Lo scontrino fiscale rilasciato
attualmente dalle farmacie attestante l’acquisto
di farmaci viola la privacy del cittadino.
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Lo ha stabilito il
Garante per la protezione dei dati
personali che ha invitato l’Agenzia
delle Entrate a fornire ““indicazioni,
immediatamente operative, affinché, ai
fini della detrazione o della deduzione
delle spese sanitarie, lo scontrino
fiscale rilasciato per l’acquisto di
farmaci riporti in luogo della menzione
in chiaro della denominazione
commerciale degli stessi, il numero di
autorizzazione all’immissione in
commercio (AIC), oltre al codice fiscale
del destinatario, alla natura e alla
quantità dei medicinali acquistati”. |
I titolari del trattamento dei
dati personali (i farmacisti) che emettono
scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci
dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni
entro e non oltre la data del 1° gennaio 2010.
La normativa attuale consente al
cittadino il diritto alla deduzione
dall’imponibile e alla detrazione d’imposta per
le spese sanitarie relative all’acquisto di
medicinali a condizione che dette spese siano
certificate “da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario”. Attualmente
per indicare la qualità del prodotto lo
scontrino riporta la denominazione del farmaco
acquistato.
Tale particolare ha spinto molti
cittadini ad evidenziare che l’indicazione del
nome del farmaco comporta una lesione della
riservatezza e della dignità del contribuente
perché in tal modo i Caf o i commercialisti
vengono a conoscenza dello stato di salute del
cliente e delle loro stesse patologie.
Accogliendo tale tesi, il Garante
ha disposto che “ la specificazione sullo
scontrino della qualità del prodotto acquistato
sia soddisfatta attraverso l’indicazione del
numero di autorizzazione all’immissione in
commercio (AIC), rilevato mediante lettura
ottica del codice a barre, di ciascun farmaco”
“Pertanto per lo svolgimento delle attività
istituzionali in ambito fiscale, non risulta
indispensabile che lo scontrino, ai fini della
detrazione o della deduzione delle spese
sanitarie, riporti in chiaro la denominazione
commerciale del farmaco acquistato.”
Sulla base del provvedimento del
Garante, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la
Circolare n.40/E datata 30 luglio 2009 diretta
alle Direzioni regionali stabilendo che
“….Sulla base di quanto stabilito dal Garante,
conseguentemente, ai fini della detrazione
d’imposta e della deduzione dal reddito, lo
scontrino non dovrà più indicare in modo
specifico la denominazione commerciale dei
medicinali acquistati in quanto, in luogo di
questo, sarà necessario indicare il numero di
autorizzazione all’immissione in commercio.
In particolare, per poter fruire
delle agevolazioni, gli scontrini fiscali
dovranno contenere:
-natura e quantità dei medicinali
acquistati;
-codice alfanumerico posto sulla
confezione di ogni medicinale;
-codice fiscale del destinatario
dei medicinali.”
I vecchi scontrini fiscali
potranno continuare ad essere emessi fino al
31.12.2009.
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