Autovelox, la Cassazione si contraddice  - 21-12-03- da Il Tempo

 

 

Ma in un altro caso i giudici sostengono che gli apparecchi devono essere presidiati

Una sentenza stabilisce che le multe valgono anche quando non vengono contestate

di GIOVANNI SCAFURO

ROMA — La Cassazione, con due recenti sentenze fa il punto sulla spinosa questione delle multe fatte con l’autovelox. In sostanza, il problema era stabilire «quando» doveva essere contestata la contravvenzione. L’indirizzo della Suprema Corte, non era stato univoco: una sentenza del 2000 sembrava, infatti, propendere per la legittimità della multa solo se con «contestazione immediata» da parte dei vigili.

La Prima sezione civile (sentenza 17947) accogliendo il ricorso del comune di Nettuno (Roma), ha ritenuto legittima la multa comminata a un automobilista romano, Bartolo M., recapitatagli a casa per eccesso di velocità. Per i giudici esistono «alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata». Tra questi quando «l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo o, comunque, nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». Però, un’altra recente sentenza della Cassazione (16713/2003) e una nuova disposizione ministeriale sembrano offrire nuovi appigli per le contestazioni.

La sentenza della suprema Corte, pur ribadendo la validità della contravvenzione anche senza la contestazione immediata, stabilisce la sua illegittimità se effettuata da apparecchiature non presidiate ed utilizzate da agenti di polizia, poichè - secondo i giudici- rimane «momento decisivo dell’accertamento dell’infrazione il rilievo fotografico eseguito alla presenza degli agenti».

Una novità positiva viene da una nota del Ministero della Giustizia del 30 ottobre scorso, che ha fornito alcuni chiarimenti sull'obbligo di versare una cauzione prima di effettuare il ricorso al giudice di pace contro le multe. Il provvedimento, che scatenò l’ira degli automobilisti,fu criticato per i dubbi di costituzionalità che poneva. La nota ministeriale precisa che, in alternativa al versamento della cauzione può essere utilizzato anche il cosiddetto libretto nominativo con vincolo cauzionale. Viene comunque previsto che le cancellerie degli uffici giudiziari siano obbligate a ricevere anche i ricorsi sprovvisti di deposito cauzionale, in quanto l'eventuale inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo dal giudice.

Il Tempo - venerdì 28 novembre 2003

 


 

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