Le informazioni immesse o il
nostro pensiero possono entrare nelle case di
milioni di persone senza che nulla possa più
fermarle, ovvero, le procedure legali per
fermarle sono talmente lunghe da essere del
tutto ininfluenti rispetto alla velocità di
propagazione
del nostro scritto o rispetto ai danni già
fatti.
Uno strumento di questo genere non poteva non
entrare nelle aule di udienza e salire sul banco
degli imputati per i delitti contro la persona.
Due sono le previsioni del
nostro codice penale:
L’INGIURIA
(art.594) “ Chiunque offende l’onore o il decoro
di una persona presente è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino
ad euro 516.
Alla
spessa pena soggiace chi commette il fatto
mediante comunicazione telegrafica o telefonica
o con scritti o disegno diretti alla persona
offesa”.
LA DIFFAMAZIONE
(art.595) ”Chiunque, comunicando con più
persone, offende l’altrui reputazione, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino ad euro 1.032..omissis..Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo
di pubblicità la pena è della reclusione da sei
mesi a tre anni o della multa non inferiore ad
euro
516”.
Che questi reati possano
essere commessi anche per via telematica non
credo vi siano molti dubbi. Nel caso delle
email, ad esempio, è certamente perseguibile per
ingiuria
il soggetto che invia il messaggio atto
ad offendere solo alla persona offesa. Lo stesso
soggetto risponderà invece di diffamazione se il
messaggio è indirizzato
alla persona offesa e ad altre persone.
Messaggio atto ad offendere, ad esempio, è
un’espressione ingiuriosa, denigratoria, una
valutazione poco lusinghiera sulla
professionalità del destinatario, sulle sue
capacità cognitive ed intellettive, etc.
Una diversa valutazione del
problema si ha
quando il soggetto spedisce un suo
intervento a un sito internet – che lo pubblica
- e tale
scritto ha un contenuto offensivo o denigratorio
per terze persone. In questo caso la
comunicazione è stata effettuata su uno spazio
telematico, il sito appunto, accessibile in
linea teorica ad una pluralità di persone, anzi
accessibile da ogni angolo del mondo a chiunque
si colleghi a quel sito.
La Cassazione Penale,
Sez. V, con sentenza n.4741 del 27.12.2000,
aveva ben chiaro che in tal caso "…in un primo
momento, si avrà l'inserimento
in rete - da parte dell'agente - degli scritti offensivi e/o delle
immagini denigratorie e, solo in un secondo
momento (a distanza di secondi, minuti, ore,
giorni ecc.), i terzi, connettendosi con il
"sito" e percependo il messaggio, consentiranno
la verificazione dell'evento (la diffamazione)".
La stessa Sezione,
con la più recente
sentenza 1 luglio 2008, n. 31392, ha ribadito che
sussiste la diffamazione aggravata qualora la
diffamazione di un testo è avvenuta tramite
internet parificando quindi tale sistema di
trasmissione a quello che il codice penale
chiama “altro mezzo di pubblicità”.
Tale
tipo di diffamazione, secondo la stessa Corte,
trova un limite qualora si stia esercitando
il diritto, costituzionalmente garantito, di
esprimere le proprie opinioni, previsto
dall'art. 21 della Costituzione. La possibilità
riconosciuta a qualunque cittadino di esprimere
opinioni, riferire fatti, esercitare una
critica, deve
essere però contemperata dai limiti previsti per
l’esercizio di tali diritti, limiti
riscontrabili nella veridicità e fondatezza dei
fatti esposti e nell’uso di un linguaggio o
termini lessicali corretti e non gratuitamente
offensivi o oltraggiosi per la reputazione del
soggetto destinatario dell’intervento.
E’ da dire che già dal 2001
la nuova legge sull’editoria (n.62 del
7.3.2001)
aveva stabilito all’art.1 che per «prodotto
editoriale» si intende il prodotto realizzato su
supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su
supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico
con ogni mezzo, anche elettronico…omissis”
Si va consolidando quindi l’orientamento, nella
giurisprudenza, che il sito Internet - inteso
come insieme di hardware e software mediante il
quale si genera un prodotto editoriale destinato
alla trasmissione di flussi di dati -
ai sensi della sopracitata l. n. 62 del
2001 si
deve ritenere sottoposto, anche ai fini penali,
alla disciplina riservata alla stampa da cui ne
deriva il perseguimento dei
casi di
diffamazione commessi utilizzando questo
favoloso mezzo di trasmissione globale.
|