Insediamento Tecnostampaggi srl - 01-03-04 - Rinascita Democratica Puglianello

 

 

Al Sindaco

ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del

Comune di Puglianello

 

Oggetto: interrogazione su insediamento produttivo “Tecnostampaggi s.r.l”

 

Premesso che nei mesi scorsi il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha emesso un’ordinanza di demolizione per opere di recinzione e cabine ENEL non conformi alle norme edilizie in vigore all’epoca della realizzazione, i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare di Rinascita Democratica chiedono, nell’esercizio delle proprie funzioni, se il Sindaco ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale siano al corrente che il capannone di cui trattasi insiste su un’area non inclusa nei lotti da destinare ad insediamenti industriali.

 

Dagli atti consultati dagli scriventi, infatti, risulta che:

 

- nel 1988, il Comune di Puglianello si era dotato di un Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) (Legge n. 865 del 1971). Il PIP individuava, per la realizzazione di insediamenti industriali, 15 lotti numerati nel relativo Piano di lottizzazione da I-1 ad I-15;

 

- la particella 207 non veniva inclusa nei lotti da destinare ad insediamenti industriali. D’altra parte, le dimensioni e la configurazione del terreno, oltre che la stretta prossimità alle strade circostanti, motivavano una tale scelta; - con atto di concessione n. 1/97 datato 4 febbraio 1997, il sindaco autorizzava il sig. S. (Tecnostampaggi s.r.l.) alla realizzazione di un capannone industriale proprio nella particella 207.

 

- in seguito a proteste degli abitanti del posto che denunciavano la eccessiva vicinanza del capannone alla strada, il Comune di Puglianello ordinava, con ordinanza n. 34 prot. 2684 del 25 agosto 1999, la sospensione dei lavori;

 

- pur essendo il capannone realizzato in area esterna ai lotti, e perciò non edificabile, l’Ufficio Tecnico Comunale constatava soltanto irregolarità inerenti alla mancata osservanza delle distanze dalla strada e dalle particelle circostanti, nonché alla realizzazione di cabine ENEL nella fascia di rispetto della strada ed opere di recinzione troppo alte;

 

- il tecnico di parte, ing. A. G., produceva una relazione, datata marzo 2000, nella

quale il mancato rispetto della distanza dalla strada veniva attribuito al fatto che

il Comune, nel realizzare la strada, aveva sconfinato nella particella 207. Nella

relazione del tecnico veniva anche affermato che le capannine ENEL sarebbero

state spostate e che sarebbe stata ridotta l’altezza della recinzione.

 

Nella documentazione in possesso dell’Ufficio Tecnico del Comune non è stato fra l’altro possibile reperire alcuna relazione dello stesso ufficio sulla stessa questione, che con un semplice sopralluogo avrebbe potuto invece agevolmente constatare la reale consistenza delle irregolarità. In pratica l’Ufficio Tecnico, ricevuta la relazione dell’ing. G., accettava le sue deduzioni e rilasciava concessione in sanatoria a firma questa volta del responsabile incaricato dell’ufficio, ing. D.C., per le inosservanze relative alle distanze, alla recinzione ed alle cabine ENEL. Il tutto con riferimento ad un terreno non edificabile. La concessione veniva rilasciata dietro pagamento della sanzione minima di un milione di lire, contro un valore del capannone che è dell’ordine probabilmente dei miliardi.

 

Considerata la non edificabilità del terreno in questione, i sottoscritti chiedono di conoscere i riferimenti normativi sulla base dei quali il Sindaco ha rilasciato la concessione edilizia per l’edificazione del capannone.

 

Puglianello, 20 gennaio 2004

I Consiglieri

Michele Lavorgna

Antonio Coppola

 

 


Risposta del Sindaco Bartone


 

 

Per intervenire: invia@vivitelese.it