REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA
in composizione monocratica
Giudice Dr. Eugenio GRAMOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
alla
pubblica udienza del 26 maggio 2006 nel
procedimento penale contro
TIZIO,
nato ad XXXX il XX/XX/XXXX, residente ad
XXXXX, ivi domiciliato ex art. 161 cpp
libero – presente
IMPUTATO
per
il reato di cui agli artt. 81cpv. c.p. –
595 comma 3 c.p. perché con più atti
esecutivi del medesimo disegno criminoso
con gli articoli pubblicati sul sito web
www.ilbolscevicostanco.com
con il nickname di “generale Zuckov” e
di anonimous ledeva l’onore di Caia,
Mevio, Sempronio e Quinto.
In particolare
scrivendo un articolo dal titolo “Velina
Rosa numero 5”, ove scriveva
in proposito bisogna essere chiari:
Mevio non ha mai brillato né per spirito
di solidarietà con i colleghi né per
vocazione democratico sindacale…, ma di
un moderatissimo collega, che subito ha
capito che per far carriera nel
giornalismo bisogna saper abbozzare e
tacere a ogni porcata…Non si è mai
dannato l’anima per la categoria né per
i colleghi, non lo brucia nessun sacro
fuoco per la difesa dei diritti dei
giornalisti, si è candidato alle
elezioni dell’ordine dei giornalisti
unicamente per salvare il suo
sedere…Certo se persino per una Doroteo
così, dallo stomaco di struzzo…
ledeva
la reputazione di Sempronio, nonché
quella di Caia, scrivendo sempre nello
stesso articolo
Così la povera Caia, terrorizzata e
minacciata fisicamente, si è data alla
fuga piangente dai locali moda di
Gressan.
La
poverina eccepiva sul fatto che il
copione della cerimonia, le affidasse la
parte della fetta di limone da
strizzare… Che farà Caia? La ragazza ha
l’avvocato facile: due anni orsono
quando l’ordine, durante la revisione
dell’Albo regionale, la cassò dagli
elenchi per palese inattività
immediatamente ricorse ad un legale,
riuscendo grazie ad un cavillo formale
ad essere reintegrata,
nonché nell’articolo pubblicato il 12
giugno 2005 ledeva l’onore di Sempronio
scrivendo:…E’
vero che dopo 5 anni dalla sentenza
dell’ordine valdostano, che aveva
radiato Sempronio dall’Albo dei
professionisti, il suo ricorso al
Consiglio Nazionale sospensivo della
pena è ancora in altissimo mare?…E’ vero
che per salvare Sempronio il Consiglio
Nazionale vuol perdere altro tempo, così
nessuno dopo 5 anni si ricorderà più
niente? E’ vero che i due consiglieri
nazionali dell’ordine, Berard e Bertello,
si interessano della questione Sempronio
remando contro, ossia si prodigano per
sputtanare il Consiglio regionale
precedente, facendo annullare la
sentenza di radiazione?… E’ vero che per
salvare Sempronio il suo potentissimo
papà e mentore, Pierre Minuzzeau, ha
avviato una raccolta di firme presso la
sezione di St. Martin del Mouvement, in
cui ha militato dal 1986 al 1998 (il
1999 non è sicuro)?… Che la presidente
Zublena ha proclamato vincitore lo
slogan federalista “renderne impunito
uno per diseducarne cento?” E’ vero che
l’ Ordine Nazionale dei giornalisti, per
i begli occhi di sminuzzino ha già fatto
una figura di merda galattica nel 1999,
quando la sua decisione, favorevole al
rampollo di Pierre Minuzzeau, è stata
impugnata dalla Procura generale di
Torino, caso quasi unico in Italia? E’
vero che Sempronio attualmente è addetto
stampa del gruppo consiliare Uv in
regione?,
nonché ledeva la reputazione di Quinto
scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto
lo pseudonimo di Anonymous
Quinto abita a XXXXX da alcuni anni ma
non è romano.
A
Roma ha vissuto una promettente carriera
nelle fila della Dc fino a quando, a
corto di soldi, non ha pensato bene di
compiere una rapina a mano armata in
banca che gli è costata quattro anni di
galera! In Valle è stato implicato in
alcune indagini di polizia e attualmente
è indagato dalla Polizia postale per
plagio.
Serve
altro?, e ancora il 9 ottobre 2005 “Non
si tratta di speciali ma di veri e
propri pompini…Il palinsesto potrebbe
essere così formulato:giorni pari
bocchini a Caveri. Giorni dispari
pompini al senatore Rollandin. E il week
end? Rigatoni bolognesi a Dino Vierin!
Mi sembra un programma pluralista,
democratico, antifascista, con venature
progressiste.
Questo Quinto mi sembra maturo per
iscriversi alla Lache Gauche .
Suo
papà non era iscritto al PCI di XXXXX?
Con l’aggravante di aver commesso il
fatto con il mezzo di pubblicità quale
il sito web.
In Aosta il 14 febbraio, il 12 giugno e
il 9 ottobre 2005
PARTE
CIVILE:
-
1.
Mevio, nato a XXX il XXXXX ,
costituito all’ud. 26.05.06
dall’avv. Stefano Marchesini, del
foro di Aosta
-
2.
Sempronio, nato a XXX il XXXXX,
costituito all’ud. 26.05.06
dall’avv. Corrado Bellora, del foro
di Aosta
-
3.
Quinto, nato ad XXX il XXXXXX,
costituito all’ud. 26.05.06
dall’avv. Alessandra Fanizzi, del
foro di Aosta.
CONCLUSIONI
Il Pubblico
Ministero chiede: ritenuta provata la
penale responsabilità dell’ imputato per
il reato di diffamazione, condanna ad
euro 3.000,00 di multa .
Il difensore della paete civile
Sempronio, avv. Bellora: conclude come
da allegato depositato in udienza e nota
spese:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis
reiectis, dichiarare la penale
responsabilità dell’imputato TIZIO in
ordine al reato a lui ascritto e,
conseguentemente, condannarlo alle pene
ritenute di giustizia, nonché
condannarlo a risarcire i danni morali a
favore della parte civile costituita
Mevio, danni che si quantificano, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 523 c.
II c.p.p., in euro 5.000,00, oltre a
interessi e rivalutazione monetaria
dalla data dei fatti al dì del saldo o
nella diversa somma che la S.V. riterrà
di giustizia.
In subordine:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis
reiectis, dichiarare la penale
responsabilità dell’imputato TIZIO in
ordine al reato a lui ascritto e,
conseguentemente, condannarlo alle pene
ritenute di giustizia, nonché
condannarlo a risarcire i danni morali a
favore della parte civile costituita
Mevio, danni da liquidarsi in separato
giudizio civile, concedendo alla parte
civile costituita una provvisionale di
euro 3.000,00, da imputarsi sulla
liquidazione definitiva.
In
ogni caso con il favor delle spese e
degli onorari di giudizio, come da nota
spese separata e depositata
contestualmente alle presenti
conclusioni (min.euro 967,92 – max euro
2.344,92 oltre iva e cpa).
Il difensore della parte civile Quinto,
avv. Fanizzi: conclude come da allegato
depositato in udienza e nota spese:
Voglia l’ Ill.mo Tribunale Penale
Ordinario di Aosta, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e
deduzione, ritenuta la penale
responsabilità dell’imputato TIZIO in
principalità e nel merito condannare il
sig. TIZIO alla pena ritenuta di
giustizia nonché al risarcimento dei
danni morali che si indicano in euro
5.000,00 (cinquemila/00), con condanna
ad una somma provvisionale non inferiore
a euro 3.000, o altra maggiore o minore
somma che il Giudice riterrà di equità.
Con
il favore delle spese e degli onorari di
lite (min euro 967,92 – max euro
2.344,92 oltre iva e cpa).
Il difensore della parte civile
Sempronio, avv. Marchesini: conclude
come da allegato depositato in udienza e
nota spese:
Piaccia al Giudice Ill.mo:
affermare la penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato
ascrittogli e condannarlo alle pene di
legge;
dichiarare tenuto e condannare
l’imputato a risarcire alla parte civile
costituita i danni patrimoniali e non
patrimoniali da questa subiti in
conseguenza dei fatti per cui è
processo, da liquidarsi nella somma di
euro 5.000,00 (cinquemila) a favore
della parte civile, condanna
provvisoriamente esecutiva;
in
subordine, qualora il Giudice Ill.mo
pronunci condanna generica e rimetta le
parti davanti al giudice civile per la
liquidazione dei danni, condannare
l’imputato al pagamento di una
provvisionale immediatamente esecutiva
di almeno euro 3.000,00 (tremila) a
favore della parte civile;
condannare, infine, l’imputato alle
spese di costituzione, assistenza e
rappresentanza della parte civile, da
liquidarsi come da nota spese che si
allega (euro 1.595 oltre iva e cpa)..
Il difensore dell’imputato, avv. Catia
Malavenda, chiede:
In via principale, assoluzione per non
aver commesso il fatto.
In subordine, assoluzione perché i
fatti, così come contestati, non
costituiscono reato per quanto riguarda
la scriminante del diritto di critica.
In ulteriore subordine, chiede che il
giudice tenga conto a tutti gli effetti
delle limitate possibilità economiche
dell’imputato, pensionato.
IN FATTO
ED IN DIRITTO
Due sono
gli ordini di problemi che vanno risolti
nel presente procedimento:
a) se gli articoli diffamatori
pubblicati sul blog
“ilbolscevicostanco.com” siano
riconducibili all’attuale imputato (e
quindi, per l’effetto, se l’attuale
imputato si identifichi col Generale
Zhukov e se questi fosse, in sostanza,
il direttore del blog)
b) se gli articoli siano diffamatori.
- A -
Sono stati raggiunti gravi, precisi e
concordanti indizi che consentono, con
piena certezza, di affermare che il
Generale Zhukov, proprietario del sito
“il bolscevico stanco” è TIZIO .
Infatti:
1) Come si legge nell’allegato 8/A fg 50
prodotto dal PM tale “soldatino popov”
scrive alcune righe, che qui non
interessano, al compagno generale.
A queste righe risponde TIZIO.
Successivamente taluno si rivolge al
compagno generale riprendendo il
contenuto della risposta di TIZIO e
dicendo a TIZIO:
“proprio tu, generale, vai ad
elemosinare…”
Si tratta di un indizio grave in quanto
consente di dedurre un’equivalenza
generale Zhukov = TIZIO, e preciso,
derivando da due fonti diverse in modo
univoco.
Non è una prova, in quanto non vi è
garanzia assoluta della rispondenza a
realtà della firma TIZIO e di quanto
indicato da altra non controllabile
fonte, sicchè non consente di
raggiungere da sé solo la certezza del
fatto che si vuole provare.
2) A casa di TIZIO è stato trovato
l’username e la password, nonché ogni
istruzione per la gestione del sito
(cfr. verbale di perquisizione e
documenti sequestrati, all. 3-4 fg 194
ss)
Si è qui in presenza di un indizio
gravissimo e ben preciso, atteso che
username e password sono privati del
soggetto cui pervengono.
Non si tratta di prova diretta poiché da
ciò solo non è possibile dedurre la
penale responsabilità per gli articoli
diffamatori (dando per un attimo già
dimostrato che diffamatori essi siano).
In sé, non è infatti impossibile che il
foglio sia stato dimenticato da altri.
3) La password per l’accesso è “violaa”.
La figlia dell’imputato si chiama Viola
(cfr. teste Champvillair).
E’ un indizio grave, perché consente di
dedurre che la password è verosimilmente
stata elaborata dall’imputato, e
preciso, limitatamente alla sua portata,
in quanto non contraddetto da altri
elementi intrinseci allo stesso.
4) Sono stati rinvenuti appunti
manoscritti per l’accesso del sito,
riconducibili all’imputato.
Trattasi di un ulteriore indizio
dell’interessamento personale ai modi di
accesso e gestione del sito, indizio
grave in quanto direttamente legato ai
fatti criminosi de quibus e preciso in
quanto in sé coerente.
5) Una serie di articoli (precisamente
messaggio di Capodanno e Velina Rosa 5 e
6) sono stati creati subito prima sul
computer dell’imputato e poi pubblicati
sul blog de quo.
La data era correttamente impostata sul
computer del TIZIO (c.f.r. teste Genito,
risentito sul punto).
E’, anche questo, un indizio gravissimo
in quanto pone un pesante elemento di
collegamento tra l’articolo (quella che
interessa è la Velina Rosa 5) e
l’imputato, e preciso in quanto dotato
di intrinseca coerenza logica.
6) Pur di contorno è un elemento
indiziario anche il fatto che si sia
trovato presso il TIZIO un libro dal
quale era tratta una foto pubblicata sul
sito.
E’ fin troppo chiaro, e sembra quasi
offensivo al senso comune spendere
troppe parole al riguardo, che tali
indizi sono assolutamente concordanti e
permettono di collegare con certezza le
affermazioni diffamatorie in imputazione
(contenute nella “Velina Rosa 5”) al
TIZIO.
Ritenendo il contrario occorrerebbe
immaginare che taluno, per caso, lasci a
casa del TIZIO password e username per
l’accesso come Zhukov e la gestione del
blog; che, sempre per caso, la password
coincida, con l’aggiunta di una A
finale, col nome di battesimo della
figlia dell’imputato (Viola – nome
tutt’altro che comune); che il TIZIO
preferisca subire personalmente le
conseguenze penali delle condotte del
generale Zhukov piuttosto che rivelare
chi abbia lasciato tali documenti presso
di lui; che, per motivi non
individuabili nemmeno con sforzo di
immaginazione, il TIZIO abbia poi deciso
di prendere appunti per l’accesso e la
gestione del blog; che, sempre per caso,
3 articoli, tra cui quello che
interessa, siano stati creati col
computer del TIZIO; che, ancora per
caso, un libro con una foto pubblicata
sul blog fosse a casa del TIZIO e che
infine soggetti scellerati, diversi dal
TIZIO, abbiano usato il suo nome in
un’occasione sul blog, per rispondere al
soldatino Popov e che altri abbiano dato
per scontata, senza ragione, l’identità
Zhukov = TIZIO.
A corollario si aggiunga che il TIZIO
esercita (o esercitava) la professione
di giornalista, tanto da essere stato
Vice Presidente del Consiglio dell’
Ordine Valdostano e che era alquanto
apprezzato (cfr. le dichiarazioni di
alcune delle stesse p.o.) per la sua
vena ironica e che – infine – nella
predetta qualità, era a conoscenza di
procedimenti disciplinari a carico di
colleghi per essersene occupato, tanto
da detenere tutt’ora copie di atti in
casa.
E trattasi di atti sui quali sono basate
le considerazioni assunte diffamatorie a
carico del Quinto e della Caia.
Da questo corposissimo coacervo di
elementi, non credendo questo giudicante
che la loro esistenza e coerenza possa
essere dovuta a potenti forze esoteriche
che perseguitano il TIZIO deve
necessariamente concludersi che
a) il generale Zhukov si chiama,
all’anagrafe, TIZIO
b) questi gestiva il blog de quo, tanto
che tra le istruzioni da lui detenute vi
è un foglio relativo alla cancellazione
dei commenti
c) la Velina Rosa 5 è stata scritta da
TIZIO
Il contenuto pubblicato su internet e
oggetto di contestazione ex art.595 c.p.
è pacifico.
Esso risulta dalle produzioni del PM e
dalle deposizioni delle parti civili.
Da notare che la parte iniziale dell
“osservazioni” sul XXXX è pubblicata
sotto lo pseudonimo Anonymous.
Va subito rilevato che, essendosi
provato ut supra che il TIZIO era il
soggetto che aveva in disponibilità la
gestione del blog, egli risponde ex art.
596 bis c.p., essendo lasua posizione
identica a quella di un direttore
responsabile.
O, meglio, colui che gestisce il blog
altro non è che il direttore
responsabile dello stesso, pur se non
viene formalmente utilizzata tale forma
semantica per indicare la figura del
gestore e proprietario di un sito
Internet, su cui altri soggetti possano
inserire interventi.
Ma, evidentemente, la posizione di un
direttore di una testata giornalistica
stampata e quella di chi gestisce un
blog ( e che, infatti, può cancellare
messaggi) è – mutatis mutandis –
identica.
Il gestore di un blog ha infatti il
totale controllo di quanto viene postato
e, per l’effetto, allo stesso modo di un
direttore responsabile, ha il dovere di
eliminare quelli offensivi.
Diversamente, vi è responsabilità penale
ex art. 596 bis cp.
Ciò premesso, per valutare se le
affermazioni sul blog siano diffamatorie
occorre riportarsi ai pacifici canoni
giurisprudenziali costituiti da
- interesse pubblico alla conoscenza
- verità del fatto
- correttezza del linguaggio.
Il primo requisito è soddisfatto.
Le persone offese sono tutte noti
giornalisti dell’ambiente valdostano e
il genere di considerazioni esposte
(salvo quanto al XXXX, su cui si vedrà
infra) sono connesse coi modi di
interpretare ed esercitare la
professione giornalistica.
Quanto agli altri elementi, nello
specifico si rivela che:
Caia viene dipinta come una non
giornalista, già “cassata” dall’albo per
inattività (fatto vero, salva la riforma
della decisione per mancanza di
motivazione) che, minacciata da tale
Maccari si dà alla fuga piangente,
affermandosi poi che la “ragazza” ha
l’avvocato facile.
Trattasi di considerazioni espresse in
termini non corretti (tra l’altro non
pare vero che la “ragazza” abbia
l’avvocato facile, visto che ha proposto
sì querela, ma non si è costituita parte
civile) e inurbane, che dipingono una
giornalista come una sorta di poveretta,
professionalmente già oggetto di
cancellazione e che reagisce alle
difficoltà con la fuga e le lacrime.
La notizia, nella sostanza vera, è stata
dunque esposta in termini non corretti e
– dopo aver superfluamente ricordato il
passato provvedimento disciplinare (noto
all’imputato per la sua posizione
precedente nel consiglio dell’ordine) –
l’intero tono della notizia non è
diretto ad informare, ma a dipingere la
figura di una collega con le tinte della
codardia e dell’ignavia.
Si integra, dunque, il contestato
delitto.
Quanto a Mevio si afferma, tra l’altro,
che si “è candidato all’ordine dei
giornalisti per salvare il suo sedere”
cosa risultata falsa (la non
licenziabilità deriva da alcune cariche
sindacali e non dal far parte
dell’ordine dei giornalisti ( teste
Mevio, non smentito da alcuno):
Si è poi dipinto il medesimo come un Don
Abbondio carrierista (ha subito capito
che per far carriera bisogna saper
abbozzare e tacere ad ogni porcata) e,
dulcis in fundo, il Mevio è stato
definito Doroteo dallo stomaco di
struzzo.
Orbene, pur essendo gli struzzi pennuti
non privi di tratti simpatici è chiaro
che l’autore dell’articolo trasmette
chiaramente, e con termini anche
piuttosto volgari, messaggi in parte
falsi (circa le motivazioni della
candidatura all’ordine) in parte
diretti,ancora, non ad informare, ma a
dipingere la persona Mevio come un
essere che ingoia ogni cosa pur di far
carriera, complice di porcate e pronto
ad ogni sottomissione.
Si integra nuovamente, dunque, il reato
de quo, tra l’altro non essendo nemmeno
rispondente a realtà l’unico fatto
specifico riferito.
Quanto al Quinto l’imputato ha usato le
conoscenze personali che gli derivavano
dalla posizione di (allora)
vicepresidente del Consiglio dell’ordine
dei giornalisti e gli atti che
(illegittimamente) aveva trattenuto a
casa per redigere un articolo basato su
fatti veri, ma addebitando alle
ingerenze della p.c. e del di lui padre
l’annullamento della precedente sentenza
di radiazione a carico della p.c. con
finalità di “sputtanare il Consiglio
regionale precedente” e addebitando il
tutto a manovre poco pulite nell’Union
Valdotaine.
E’ chiaro che trattasi di considerazioni
sulla cui verità nulla si sa ma che,
comunque, sono espresse in termini
scorretti, basati sul sospetto e
sull’illazione.
Anche in questo caso si integra dunque
il contestato delitto.
La posizione Sempronio è la più grave.
E’ ben vero che il Sempronio è stato
condannato per rapina, se si vuole a
mano armata, essendo egli in effetti
“armato” di una siringa.
Ma la condanna è stata a due anni e
quattro mesi di reclusione e non a
“quattro anni di galera”.
E’ anche vero che lo stesso era indagato
per “plagio” dalla Polizia Postale, in
quanto proprio pochi giorni fa, come è
risultato anche in questo dibattimento,
questo medesimo giudicante lo ha
condannato per la violazione di diritti
di autore nel pubblicare alcuni articoli
sul proprio sito internet.
Tuttavia, al di là della parziale
falsità di quanto scritto (qui sub “anonymous”),
non vi è alcun interesse pubblico alla
conoscenza di questi fatti che nulla
hanno a che fare con l’attività di
giornalista del Sempronio.
E non, in particolare, la rapina.
Lo stesso “plagio” viene esposto in modo
tale che, pur trattandosi di fatti
connessi con l’attività di giornalista,
nessuno lo comprende.
In questo caso, dunque, il TIZIO ha
esposto fatti in parte falsi, al solo
scopo di screditare (il TIZIO userebbe
un altro termine) una persona nella sua
dignità, dimenticando che alcuni fatti
possono appartenere ad un brutto passato
col quale oggi non potrebbe aversi più
alcun rapporto.
In altre parti, nuovamente sub gen.
Zhukov, si istituisce poi una
significativa comparazione tra
interviste a politici dell’Union
Valdotaine e “pompini”, che verrebbero
forniti, a giorni alterni, a Caveri e al
Senatore Rollandin.
Nel week end il menu del TIZIO prevede,
invece, “rigatoni bolognesi” a Dino
Vierin.
Anche se le interviste non sono fatte
personalmente dal Sempronio, è evidente
che il triviale paragone sopra riportato
pone in pessima luce la direzione della
rivista, sicchè anche il Sempronio è,
certamente, persona offesa dal reato.
Se si voleva affermare che le interviste
pubblicate dal Sempronio sono
compiacenti e si risolvono in propaganda
politica favorevole agli intervistati si
poteva (e si doveva) riferire la
circostanza in termini quali quelli che
precedono, o anche altri più ironici, ma
non certo facendo riferimenti di
discutibile gusto a rapporti sessuali di
tipo orale, per di più espressi con
linguaggio degno di un postribolo.
Anche in quest’ultimo caso si ravvisano
dunque gli estremi del contestato
delitto.
Poiché le attenuanti generiche non sono
un diritto dell’imputato, il quale deve
mantenere una specifica condotta
positiva per meritarle ( e la semplice
incensuratezza è null’altro che un non
demerito), non va applicato a favore del
TIZIO l’art. 62 bis c.p., non risultando
precisi elementi a suo favore che
consentano di ritenere l’applicazione
dell’attenuante.
In ogni caso, tenuto conto del carattere
satirico della pubblicazione e del fondo
di verità in linea generale ravvisabile
in quanto esposto, va applicata la pena
pecuniaria.
Ex art. 133 cp. È equa, per l’effetto,
la pena di euro 3.000 di multa, oltre
spese processuali.
(p.b. euro 1000 per diff. a carico di
Sempronio + euro 800 per Mevio + euro
800 per Quinto + euro 400 per Caia)
A favore delle p.c. costituite è
adeguato, e rispondente a giustizia,
concedere un risarcimento del danno di
euro 2000 ciascuno, oltre spese legali
liquidate in dispositivo.
L’imputato va dunque condannato anche a
corrispondere le somme di cui sopra.
Non sussistono i presupposti per
concedere le richieste provvisionali né
la provvisoria esecuzione delle
disposizioni civili della presente
sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.
dichiara
TIZIO
colpevole
dei reati a lui ascritti – unificati ex
art. 81 cp e lo
condanna
alla pena di euro 3000 di multa, oltre
spese processuali.
Visti gli artt. 538 ss. cpp.
condanna
il medesimo al risarcimento dei danni
tutti patiti dalle p.c., liquidati in
euro 2000 per ciascuno.
Pone a carico del medesimo le spese di
costituzione e difesa delle
p.c.,liquidate in euro 1500 complessivi
+ IVA e cassa per ciascuna parte civile.
Rigetta le istanze di provvisionale
Aosta, lì 26.5.06
Il
Cancelliere
Roberta Borney
Il
Giudice
Dr. Eugenio Gramola |