Forse è la cartina di tornasole del bilancio in
rosso che caratterizza la maggioranza delle
famiglie italiane: nella seconda metà del 2006
gli assegni a vuoto sono aumentati del 16,6%.
E non è a dire che nel 2005 la situazione era
stata rosea, calcolando 1.660.051 protesti
elevati per assegni a vuoto, con un giro di
diversi miliardi di euro.
Il Sud ha primeggiato, e la cosa non meraviglia,
ma anche le altre parti d’Italia non ridono come
non ridono tutti quelli che accettano gli
assegni come sistema di pagamento ormai
sostitutivo dei contanti e si ritrovano invece
con un foglietto vuoto in mano.
Alla crescita del fenomeno contribuisce sia la
difficoltà a gestire il bilancio familiare entro
i limiti di stipendi insufficienti sia forse la
depenalizzazione del vecchio reato di emissione
di assegno a vuoto e di emissione di assegno
senza autorizzazione, oggi oggetto di un sistema
sanzionatorio di tipo amministrativo che solo
nei casi più gravi ha una tutela di carattere
penale (D.Lgs.n. 507/99 e L. 15 dicembre 1990,
n.386)

Distinguiamo allora i due tipi di assegno non
senza aver prima ricordato che:
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli assegni si presentano in banca, per il
pagamento, entro 8 giorni dalla data riportata
in intestazione, per gli assegni pagati nello
stesso comune di emissione ed entro 15 giorni
per quelli fuori piazza.
VALIDITA’ DELL’ASSEGNO
L'assegno di conto corrente bancario si
prescrive dopo sei mesi dalla data di emissione.
Se quindi il creditore presenta l’assegno alla
banca dopo tale termine, la banca, anche se ci
sono i soldi sul c/c, per pagare l'assegno deve
chiedere conferma ed autorizzazione al
correntista che lo ha emesso. Se quest'ultimo la
nega, l'assegno si restituisce insoluto, non
protestato e prescritto.

ASSEGNO A VUOTO (tecnicamente : SENZA
PROVVISTA)
E’ l’ipotesi forse più ricorrente e si ha quando
il soggetto effettua un pagamento emettendo un
assegno che è privo di copertura. Il suo conto è
in rosso, come si dice comunemente. Il cliente
con l’assegno dà ordine alla banca di pagare la
somma indicata detraendola dal suo conto
corrente, ma nel conto corrente o non ci sono
fondi o non sono sufficienti a coprire l’importo
richiesto.
Chi emette questo tipo di assegno è punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria che va da
€516 a €4000 e se l’assegno è di importo
superiore a €10.000 si applica la sanzione
pecuniaria da €1000 a €6197,48 (prima la pena
era della reclusione da 3 mesi ad un anno)
Scattano poi le sanzioni amministrative
accessorie più importanti, come il divieto di
emettere assegni per un periodo compreso tra i 2
e i 5 anni, l’interdizione dall’esercizio di
un’attività professionale o imprenditoriale,
l’incapacità a stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione.
Se si violano tali divieti c’è la sanzione
penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni,
nonché la pubblicazione della sentenza ed il
divieto di emettere assegni per non meno di 2
anni.
ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE
E’ questa l’ipotesi che ricorre quando ad
esempio: 1) si firma un assegno ma il conto era
stato chiuso prima di emettere l’assegno, 2)il
conto bancario non prevedeva la possibilità di
emettere assegni, 3) è stato emesso un assegno
su conto intestato ad altro soggetto, 3) vi sono
altre motivazioni che non giustifichino
l’emissione di un assegno.
Le sanzioni sono uguali a quelle previste per
l’assegno scoperto ma la sanzione amministrativa
può arrivare fino a 12.395,00 euro. (prima era
prevista la reclusione fino ad 8 mesi)
ARCHIVIO CAI (CENTRO DI ALLARME
INTERBANCARIO)
Entrambe le ipotesi di assegno sopraindicate
prevedono la registrazione negli archivi CAI
(Centro di Allarme Interbancaria) che è una
banca dati della Banca d’Italia in cui vengono
inseriti tutti i dati nominativi di chi ha fatto
questo tipo di operazione bancaria (o postale) .
A seguito dell’iscrizione scatta la revoca di
ogni autorizzazione ad emettere assegni per un
periodo di sei mesi dalla segnalazione del
nominativo. Per lo stesso periodo è vietato a
qualunque banca o ufficio postale di stipulare
nuove convenzioni di assegno con il traente e di
pagare i titoli da lui emessi dopo l’iscrizione
del suo nominativo in archivio, anche se emessi
con disponibilità di fondi (coperti).
Per gli assegni senza autorizzazione
l’iscrizione nell’archivio informatizzato viene
richiesta entro 20 giorni dalla presentazione al
pagamento del titolo. Nell’ipotesi di assegno a
vuoto (totale o parziale) l’iscrizione è
eseguita dopo che siano trascorsi sessanta
giorni dalla scadenza del termine di
presentazione del titolo ed il medesimo non sia
stato coperto. In realtà i giorni sono più di 60
e in particolare 60+8 (termine di presentazione
su piazza)=68 giorni dalla data di emissione
oppure 60+15 (termine di presentazione per
assegni fuori piazza)=75 giorni dalla data di
emissione.
Se l’assegno è presentato in banca fuori dei
termini di 8 e 15 giorni (in piazza o fuori
piazza) non scattano gli estremi di emissione
senza provvista ( a vuoto) e quindi la banca non
può attivare la procedura da cui scattano le
sanzioni.
Se l’assegno non è pagato (insufficienza di
fondi) o è pagato dalla banca in modo parziale
(carenza di fondi) chi ha emesso l’assegno dovrà
pagare anche una penale pari al 10% della somma
dovuta e non pagata.
PREAVVISO DI REVOCA
Per i casi di mancato pagamento di assegno a
vuoto (senza provvista), prima di chiedere
l’iscrizione negli archivi CAI la banca entro 10
giorni deve mandare all’indirizzo indicato dal
traente (cliente infedele) una raccomandata con
ricevuta di ritorno contenente il preavviso di
revoca con cui lo si invita a coprire l’assegno
- sia pur con pagamento tardivo comprensivo di
capitale,penale del 10% ed interessi del 3% -
entro 60 giorni di calendario, avvisandolo delle
conseguenze derivanti dalla sua eventuale
iscrizione nell’archivio CAI. Sarà avvisato poi
che dalla data di iscrizione al CAI – data che
dovrà essergli indicata - scatterà la revoca di
autorizzazione ad emettere assegni e dovrà
restituire tutto il carnet di assegni in suo
possesso. Il cliente può effettuare il pagamento
dell’ assegno “scoperto” nelle mani del
portatore, presso la banca o presso il pubblico
ufficiale che ha elevato il protesto.
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
La banca (o l’ufficio postale) è obbligato in
solido a pagare l’assegno a vuoto se omette o
ritarda l’iscrizione al CAI oltre i termini di
legge e se autorizza il rilascio del carnet di
assegni in favore di un soggetto che risulta
iscritto nel registro CAI o provvede a
rilasciare una nuova autorizzazione prima della
scadenza del termine di 6 mesi dalla data di
iscrizione al CAI.
In ogni caso la responsabilità della banca è
limitata fino ad un importo di euro 10329,14 per
ogni titolo(Art.35 del D.Lgs.507/1999 e art.10
L.386/1990). In queste ipotesi il destinatario
dell’assegno potrà valersi per la rivalsa sia
nei confronti del cliente(traente) che della
banca (trattario)
LE SANZIONI
In presenza di assegni a vuoto la banca provvede
ad attivare la procedura per l’informativa al
Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno,
competente per l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.
Le sanzioni amministrative non si applicano se
il traente (chi ha emesso l’assegno a vuoto),
entro sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione del titolo, effettua il
pagamento dell'assegno, degli interessi, della
penale e delle eventuali spese per il protesto o
per la constatazione equivalente.
Se invece la violazione contestata è relativa ad
emissione di assegno senza autorizzazione, il
pagamento dell'assegno e delle relative spese
non consente l'archiviazione degli atti e al
verbale di contestazione seguirà ordinanza
ingiunzione prefettizia con l'irrogazione della
relativa sanzione pecuniaria sulla base del
numero e dell'ammontare degli assegni emessi e
con la conseguente sanzione accessoria del
divieto di emettere assegni per un periodo non
inferiore a due anni. L’interessato può
presentare scritti difensivi al Prefetto e
produrre documentazione giustificativa. Il
Prefetto, ricevuta la segnalazione, entro 90
giorni dal ricevimento degli atti provvede con
raccomandata a notificare la violazione al
soggetto che ha emesso l’assegno. L’interessato
ha 30 giorni di tempo per inviare scritti
difensivi corredati da idonea documentazione e
non può chiedere di essere sentito
personalmente. Il Prefetto, dopo aver valutato
le deduzioni presentate, emette ordinanza di
archiviazione o ordinanza di ingiunzione al
pagamento.
Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del
provvedimento di ordinanza ingiunzione, il
trasgressore deve effettuare il pagamento della
sanzione pecuniaria dandone comunicazione alla
Prefettura – alla quale può chiedere anche la
rateizzazione del pagamento - oppure proporre
opposizione al provvedimento davanti al Giudice
di Pace, competente per territorio.
L’opposizione non sospende l’esecutività del
procedimento. |