Adeguandosi ad una giurisprudenza sempre più
estesa da nord a sud, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con parere
n.75730 del 25.9.2008, ha stigmatizzato l’uso
degli autovelox nascosti nelle auto civette per
rilevare le violazioni al codice della strada,
evidenziando che tale uso deve essere evitato
anche se le autocivetta sono segnalate
tempestivamente. Nei casi in esame, infatti,
all’automobilista manca la percezione visiva del
posto di controllo, così come richiesto dal
codice della strada e da circolari in materia.
Si riporta il testo della recentissima
circolare:
“….omissis…..L’art.
3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito
con L n. 160/2007, ha previsto
che le
postazioni di controllo sulla rete stradale per
il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all'impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite
con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei
Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'Interno; in particolare la segnalazione può
essere effettuata con segnali stradali di
indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con
dispositivi di segnalazione luminosi installati
su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e
c). In occasione di espletamento
dell’attività di accertamento ai sensi dell’art.
142, con postazione temporanea presieduta da un
organo accertatore
utilizzando una vettura civetta privata,
anche se debitamente presegnalata,
tale
attività potrebbe essere riconosciuta
illegittima dagli Organi giurisdizionali
competenti, in quanto i medesimi Organi
potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la
mancata “
percezione visiva” della presenza della
postazione di controllo” e, pertanto, di non
soddisfare totalmente il requisito della “
visibilità” richiesto come “condicio sine qua
non”, ai fini della validità della procedura di
accertamento disciplinata dalla legge sopra
citata”.

Tale parere segue di pochi mesi una circolare di
pari oggetto della Direzione Generale della
Sicurezza Stradale presso lo stesso Ministero,
la n.972663 del 7.8.2008 che, nell’anticipare lo
stesso enunciato
(le
postazioni di controllo sulla rete stradale per
il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili)
ricordava
quali devono essere le
caratteristiche delle segnalazioni in esame
previste dall’art. 2 del decreto 15.8.2007:
“ I segnali stradali e i dispositivi di
segnalazione luminosi devono essere
installati
con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocità,
e in modo da garantirne il tempestivo
avvistamento, in relazione alla velocità locale
predominante. La distanza tra i segnali o i
dispositivi e la postazione di rilevamento della
velocità deve essere valutata in relazione allo
stato dei luoghi; in particolare è necessario
che non vi siano tra il segnale e il luogo di
effettivo rilevamento intersezioni stradali che
comporterebbero la ripetizione del messaggio
dopo le stesse, e comunque non superiore a
quattro km.”
La segnalazione va ripetuta dopo ogni incrocio
di una certa importanza.
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