23 marzo 2009
LEX, ... e in polvere tornerai

Aldo Maturo

 

  “Chiedo di essere fucilato nel cortile del carcere e che le mie ceneri siano disperse al vento”. Questa la provocatoria  richiesta scritta presentatami da un  detenuto tantissimi anni fa al ritorno da un processo dove era stato condannato, a suo parere ingiustamente, a 25 anni di carcere.

 

Mai avrebbe immaginato che il suo pensiero sarebbe stato regolamentato veramente, circa 25 anni dopo, da una legge di quello Stato che odiava tanto, la n.130 del 30.3.2001 che disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri,una legge rimasta in sordina per molto tempo e che solo in questi ultimi tempi sta entrando nelle delibere consiliari dei vari Comuni che ne regolamentano l’attuazione in sede di direttive di polizia mortuaria.

La scelta della cremazione si va diffondendo anche fra i credenti per scelte personali, forse anche  economiche (poche centinaia di euro a fronte di migliaia di euro per un rito tradizionale) e trova l’adesione delle amministrazioni comunali assillate dai sempre più insufficienti spazi nei cimiteri. A Milano e in Lombardia raggiunge punte del 70%  nel Sud è ancora allo 0,5% circa.

Per legge la cremazione deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile del Comune ed è esclusa ovviamente in caso di morte dovuta a reato o se vi sono sospetti sulla natura del decesso. In tal caso è necessario il nulla osta dell’autorità giudiziaria.

La richiesta deve essere frutto delle ultime volontà dell’interessato o, in mancanza, deve essere presentata dal coniuge o, secondo la previsione normativa, dai parenti più stretti, dai legali rappresentanti, etc..(art.3 legge citata).

Effettuata la cremazione, le ceneri vengono sigillate in un’urna con i dati anagrafici e, sempre nel doveroso rispetto  di quanto è stato lasciato detto, possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.

Se così è stato richiesto, possono essere anche disperse, unicamente però  in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private aperte,  con il consenso dei proprietari che non possono ricavare da tale attività un lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati e, se fatta in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Quella indicata è la posizione dello Stato, regolamentata con la legge citata.

Controversa, invece,  la posizione della Chiesa che pure dopo il Concilio Ecumenico del 1963 aveva abolito il divieto di farsi cremare (…ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, Genesi, 3,19).

Nel 1968 la S. Congregazione per il Culto Divino aveva stabilito la concessione del rito e delle esequie cristiane a coloro che avessero scelto la cremazione, pur riconfermando il rispetto per il patrimonio del passato a proposito della sepoltura dei cadaveri. Papa Paolo VI aveva detto “Dovrà dirsi saggia riforma quella che sarà in grado di armonizzare convenientemente il vecchio col nuovo.”.

Nonostante una tale apertura, che ha innovato profondamente le secolari posizioni che hanno sempre privilegiato la sepoltura nei cimiteri perché in tal modo si onora il corpo del cristiano nel ricordo della morte, sepoltura e resurrezione di Gesù , la Chiesa non ha abolito né l’art.1184 del Codice Canonico - che nega il rito religioso delle esequie a chi sceglie la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana – nè l’art. 1176  con il quale  «… raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».

Non è condivisa però la scelta di non lasciare l’urna cineraria al cimitero e di consegnarla invece alla famiglia che può avvalersi – secondo la citata legge 130/2001 -  della facoltà di spargere le ceneri al vento, al mare, in montagna o altri posti designati dal defunto.

La consegna ai familiari o, peggio, la dispersione delle ceneri nelle varie forme, è considerata d alcuni teologi segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana tanto che non viene esclusa da parte di taluni di essi l’applicazione del già citato art.1184 del codice canonico che prevede in tal caso la privazione delle esequie ecclesiastiche.  La dispersione delle ceneri – secondo tale orientamento - rischia l’annientamento del culto dei morti, ne rende più difficile il ricordo e suggerisce l’idea di far scomparire in fretta ciò che non serve più.

La scelta offerta dalla norma dello Stato, quindi, mal si concilia con una ortodossa osservanza del rito cattolico.  Questo dualismo è certamente rappresentativo della libertà di scelta però pone anche importanti interrogativi e suggerisce motivi di ampia riflessione per un dibattito.


     

  LEX di Aldo Maturo


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