RIPAMONTI, DEL PENNINO
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo 18, aggiungere il
seguente:
«Art 18-bis.
(Istituzione del Registro Speciale dei
simboli di partito e relativo contributo
annuale)
1. È istituito presso il
Ministero dell'Interno un Registro
Speciale per la tutela dei
simboli/contrassegni di partito.
2. In ogni elezione,
amministrativa, politica o europea,
oltre alle norme già previste sull'uso
dei simboli non è ammessa la
presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli iscritti nel
«Registro Speciale per la tutela dei
simboli/contrassegni di partito» senza
l'autorizzazione del legale
rappresentante pro-tempore del partito o
movimento politico che lo ha registrato.
Non è altresì ammessa la presentazione
di contrassegni comprendenti simboli,
disegni, loghi, denominazioni presenti o
confondibili con quelli usati dai
partiti che abbiano registrato il
proprio simbolo nel Registro Speciale di
simboli/contrassegni presso il Ministero
dell'Interno.
3. La registrazione del simbolo
deve avvenire mediante dichiarazione del
legale rappresentante del partito.
Possono essere registrati esclusivamente
i simboli di Partiti e/o Movimenti
Politici rappresentati in almeno uno dei
due rami del Parlamento, da un Gruppo
Parlamentare, anche se risultante da due
o più componenti politiche presentatesi
accorpate alle ultime elezioni, purché
si evincano dalla denominazione del
gruppo, con atto di riconoscimento
deliberato almeno 90 giorni prima
dell'approvazione della presente legge.
Ai Partiti o movimenti politici ammessi,
alla registrazione, è consentito
altresì, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del Regolamento di cui al
comma 5, la registrazione di altri
simboli utilizzati nella precedente
legislatura.
4. Ogni partito o movimento
politico che avrà effettuato la
registrazione ai sensi del precedente
comma 3 dovrà versare, in un fondo
appositamente costituito dal Ministero
dell'Economia, entro il 15 febbraio di
ogni anno euro 5.000 a copertura delle
spese per la tenuta del Registro
Speciale per la tutela dei
simboli/contrassegni di partito.
L'omesso versamento comporta la
cancellazione della registrazione.
5. Il Ministro dell'Interno, con
proprio decreto di concerto con il
Ministro dell'Economia, stabilisce entro
60 giorni dall'approvazione della
presente legge, un regolamento per il
funzionamento del Registro Speciale per
la tutela dei simboli/contrassegni di
partito.
6. In sede di prima applicazione
il versamento di 5.000 euro dovrà essere
effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta
registrazione.
7. Una volta avvenuta la
registrazione da parte dei partiti del
proprio simbolo, gli stessi sono gli
unici autorizzati ad utilizzare, nelle
successive competizioni elettorali un
contrassegno che riproduca quel
simbolo.»
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Emendc&leg=15&id=00283650&idoggetto=00395258&parse=no&toc=no
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