CONFCOMMERCIO
Legge antifumo un decalogo per non sbagliare
Si
può fumare nei circoli privati? E sotto i
gazebo? A chi tocca l’ingrato compito di
chiedere al cliente di spegnere la sigaretta?
Questi solo alcuni dei quesiti che, dalla
mezzanotte di domenica, tormentano i gestori dei
pubblici esercizi. Per chiarire i dubbi più
frequenti sull’applicazione delle nuove norme
antifumo il direttore della Confcommercio
sannita, Carlos Sorrentino, ha diramato un
memorandum che riassume i principali obblighi
che ora gravano sulle imprese.
«Tutti i locali delle imprese aderenti al
sistema Confcommercio, oltre a fabbriche ed
uffici - spiega Sorrentino - sono assoggettati
al divieto che, contrariamente ad indicazioni
apparse sulla stampa, concerne anche i circoli
privati (punti 2 e 3 della circolare
ministeriale). La circolare ministeriale ha
assoggettato alle disposizioni della nuova legge
anche le discoteche con la conseguenza di
rendere inutilizzabili gli impianti di riciclo
dell’aria installati per ottenere
l’autorizzazione della Asl a consentire ai
clienti di fumare in tutto il locale e non solo
in sale riservate come previsto dalla legge del
2003.
A
tale riguardo - sottolinea il direttore della
Confcommercio - l’associazione ha presentato
ricorso al Tar. Comunque fino all’esito del
ricorso si suggerisce, al fine di evitare le
sanzioni, di esporre i cartelli riportanti il
divieto di fumare». Seguono altri chiarimenti di
natura ”logistica”: il divieto riguarda i
locali, e pertanto, dice Sorrentino, «è
consentito fumare nei tavoli all’aperto, sia su
suolo pubblico, che su aree private. Il
Ministero non ha ancora risposto ad un quesito
circa l’applicabilità delle legge a dehor e
gazebo, ma, in attesa di una risposta, si
ritiene che una struttura con copertura
superiore e chiusa sui quattro lati debba, ai
fini della legge, essere considerata alla
stregua di un locale, con conseguente
assoggettamento al divieto di fumare».
Sorrentino riassume poi i principali obblighi
dei gestori, in primis quello di esporre il
cartello riportante le indicazioni sul divieto
di fumare, su cui va riportata anche
l’indicazione del nominativo del o dei soggetti
che hanno la delega del titolare ad attuare la
vigilanza. L’atto di delega va formalizzato per
iscritto, esplicitamente accettato dal delegato
e conservato in azienda. Il mancato esercizio
del controllo da parte del delegato comporta la
sanzione in capo allo stesso e non al titolare».
E
se il cliente esortato a spegnere la sigaretta
non si adegua, in base all’accordo Stato-regioni
e alla circolare, bisogna avvisare
immediatamente le forze dell’ordine.
«L’inosservanza di tale obbligo - specifica
Sorrentino - è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 220 a 2200 euro e
con la sospensione e/o revoca della licenza».
Una fattispecie sanzionatoria decisamente
contestata da Confcommercio, «poiché la stessa è
stata introdotta da provvedimenti
amministrativi, mentre la legge 584/1975
all’articolo 2 prevede il mero obbligo di curare
l’osservanza del divieto esponendo il cartello».
Infine, ove abbiano installato l’impianto di
riciclo aria, i gestori sono tenuti ad
assicurarne il regolare funzionamento. |