30 ottobre 2008
LEX, autovelox a carte scoperte

Aldo Maturo

 

Era ora! Le forze di polizia che vogliono utilizzare l’autovelox “nascosto” nell’auto devono farlo solo con auto che abbiano i colori del Corpo. Il personale di pattuglia deve essere ben visibile,  in divisa e con accessori ad alta visibilità (es. copriberretti e manicotti rifrangenti per la notte e i giorni di nebbia). Sono proibiti i posti di blocco camuffati e gli autovelox sulle auto  civetta con  personale in borghese.

Adeguandosi ad una giurisprudenza sempre più estesa da nord a sud, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n.75730 del 25.9.2008, ha stigmatizzato l’uso degli autovelox nascosti nelle auto civette per rilevare le violazioni al codice della strada, evidenziando che tale uso deve essere evitato anche se le autocivetta sono segnalate tempestivamente. Nei casi in esame, infatti, all’automobilista manca la percezione visiva del posto di controllo, così come richiesto dal codice della strada e da circolari in materia.

Si riporta il testo della recentissima circolare:

….omissis…..L’art. 3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142, con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata  “ percezione visiva” della presenza della postazione di controllo” e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “ visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata”.

Tale parere segue di pochi mesi una circolare di pari oggetto della Direzione Generale della Sicurezza Stradale presso lo stesso Ministero, la n.972663 del 7.8.2008 che, nell’anticipare lo stesso enunciato (le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili) ricordava  quali devono essere le caratteristiche delle segnalazioni in esame previste dall’art. 2 del decreto 15.8.2007:

     “ I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere  installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”

La segnalazione va ripetuta dopo ogni incrocio di una certa importanza.





     

  LEX di Aldo Maturo


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