|
MULTE AUTOVELOX: TUTTE ANNULLABILI DAI
GIUDICI, QUALORA GLI APPARECCHI PHOTORED
SIANO SPROVVISTI DELLA PRESCRITTA
TARATURA ANNUALE !
SU RICORSO DELL’AVV.ANTONIO TANZA DI
ADUSBEF, FIOCCANO LE SENTENZE DEI
TRIBUNALI !
LE ISTRUZIONI PER L’USO (NULLITA’ DELLE
SANZIONI E RESTITUZIONE PUNTI SULLA
PATENTE ) SUL SITO
www.adusbef.it
Le multe elevate agli automobilisti con
gli apparecchi “auotovelox-fhotored” con
annessa decurtazione dei punti sulla
patente,sono tutte annullabili
sull’intero territorio nazionale,
qualora gli apparecchi stessi,oltre
all’omologazione, non abbiano la
prescritta taratura annuale. E’ quanto
sancito da numerose sentenze
consolidate,su ricorso dell’avv. Antonio
Tanza,vice presidente Adusbef,
l’associazione che ha intrapreso questa
ulteriore battaglia,con l’esclusiva
finalità di veder riconosciuto il
diritto del cittadino - utente della
strada – alla certezza della violazione
contestata.
Le ultime 3 sentenze emesse
-
il 23 aprile
2005 dal giudice di pace di Lecce
Annarita Distante;
-
il 16 aprile dal
giudice di Pace di Lecce Oronzo
Tamburano;
-
il 15 aprile dal giudice
Cosimo Rochira,
che oltre a sancire la
nullità della multa e, quindi,
l’annullamento della decurtazione dei
punti e la non debenza della sanzione
pecuniaria, condanna la pubblica
amministrazione. a pagare
euro 103,29 oltre accessori di legge.
La Magistratura ha approfondito le
censure di cittadini ed associazioni che
si sono opposti a verbali elevati
servendosi di dette apparecchiature:
Tribunale di Lodi, sentenza del 22
maggio 2000 n. 363;
-
Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre
2003;
-
Giudice di Pace di Porretta Terme,
sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004;
-
Giudice di Pace di Taranto, sentenza del
27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n°
4165/04;
-
Giudice di Pace di Rovigo,
sentenza n. 642 del 23 settembre 2004,
ecc.
Emblematica è, però, la sentenza
del Tribunale di LODI. Nel 1997 il Sig.
C. P. avendo ricevuto una multa per
eccesso di velocità decise di opporla
rivolgendosi alla locale Prefettura,
contestando la mancanza di adeguata
taratura dell’autovelox mod. 104/C-2
(prodotto da Sodi Scientifica)
utilizzato per i rilievi.
Successivamente, vedendosi respinta
l’opposizione, si rivolgeva alla
Magistratura, all’epoca competente. In
detta sede, venne disposta perizia
tecnica d’Ufficio sull’autovelox: la
perizia venne eseguita dal Dott. Paolo
Soardo, direttore dell’Istituto
Elettrotecnico Nazionale di Torino (IEN-
G. Ferraris) ed attuale Presidente del
Comitato SIT. Le conclusioni del
Tribunale di Lodi sono state
sostanzialmente le seguenti:
- uno strumento di misura, per essere
attendibile, deve essere tarato con
riferimento a campioni nazionali,
inizialmente e periodicamente; nessuna
tolleranza forfetaria (cioè il 5%
stabilito dalla legge) può sostituire la
taratura, unica operazione in grado di
rivelare e correggere eventuali errori
sistematici e di confermare la
conformità dello strumento alle
caratteristiche metrologiche richieste;
non può esistere alcun sistema di
autocontrollo in grado di sostituire la
taratura rispetto a campioni nazionali;
in tema di determinazione
dell’osservanza dei limiti di velocità,
non possono essere considerate fonti di
prova le risultanze di apparecchiature
solamente "omologate", ma è necessario
che tali risultanze siano riferibili a
strumenti la cui funzionalità ed
affidabilità siano previamente e
periodicamente certificate e documentate
dagli enti preposti a tali controlli al
fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla
certezza ed attendibilità della
misurazione.
Secondo le norme UNI 30012 un
Certificato di taratura deve contenere,i
dati completi identificativi dell’ente
che emette il certificato; i dati
completi identificativi dello strumento
tarato (marca, modello, numero di
matricola e descrizione);
l’identificazione univoca (per esempio
mediante numeri di serie) di ogni
certificato e data di emissione; i
dettagli ambientali (Temperatura ed
Umidità); i campioni di riferimento
utilizzati per eseguire la taratura e
loro riferibilità ai Campioni Nazionali;
il risultato della conferma metrologica
(cioè le misure fatte); l’intervallo di
conferma metrologica (tempo che deve
intercorre fino alla prossima taratura,
ad esempio 1 anno); l’errore massimo
ammesso per ogni misura; le incertezze
coinvolte nella taratura
dell’apparecchiatura; l’identificazione
della persona che esegue la conferma
metrologica, e l’identificazione della
persona responsabile per la correttezza
delle informazioni registrate. “Per
quanto esposto-afferma l’ultima
sentenza- poiché la contravvenzione è
stata elevata sulla base di un
apparecchiatura non utilizzata secondo
le condizioni previste dal decreto
dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del
Ministro dei Trasporti e, peraltro, da
una apparecchiatura non sottoposta a
taratura secondo le disposizioni di
legge, non può riconoscersi
l’attendibilità dell’accertamento
effettuato”. Sul sito Adusbef le
istruzioni per impugnare le multe.
Il Presidente
Elio Lannutti
Roma,27.04.2005
|