Mai avrebbe immaginato che il suo pensiero
sarebbe stato regolamentato veramente, circa 25
anni dopo, da una legge di quello Stato che
odiava tanto, la n.130 del 30.3.2001 che
disciplina la cremazione e la dispersione delle
ceneri,una legge rimasta in sordina per molto
tempo e che solo in questi ultimi tempi sta
entrando nelle delibere consiliari dei vari
Comuni che ne regolamentano l’attuazione in sede
di direttive di polizia mortuaria.
La scelta della cremazione si va diffondendo anche fra i credenti
per scelte personali, forse anche economiche
(poche centinaia di euro a fronte di migliaia di
euro per un rito tradizionale) e trova
l’adesione delle amministrazioni comunali
assillate dai sempre più insufficienti spazi nei
cimiteri. A Milano e in Lombardia raggiunge
punte del 70% nel Sud è ancora allo 0,5% circa.
Per legge la cremazione deve essere autorizzata
dall’ufficiale di stato civile del Comune ed è
esclusa ovviamente in caso di morte dovuta a
reato o se vi sono sospetti sulla natura del
decesso. In tal caso è necessario il nulla osta
dell’autorità giudiziaria.
La richiesta deve essere frutto delle ultime
volontà dell’interessato o, in mancanza, deve
essere presentata dal coniuge o, secondo la
previsione normativa, dai parenti più stretti,
dai legali rappresentanti, etc..(art.3 legge
citata).
Effettuata la cremazione, le ceneri vengono
sigillate in un’urna con i dati anagrafici e,
sempre nel doveroso rispetto di quanto è stato
lasciato detto, possono essere tumulate,
interrate o affidate ai familiari.
Se così è stato richiesto, possono essere anche
disperse, unicamente però in aree a ciò
appositamente destinate all'interno dei cimiteri
o in natura o in aree private aperte, con il
consenso dei proprietari che non possono
ricavare da tale attività un lucro. La
dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata
nei centri abitati e, se fatta in mare, nei
laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi
da natanti e da manufatti.
Quella indicata è la posizione dello Stato,
regolamentata con la legge citata.
Controversa, invece, la posizione della Chiesa che pure dopo il
Concilio Ecumenico del 1963 aveva abolito il
divieto di farsi cremare (…ricordati che sei
polvere e in polvere ritornerai, Genesi,
3,19).
Nel 1968 la S. Congregazione per il Culto Divino aveva stabilito la
concessione del rito e delle esequie cristiane a
coloro che avessero scelto la cremazione, pur
riconfermando il rispetto per il patrimonio del
passato a proposito della sepoltura dei
cadaveri. Papa Paolo VI aveva detto “Dovrà dirsi
saggia riforma quella che sarà in grado di
armonizzare convenientemente il vecchio col
nuovo.”.
Nonostante una tale apertura, che ha innovato profondamente le
secolari posizioni che hanno sempre privilegiato
la sepoltura nei cimiteri perché in tal modo si
onora il corpo del cristiano nel ricordo della
morte, sepoltura e resurrezione di Gesù , la
Chiesa non ha abolito né l’art.1184 del Codice
Canonico - che nega il rito religioso delle
esequie a chi sceglie la cremazione del proprio
corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana
– nè l’art. 1176 con il quale «… raccomanda
vivamente che si conservi la pia consuetudine di
seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non
proibisce la cremazione, a meno che questa non
sia stata scelta per ragioni contrarie alla
dottrina cristiana».
Non è condivisa però la scelta di non lasciare l’urna cineraria al
cimitero e di consegnarla invece alla famiglia
che può avvalersi – secondo la citata legge
130/2001 - della facoltà di spargere le ceneri
al vento, al mare, in montagna o altri posti
designati dal defunto.
La consegna ai familiari o, peggio, la dispersione delle ceneri
nelle varie forme, è considerata d alcuni
teologi segno di una scelta compiuta per ragioni
contrarie alla fede cristiana tanto che non
viene esclusa da parte di taluni di essi
l’applicazione del già citato art.1184 del
codice canonico che prevede in tal caso la
privazione delle esequie ecclesiastiche. La
dispersione delle ceneri – secondo tale
orientamento - rischia l’annientamento del culto
dei morti, ne rende più difficile il ricordo e
suggerisce l’idea di far scomparire in fretta
ciò che non serve più.
La scelta offerta dalla norma dello Stato, quindi, mal si concilia
con una ortodossa osservanza del rito
cattolico. Questo dualismo è certamente
rappresentativo della libertà di scelta però
pone anche importanti interrogativi e suggerisce
motivi di ampia riflessione per un dibattito.
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