Gocce di giustizia minorile:
educazione e rieducazione alla legalità.
“L’umanità si impegna ad offrire
quanto di meglio possiede per i propri
fanciulli”
In Italia, benché forti di una
tradizione romanistica che prevedeva un
trattamento penale differenziato per il minori,
si è giunti a fatica ed in ritardo, rispetto ad
altri ordinamenti alla istituzione del
TRIBUNALE PER I MINORENNI
(R.D.L. 20 luglio
1934n.1404,convertito in legge 7 maggio
1935,835).
Il Tribunale per i minorenni ha
competenza civile e penale, ed anche una
competenza in materia di educazione del minore
degli anni diciotto che “da’ manifesta prova di
irregolarità della condotta e del carattere”.
In tal caso “ il procuratore
della repubblica, l’ufficio di servizio sociale
minorile, i genitori, il tutore, gli organismi
di protezione e di assistenza dell’infanzia e
dell’adolescenza, possono riferire i fatti al
Tribunale per i minorenni, il quale a mezzo di
uno dei suoi componenti all’uopo designati dal
presidente,esplica approfondite indagini sulla
personalità del minore e dispone con decreto
motivato una delle seguenti misure: affidamento
del minore al servizio sociale
minorile;collocamento in una casa di
rieducazione o in istituto”.
Tale competenza è definita dalla
dottrina amministrativa per distinguere
chiaramente le misure rieducative da quelle
penali, si evidenzia che questo tipo di
intervento è basato su valutazioni di
opportunità e discrezionalità, essendo
consentita una continua revocabilità e
trasformabilità delle misure adottate.
In ambito penale la competenza
del Tribunale per i minorenni è piena ed
assoluta per tutti i reati commessi dai minori
imputabili, pertanto la natura del reato non
assurge a criterio differenziatore.
Parte della dottrina sostiene
che il processo penale minorile costituisca una
particolare forma di intervento educativo.
La giustizia minorile
sarebbe,pertanto, impegnata ad assicurare al
minore “quella effettiva,piena attuazione del
suo diritto alla educazione e,cioè, ad una
adeguata strutturazione di personalità”.
L’esercizio della giurisdizione
penale nei confronti degli imputati
minorenni,quindi,perseguirebbe “fini non
soltanto punitivi, ma anche e soprattutto
educativi”.
E’ in questa prospettiva che nel
processo penale minorile “il
Pubblico Ministero non accusa,l’Avvocato non
difende e il Giudice non giudica perché il rito
non è inteso come strumento di garanzia
giurisdizionale nell’accertamento di una
responsabilità in ordine ad un reato, ma come
occasione di mobilitazione di tutte le risorse
che circondano il minore finalizzate alla sua
educazione e alla sua tutela”.
Il processo minorile è educazione
e rieducazione alla legalità.
Il processo, in altri termini, ha
fini diversi da quelli del processo penale in
generale e persegue, oltre che la tutela
sociale, la specificità della condizione
minorile, antepone gli interessi di quest’ultimo
alle pretese punitive dello stato.
Per quanto riguarda il
procedimento a carico di minorenni si osservano
le disposizioni del D.P.R. 448/88 e per quanto
da esse non previsto il codice di procedura
penale, naturalmente con le modifiche e le
integrazioni imposte dalla particolare posizione
psicologica del minore, dalla sua maturità e
dalle esigenze legate alla sua educazione.
La giustizia minorile ha una
particolare struttura,in quanto è diretta in
modo specifico alla ricerca della forma più
adatta alla rieducazione del minorenne,
peculiarità sorretta dalla prevalente finalità
di recupero del minore e di tutela della sua
personalità,nonché da obiettivi pedagogici,
rieducativi, piuttosto che retributivi e
punitivi”.
Si può senza dubbio affermare che
la funzione della pena nel processo minorile è,
quasi esclusivamente, una funzione di
prevenzione speciale.
E’ evidente che nel processo
minorile assume un ruolo fondamentale la
“humanitas” del pubblico amministratore,e
proprio in virtù della esigenza fondamentale di
un funzionamento reale di una struttura
burocratica tanto importante per i fini politici
istituzionali di una nazione evoluta e civile,
la legge ha imposto agli amministratori tutti
dei ruoli della “piramide” burocratica e
giudiziaria minorile, specifica competenza e
specializzazione.
Specializzazione e competenza
richiesta ai magistrati tutti, agli avvocati ,ai
servizi sociali, alla polizia giudiziaria … nel
noto principio sancito ai primi articoli della
Carta Internazionale di Protezione
dell’Infanzia: “L’umanità si impegna ad offrire
quanto di meglio possiede per i propri
fanciulli” .
Dott.ssa Rosalia Anna Buono
(detta Lia Buono)
P.S. mi è stato chiesto...il Tribunale per i
Minorenni di Napoli è competente anche per
Telese...tutta la Campania!! Ed è un organo non
ben conosciuto da noi...ancora e PURTROPPO
abbiamo il più alto tasso di dipendenze e
depressioni adolescenziali in Campania...di
inedia muoiono i nostri ragazzi! muoiono...
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