http://www.carlorienzi.it/
5 Agosto 2009 @
17:26
Come lanciato dai
maggiori organi di
informazione la
Procura della
Repubblica di Santa
Maria Capua Vetere
(Caserta) ha reso
noto l’elenco dei 29
Comuni coinvolti
nella vicenda degli
autovelox, photored
e altri apparecchi
col “trucco”.
L’indagine avrebbe
evidenziato un
sistema
“creato
dai Comuni e dalle
società che, in
violazione di legge,
rappresentava un
modo di facile,
ingiusto e rilevante
profitto”
riscontrando, tra le
altre cose, illecite
modalità di
rilevazione delle
infrazioni stesse.
Con
conseguente nullità
della multa e delle
sanzioni irrogate.
Ebbene: se vi è
arrivata una multa
per infrazione al
codice della strada
elevata in un Comune
rientrante in
una delle località
sotto specificate,
richiedete al
Comune, previa
verifica che la
sanzione elevata
provenisse da
apparecchio
“illegale”, la
ripetizione di
quanto pagato con
interessi oltre alla
restituzione dei
punti patente
eventualmente
decurtati!!!
I
capoluoghi
interessati sono
quelli di
Caserta, poi di Tora
e Piccilli,
Pastorano, Villa di
Briano, San Felice a
Cancello, Marzano
Appio, Francolise,
Piana di Monteverna,
Pontelatorne,
Pratella, Orta di
Atella.
Nell’elenco anche
Castel Morrone,
Rocca d’Evandro,
Grazzanise, Villa
Literno, Cancello
Arnone, Ruviano,
Teverola, Vairano
Patenora, Valle di
Maddaloni.
Ci sono inoltre San
Cipriano d’Aversa,
Capua, Ciorlano,
Pietravairano, Calvi
Risorta, Bellona,
Alvignano, Vitulazio
e Pignataro
Maggiore.(fonte:
ANSA).
Clicca per scaricare
un fac simile di
raccomandata con
ricevuta di ritorno
che, una volta
personalizzata,
potrai inviare al
Comune che ha
elevato la sanzione
illegittima per
richiedere la
restituzione di
quanto ingiustamente
pagato oltre alla
riattribuzione dei
punti patente
eventualemente
decurtati.

Elenco dei Comuni
coinvolti (fonte
altocasertano.wordpress.com)
Alvignano – Bellona
– Calvi Risorta –
Cancello Arnone –
Capua -Caserta –
Castel Morrone –
Ciorlano –
Francolise –
Grazzanise -Marzano
Appio – Orta di
Atella – Pastorano –
Piana di Monteverna
– Pietravairano
-Pignataro Maggiore
– Pontelatone
-Pratella – Rocca d’Evandro
– Ruviano – San
Cipriano d’Aversa
-San Felice a
Cancello – Teverola
– Tora e Piccilli –
Vairano Patenora
-Valle di Maddaloni
-Villa di Briano –
Villa Literno
-Vitulazio
Regole generali
per i ricorsi
(articolo aggiornato il 2 giugno 2009)
Pubblicato da red. prov. “Alto
Casertano-Matesino & d”
http://altocasertano.wordpress.com/2009/06/03/italia-truffe-da-autovelox-e-multe-immeritate-guida-a-come-fare-ricorso/
Più complesso il discorso per
chi ha già pagato e a cui sono già stati
tolti i punti. In questi casi non basterà un
ricorso ma bisognerà iniziare un
procedimento giudiziario. “Per quanto
riguarda chi ha già pagato – scrive in un
comunicato il Codacons – tale sanzione
dovrebbe essere risarcita sia per quanto
pagato e sia per i punti della patente
persi. Qualora ciò non avvenisse siamo, come
associazioni, pronti ad aprire contenziosi
legali per tali risarcimenti. Certo è che
ancora una volta è da ritenersi
indispensabile l’introduzione nel nostro
ordinamento dello strumento della class
action”.
CONSIDERAZIONI GENERALI
Quando si viola una delle
disposizioni del codice della strada, il
d.lgs.285/92, si è soggetti ad una sanzione
amministrativa (pecuniaria), la cui
applicazione è disciplinata, oltre che dallo
stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla
legge 689/81 (art.1-43).
Nel caso classico in cui vi
sia contestazione immediata la notifica
avviene tramite consegna nelle mani del
trasgressore del verbale originale,
solitamente redatto a mano su moduli
prestampati.
Tuttavia vi sono numerosi e
frequenti casi in cui la contestazione
immediata può non avvenire e la multa
arriva in un momento successivo. Come regola
generale, in questi casi il verbale dev’essere
notificato all’effettivo trasgressore -se
conosciuto- oppure al proprietario del
veicolo. Il verbale deve essere inviato
entro 150 giorni dall’identificazione di
tali soggetti, considerando ciò che risulta
al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.
E’ quindi chiaro che non è facile
stabilire il giorno da cui partire col
conteggio perché può variare da caso a caso,
e non è pertanto possibile standardizzare né
le regole né i possibili ricorsi riguardanti
questo delicato punto.
I CASI PIU’ FREQUENTI IN CUI
FARE RICORSOIl
verbale che presenti “vizi di forma” sugli
elementi essenziali è illegittimo e può
essere annullato, tramite apposito ricorso.
Ecco in quali casi:
- trascrizione errata dei dati anagrafici
degli obbligati (conducente e/o
proprietario) o del veicolo (targa, tipo).
- mancanza della norma violata e della
relativa sanzione od errore sulle stesse.
- mancanza dei dati di chi ha accertato la
contravvenzione (agente) o verbale non
firmato. Attenzione, però, se il verbale è
redatto con sistemi meccanizzati o di
elaborazione dati la “firma autografa” è
sostituita dalla indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile.
- mancanza del giorno, dell’ora o del luogo
dell’infrazione od errore su tali dati.
- mancata esposizione dei fatti.
- errore nella lettura della targa e/o
mancanza di corrispondenza col tipo e
caratteristiche dell’auto
- invio verbale dopo 150 giorni
dall’identificazione del trasgressore
- assenza di indicazioni circa l’infrazione
commessa (es. cartello di divieto di sosta,
cartello limite di velocità e suo
posizionamento e relativo cartello di fine
limitazione o prescrizione).
- fatto svoltosi diversamente da come
descritto dai verbalizzanti (solo in caso
sia possibile sostenere l’errore od il falso
da parte degli agenti, con prove certe e
inconfutabili).
- mancata indicazione dell’altezza del km
e del luogo preciso della commessa
violazione.
- mancata e inadeguata indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata (art 201 comma 1 e
1bis.).
- mancata segnalazione dell’autovelox -o del
telelaser- ai sensi di quanto previsto dal
d.l. 117/07 convertito nella legge 160/07
(segnalazione con segnali stradali
temporanei o permanenti, segnali luminosi a
messaggio variabile oppure dispositivi di
segnalazione luminosa installati su
veicoli). Quando possibile la cosa va
dimostrata, con testimoni o documentazione.
Attenzione, però. La
mancanza o l’errore materiale su singoli
elementi del verbale non ne determina
automaticamente la nullità, a meno che non
siano compromessi i diritti del
contravventore. Per fare degli esempi, se
c’è un errore sulla data di nascita del
trasgressore ma questi è correttamente
identificato da altri elementi (codice
fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti)
l’errore stesso è irrilevante, e un ricorso
potrebbe facilmente determinare la semplice
riemissione del verbale corretto. Stessa
cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia
errato- il modello dell’auto, stante la
corretta indicazione del tipo e della targa.
L’errore su questo elemento (o la sua
mancanza) può invece aiutare se vi fossero
anche altri vizi che mettessero in dubbio
l’infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione
del numero civico. Essa potrebbe rendere
annullabile il verbale solo se pregiudicasse
l’individuazione del luogo dove l’infrazione
è avvenuta e quindi il diritto di difesa del
trasgressore (per esempio se fosse indicata
solo una via molto lunga, dove quel tipo di
infrazione può avvenire in più punti perché
-per esempio- vi sono molti semafori o
divieti di sosta posti in punti diversi).
RICORSO AL PREFETTO
Entro
60 giorni dalla notifica del verbale, potete
presentare ricorso tramite
raccomandata A/R
(SCARICA IL MODULO)
alla Prefettura del luogo dove è stata
rilevata l’infrazione oppure, con lo stesso
mezzo o personalmente, presso l’organo
accertatore. Il Prefetto si limita
solitamente a chiedere all’agente che ha
emesso la contravvenzione se conferma o meno
la multa: pertanto, fuorché pochissimi casi
di palese ovvietà, di solito il ricorso
viene rigettato. In tal caso, la multa
raddoppia come quando si paga oltre 60
giorni dalla notifica, poiché non è
possibile chiedere alcuna sospensione.
L’ordinanza dev’essere emessa entro 210
giorni nel caso il ricorso sia stato
presentato direttamente al Prefetto (30
giorni per l’invio della pratica all’organo
accertatore, 60 giorni per l’istruttoria e
120 per l’emissione), oppure entro 180
giorni nel caso ci si sia rivolti all’organo
accertatore. Appena decorso il termine è
consigliabile recarsi personalmente in
Prefettura per verificare che l’ordinanza
sia stata emessa. In caso contrario il
ricorso potrà intendersi accolto e ne potrà
essere chiesta l’archiviazione. L’ordinanza,
in ogni caso, dev’essere notificata al
ricorrente entro 150 giorni dalla sua
emissione. E’ possibile proporre opposizione
avverso l’ordinanza-ingiunzione (oppure
avverso il decreto di archiviazione) avanti
al Giudice di pace del luogo dove il fatto è
avvenuto. Se il Prefetto risponde, ma emette
l’ordinanza oltre i termini suddetti, ciò
costituisce motivo di opposizione.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Può essere fatto sempre entro
60 giorni dalla notifica dell’atto. Dev’essere
presentato alla
cancelleria dell’ufficio del Giudice di pace
del luogo dove il fatto è avvenuto,
esibendo l’atto dimostrativo o una
dichiarazione, secondo le indicazioni della
cancelleria stessa. La presentazione può
avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma
va ricordato però che si deve comunque
presenziare all’udienza, pena
l’annullabilità del procedimento.
Occorre domiciliarsi entro
l’area operativa dell’Ufficio del giudice di
pace dove è stato presentato ricorso: se non
si ha un domicilio in zona, occorrerà
prenderlo presso la cancelleria del Giudice
di pace ed informarsi costantemente
sull’eventuale accoglimento della
sospensione, sulla data fissata per
l’udienza, etc., anche tramite telefono.
Il ricorso è nullo se il ricorrente non si
presenta all’udienza. Se si vuole sospendere
il pagamento in attesa del giudizio, occorre
che una richiesta in tal senso sia
esplicitata nel ricorso stesso. Occorre
ricordarsi che se la sospensione non fosse
concessa e non si sia provveduto a pagare
entro 60 giorni, la multa raddoppierà e -in
caso di esito negativo del ricorso- si dovrà
comunque pagare il doppio. Per cui, è
indispensabile essere prudenti e informarsi
tempestivamente dell’accettazione o meno
della sospensione. E’ difficile, comunque,
che il giudice si pronunci sulla sospensione
prima dei 60 giorni, pertanto, l’unico modo
per evitare il rischio di pagare il doppio è
quello di presentare ricorso e poi pagare la
sanzione. Se il ricorso venisse accolto,
occorrerà richiedere il rimborso di quanto
pagato.
Il Giudice di pace fisserà la data
dell’udienza, che dovrà svolgersi in
contraddittorio tra le parti. In caso di
rigetto, sarà possibile pagare oppure
tentare ricorso in Tribunale, come ha
stabilito il decreto legislativo 40/2006,
del febbraio 2006.
CHI PUO’ FARE RICORSO
Il Codice della strada prescrive che il
ricorso può essere fatto dal
“trasgressore/conducente o dagli altri
obbligati” (tipicamente il proprietario del
mezzo). In termini pratici, è bene precisare
che la persona legittimata a fare ricorso è
quella a cui è intestato il verbale, sia
esso proprietario od utilizzatore del mezzo.
Nel particolare ma
diffusissimo caso in cui il verbale non
viene notificato subito al trasgressore ma
giunge successivamente al proprietario che è
persona diversa, la questione si complica.
In questi casi il conducente che intenda far
ricorso dovrà farlo insieme al proprietario,
cointestandolo e facendosi poi accompagnare
dal proprietario per l’udienza dal Giudice
di pace. Laddove intenda andare da solo deve
farsi delegare alla sostituzione processuale
per l’udienza fissata, altrimenti il ricorso
potrebbe decadere oppure il giudice potrebbe
dichiararlo inammissibile.
E’ importante, in questi casi, che il
ricorso appaia comunque presentato dal
proprietario con propria firma.
Specificare bene l’organo
contro cui ricorrere.
Una sentenza della Corte di Cassazione
(n.1010/07 del 10/10/06) ha stabilito che
l’individuazione del resistente -la parte
contro cui si fa ricorso- dev’essere fatta
da chi presenta ricorso e non dalla
cancelleria del giudice. Va individuato e
specificato, in pratica, l’organo centrale –
istituzionale- da cui dipende quello
periferico che ha elevato la multa. Per
esempio, se la multa è stata emessa dalla
Polizia stradale il ricorso va impostato
contro il ministero dell’Interno, se l’hanno
emessa i Carabinieri si dovrà ricorrere
contro il ministero della Difesa mentre se è
stata elevata dalla Polizia municipale
l’organo da specificare è il Comune di
appartenenza del Comando specifico. “La
sentenza - sostengono gli esperti
dell’associazione dei consumatori Aduc – è
particolarmente sconcertante perché ha
stabilito che se non viene impostato bene il
ricorso con la corretta indicazione della
controparte lo stesso può ritenersi
inammissibile, ovvero nullo a prescindere
dal merito”.
Nota sugli ausiliari del
traffico.
In ambito urbano possono
emettere le multe anche i cosiddetti
“ausiliari del traffico”, per i quali
valgono le competenze assegnate dal singolo
Comune tramite ordinanze. Di recente la
Cassazione ha stabilito con la sentenza
5621/2009 che non sono valide le multe
elevate dai cosiddetti “ausiliari del
traffico” per divieto di sosta al di fuori
delle aree a pagamento delimitate dalle
strisce blu. Lo hanno stabilito le Sezioni
Unite Civili risolvendo un contrasto
giurisprudenziale sorto da tempo e fornendo
l’interpretazione ufficiale in materia.
COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA
Se non si paga (entro i 60 giorni oppure
dopo il rigetto del ricorso) si riceverà,
entro 5 anni dall’ultimo atto notificato,
una cartella esattoriale, a cui potrebbe
seguire -continuando a non pagare- un fermo
amministrativo dell’auto, un pignoramento o
addirittura l’iscrizione di un’ipoteca sulla
casa (dipende dall’entità del debito,
considerando anche altre multe, tributi non
pagati,etc.).
Ricorrere contro la cartella
esattoriale.
Contro la cartella è possibile ricorrere al
Giudice di Pace entro 30 giorni, chiedendo
sospensione ed annullamento della stessa:
sono però contestabili solo ed
esclusivamente questioni di forma o di
procedura legate alla cartella ed alle
notifiche (anche degli atti precedenti). Non
sono più opponibili le questioni di merito
inerenti la multa, come per esempio la
confutazione dei fatti, errata applicazione
del codice, mancato fermo (quando
contestabile).
Ricorrere contro il
pignoramento.
Una volta scaduto il termine per il ricorso
avverso la cartella, sarà possibile
ricorrere al giudice ordinario ex articolo
615 del Codice di procedura civile solo per
i vizi di forma e procedura legati al
pignoramento (ad esempio, nel caso in cui
avvenga l’esecuzione forzata nonostante la
cartella sia già stata pagata); non sarà
comunque possibile ricorrere per vizi legati
alla cartella esattoriale e alle notifiche.
Ricorrere contro l’ipoteca.
Nel caso invece in cui si sia attivata la
procedura di fermo amministrativo o sia
stata iscritta un’ipoteca, potrà essere
fatto ricorso -sempre per vizi procedurali o
di notifica- alla commissione provinciale
tributaria di competenza.
(la guida è stata redatta con
la consulenza dell’associazione
dei consumatori ADUC). autovelox,
cassazione,
codice della strada,
giudice di pace,
multe,
prefettura,
ricorso
(Fonte:
Kataweb)