13 gennaio 2005
Legge antifumo un decalogo per non sbagliare
da Il Mattino - 12 gennaio 2005

 

 

CONFCOMMERCIO

Legge antifumo un decalogo per non sbagliare

 

Si può fumare nei circoli privati? E sotto i gazebo? A chi tocca l’ingrato compito di chiedere al cliente di spegnere la sigaretta? Questi solo alcuni dei quesiti che, dalla mezzanotte di domenica, tormentano i gestori dei pubblici esercizi. Per chiarire i dubbi più frequenti sull’applicazione delle nuove norme antifumo il direttore della Confcommercio sannita, Carlos Sorrentino, ha diramato un memorandum che riassume i principali obblighi che ora gravano sulle imprese.

 

«Tutti i locali delle imprese aderenti al sistema Confcommercio, oltre a fabbriche ed uffici - spiega Sorrentino - sono assoggettati al divieto che, contrariamente ad indicazioni apparse sulla stampa, concerne anche i circoli privati (punti 2 e 3 della circolare ministeriale). La circolare ministeriale ha assoggettato alle disposizioni della nuova legge anche le discoteche con la conseguenza di rendere inutilizzabili gli impianti di riciclo dell’aria installati per ottenere l’autorizzazione della Asl a consentire ai clienti di fumare in tutto il locale e non solo in sale riservate come previsto dalla legge del 2003.

 

A tale riguardo - sottolinea il direttore della Confcommercio - l’associazione ha presentato ricorso al Tar. Comunque fino all’esito del ricorso si suggerisce, al fine di evitare le sanzioni, di esporre i cartelli riportanti il divieto di fumare». Seguono altri chiarimenti di natura ”logistica”: il divieto riguarda i locali, e pertanto, dice Sorrentino, «è consentito fumare nei tavoli all’aperto, sia su suolo pubblico, che su aree private. Il Ministero non ha ancora risposto ad un quesito circa l’applicabilità delle legge a dehor e gazebo, ma, in attesa di una risposta, si ritiene che una struttura con copertura superiore e chiusa sui quattro lati debba, ai fini della legge, essere considerata alla stregua di un locale, con conseguente assoggettamento al divieto di fumare».

 

Sorrentino riassume poi i principali obblighi dei gestori, in primis quello di esporre il cartello riportante le indicazioni sul divieto di fumare, su cui va riportata anche l’indicazione del nominativo del o dei soggetti che hanno la delega del titolare ad attuare la vigilanza. L’atto di delega va formalizzato per iscritto, esplicitamente accettato dal delegato e conservato in azienda. Il mancato esercizio del controllo da parte del delegato comporta la sanzione in capo allo stesso e non al titolare».

 

E se il cliente esortato a spegnere la sigaretta non si adegua, in base all’accordo Stato-regioni e alla circolare, bisogna avvisare immediatamente le forze dell’ordine. «L’inosservanza di tale obbligo - specifica Sorrentino - è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 220 a 2200 euro e con la sospensione e/o revoca della licenza».

 

Una fattispecie sanzionatoria decisamente contestata da Confcommercio, «poiché la stessa è stata introdotta da provvedimenti amministrativi, mentre la legge 584/1975 all’articolo 2 prevede il mero obbligo di curare l’osservanza del divieto esponendo il cartello». Infine, ove abbiano installato l’impianto di riciclo aria, i gestori sono tenuti ad assicurarne il regolare funzionamento.

 

    

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