La Cassazione non fa sconti ai
genitori di un figlio indisciplinato che guida
il motorino senza casco. In caso di incidente
pagano i danni, colpevoli di non averlo saputo
educare e di non averlo sorvegliato nella sua
vita di relazione.
La sentenza è del 22 aprile 2009 e riguarda un incidente stradale
avvenuto su una strada del sud e che aveva visto
coinvolto uno scooter ed una Vespa 50 guidata da
un minorenne con a bordo un suo amico.
A seguito delle ferite riportate il ragazzo dello scooter era morto
dopo pochi giorni ed inevitabilmente i suoi
genitori avevano attivato tutta la procedura per
il risarcimento dei danni richiesto ai genitori
del ragazzo minorenne alla guida della Vespa.
In primo grado il giudice, valutati i fatti, aveva attribuito al
minorenne una responsabilità del 70% e aveva
condannato i suoi genitori al risarcimento dei
danni ed alle spese. Era seguito processo in
Appello ed infine in Cassazione, pronunciatasi
con sentenza n. 9556.
In Cassazione i genitori del minorenne avevano evidenziato di non
essere responsabili, come previsto dall’art.2048
codice civile, dei danni cagionati dal figlio (Il
padre e la madre sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori
non emancipati che abitano con essi. Sono
liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto)
perché ritenevano di aver dimostrato al giudice
di aver adempiuto all’obbligo di educarlo.
D’altra parte, avevano asserito, il ragazzo al momento
dell’incidente era quasi maggiorenne (aveva 17
anni e 10 mesi) e quindi era in grado di agire e
rispondere da solo delle proprie azioni. Prova
ne era, tra l’altro, che aveva già lavorato
presso un fabbro e un carrozziere.
I giudici purtroppo non hanno condiviso tale tesi difensiva. Invero
i genitori non possono ritenere di aver educato
adeguatamente il figlio specialmente ove si
consideri che al momento dell’incidente sia il
ragazzo che il suo passeggero non avevano il
casco. La tal cosa conferma l’omessa vigilanza,
ai fini educativi, sul comportamento del figlio.
I genitori avrebbero dovuto dimostrare che era stata impartita al
figlio un’educazione normalmente sufficiente ad
impostare una corretta vita di relazione in
rapporto al suo ambiente, alle sue
abitudini,alla sua personalità.
Non ha rilievo, a loro avviso, il fatto che il figlio fosse quasi
diciottenne al momento del sinistro perché
l’art.2048 – sopra richiamato – si riferisce al
figlio comunque minorenne verso il quale i
doveri della educazione sono inderogabili e
finalizzati a correggere comportamenti non
corretti e quindi “meritevoli di costante opera
educativa onde realizzare una personalità
equilibrata, consapevole della relazionalità
della propria esistenza e della protezione della
propria ed altrui persona da ogni accadimento
consapevolmente illecito”.
Lo stato di immaturità del figlio si desume anche dal fatto che il
ragazzo non indossasse il casco, anche se aveva
dimestichezza con i veicoli proprio per aver
lavorato come carrozziere.
Il fatto che non indossasse il casco era da attribuire, secondo i
giudici, alla cattiva educazione impartita dai
genitori che in sede processuale avrebbero
dovuto provare non solo di averlo saputo educare
come è richiesto a un genitore ai sensi
dell’art.147 codice civile ma anche di averlo
controllato adeguatamente per renderlo
consapevole delle proprie azioni, del rispetto
per la propria e per l’altrui persona, delle
conseguenze di fatti illeciti da lui commessi
consapevolmente.
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