20 giugno 2008
Il decreto rifiuti: politica pro incenerimento
Nicola Franco

 

 

E’ passata qualche settimana dall’emissione del decreto legge Berlusconi sui rifiuti- n°90 del 23 maggio 2008- ed è sempre più opinione diffusa tra la gente che un simile epilogo fosse nell’ordine naturale delle cose.

Da più parti esso è stato accolto con un convinto e vivo apprezzamento, data l’ emergenza ambientale assoluta venutasi a determinare in questi ultimi anni in Campania per le note vicende in tema di rifiuti che tutti conosciamo.

Tale decreto prevede una serie di misure normative, deroghe, attribuzioni di poteri, strumenti operativi e risorse di carattere straordinario finalizzate ad affrontare e superare in maniera definitiva e rapida l’emergenza rifiuti in Campania.

Tuttavia, a ben guardare, si nota come ancora una volta l’intervento delle Istituzioni giunga non solo in ritardo, ma come proponga delle soluzioni che rischiano, nel lungo periodo, di peggiorare la situazione già preoccupante. In più, con la solita motivazione dell’emergenza, si adottano una serie di misure estremamente autoritarie che mai prima d’ora avevano visto la luce in un decreto legge della Repubblica Italiana.

Tanto per cominciare viene istituzionalizzata la figura di un Sottosegretario di Stato ai rifiuti, con tutta una serie di poteri, risorse e mezzi economici a disposizione che rappresenta l’esautoramento di molti dei poteri degli enti pubblici in Campania. Di fatto viene certificato il fallimento totale delle istituzioni locali, commissari inclusi, almeno limitatamente all’ambito dei rifiuti.

Pur tuttavia ci risulta che nessuno dei rappresentanti istituzionali, succedutisi nel corso degli anni, abbia mai pagato per i macroscopici errori commessi.

Al sottosegretario vengono attribuiti un complesso impressionante di poteri quasi tutti in deroga alle leggi fondamentali in materia ambientale quali la VIA (Valutazione Impatto Ambientale) le normative in materia igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali etc..

I siti, le aree e gli impianti  connessi all'attivita' di gestione dei rifiuti  sono considerati aree di interesse strategico nazionale e come tali assoggettabili, in ipotesi di reato connesse ad esse, alla disciplina del codice penale.

E' una maniera del governo per mostrare il “muso duro”, per tentare di ripristinare un minimo di certezza e “ordine” in un contesto che è allo sbando; un modo per far valere tutto il peso dell'autorità visto che l'autorevolezza dello Stato è venuta progressivamente a mancare. Non si vuol capire che questo difetto di autorità è figlio proprio di una carenza di autorevolezza, di tante scelte sbagliate nel merito che si sono accavallate nel tempo. Non servirà fare “la voce grossa” per tentare di recuperarla.

Viene istituita una Superprocura che si occuperà specificatamente dei reati connessi alle attività legate ai rifiuti e che sarà l’unico giudice in materia entrando in palese contrasto con l’articolo 102 della Costituzione che prevede il principio dell’unicità della giurisdizione ed il divieto di istituire giudici straordinari (come mai questa necessità?)

Vengono autorizzati all’esercizio i termovalorizzatori di Acerra, S. Maria la Fossa e Salerno a cui, inaspettatamente, se ne aggiunge un quarto a Napoli (art. 8).

Quello di Acerra in particolare sarà autorizzato, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, al trattamento dei rifiuti contrassegnati dai seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01.

Vengono individuati 10 siti in varie zone della Campania, tra cui uno a Sant’Arcangelo di Trimonte, che saranno adibiti a discarica con l’autorizzazione allo stoccaggio di materiali corrispondenti ai codici su menzionati oltre ad altre sostanze, estremamente pericolose.

Leggendo gli articoli 8 e 9 del decreto c’è da restare sconcertati:

 

Art. 8, Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi- comma 2: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

Art. 8, comma 3: E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Art. 9 Discariche- comma 2: Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, nonche' 19.12.11 per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

 

Vediamo cosa sono esattamente queste sostanze identificate dai codici citati:

 

19.12.12:: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 (che sarebbe altri rifiuti. compresi i materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.05.01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.05.03: compost fuori specifica

20.03.01: rifiuti dei mercati

19.01.12: ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11 (ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.01.14: ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13 (ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]

19.02.06: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05 (fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose) [comunque previsti sotto]

ed ancora:

19.01.11: ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose (tipicamente ceneri prodotte dagli inceneritori)

19.01.13: ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose (tipicamente ceneri prodotte dagli inceneritori, sono considerate pericolose e vengono solitamente smaltite in discariche speciali)
19.02.05: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19.12.11: altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.

 

E’ evidente da quanto si legge che sia i termovalorizzatori che le discariche devono nascere con lo scopo ben preciso di bruciare o interrare vari generi di rifiuti. Nel caso di queste ultime si autorizza lo sversamento in esse anche di rifiuti pericolosi o non meglio specificati.

Si noti che lo stoccaggio e lo smaltimento presso comuni discariche di tali sostanze pericolose, tra cui le famigerate ceneri prodotte dagli impianti di incenerimento considerate delle vere bombe ecologiche, non è previsto in nessun altra parte del mondo. Per questo tipo di sostanze la normativa europea prevede delle discariche speciali il cui costo di gestione è notevolmente superiore ad una comune discarica e di cui non v’è traccia nel decreto. 

Nel pacchetto normativo, tra gli ultimi articoli, si fa riferimento alla raccolta differenziata con degli obiettivi minimi di raccolta che i comuni campani hanno l’obbligo di raggiungere entro tre anni, con un meccanismo di maggiorazione tariffaria per gli enti meno virtuosi e con la possibilità di nomina di commissari ad acta per le istituzioni locali che non raggiungessero gli obiettivi prefissati.

E’ evidente la natura risibile di questo tentativo di far decollare la raccolta differenziata in Campania, se non altro perché i termodistruttori, così tanto osannati da una corrente di pensiero approssimativa e cieca, hanno necessità di essere foraggiati costantemente dai rifiuti al fine di mantenere una temperatura di combustione costante e quindi emettere meno sostanze nocive possibili.

Il paradosso, insomma, è che con i termovalorizzatori non ci sarebbe più “materiale” per fare la differenziata poiché l’immondizia servirebbe unicamente per alimentare la rete degli inceneritori!!

In fondo al testo normativo, in posizione defilata ed in maniera assolutamente marginale, si nota un articolo che parla di informazione e partecipazione dei cittadini!!! (sic!!) Come dire “dopo il bastone..la carota!!”.

Che queste misure portassero dei danni seri alla popolazione campana ce ne eravamo accorti da soli, ma non avremmo mai creduto che all’interno dello stesso decreto legge vi fosse un’implicita ammissione di ciò!!!

Basta leggere l’articolo 11 comma 12 che recita: Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli gia' sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Come dire: “considerato che per qualche anno dissemineremo i vostri territori di sostanze dannose, vi riconosceremo opportunamente un po’ di soldi e tutto sarà sistemato!!”

 Il decreto rifiuti, così com’è  e  benché motivato dall’emergenza, desta molte perplessità e preoccupazioni al punto che la stessa Direzione Generale Ambiente della Commissione europea, che esamina preventivamente tutte le leggi degli Stati europei in materia di ambiente, ha bocciato, nella serata di venerdì 30 maggio, il testo approvato dal Consiglio dei ministri a Napoli il 21 maggio scorso, contestando, tra le tante cose, soprattutto le deroghe da esso introdotte.

Al di là, comunque, di tutte le considerazioni di tipo giuridico conta rilevare che da un punto di vista politico il decreto rifiuti sembra andare nella stessa identica direzione in cui per anni si è proceduto: la creazione di nuove discariche con  l’introduzione, dietro le pressioni di una potente lobby industriale, di una politica pro incenerimento. Al veleno sepolto nei terreni, si aggiungeranno le sostanze cancerogene disseminate nell’aria.

La Campania era e resterà la pattumiera d’Europa con tutte le conseguenze di tipo ambientale e sanitario che ne verranno. A tal proposito è molto probabile che il “picco” dei danni sia ancora tutto da raggiungere.

Nicola Franco

Comitato NO termovalorizzatore Puglianello

 

 

 

     

 Valle Telesina


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