagarla prima e se il giudice
accoglie il ricorso, si chiederà il rimborso di
quanto pagato.
3)
Se si decide di non pagare la sanzione e di
non proporre ricorso, la sanzione diventa
definitiva e viene iscritta nel ruolo delle
violazioni non pagate per la somma
corrispondente
alla metà del massimo previsto per la violazione
indicata nel verbale più le spese del
procedimento.
Successivamente al trasgressore sarà notificata
la cartella esattoriale contenente la somma
sopra indicata più le maggiorazioni per le spese
esattoriali, il tutto da notificarsi in un
termine massimo di 5 anni decorrenti dalla data
in cui si è commessa l’infrazione. La cartella
esattoriale può essere impugnata davanti al
giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.
Se arriva la cartella esattoriale nonostante la
multa sia stata pagata, si dovrà esibire la
ricevuta – conservata per 5 anni – all’Ufficio
Contravvenzioni del Comune competente.
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