9 maggio 2005
Multe autovelox tutte annullabili dai giudici
Da Katawebmotori e adusbef.it

 

 

 
Fonte: Katawebmotori

http://www.kwmotori.kataweb.it/kwmotori/kwmprima.jsp?idContent=1076041&idCategory=780 

PRIMO PIANO

Autovelox fasulli, multe annullabili

Musica per le orecchie di chi ha ricevuto una contravvenzione tramite l’occhio di un autovelox. Secondo l'Adusbef, le sanzioni inflitte agli automobilisti con gli autovelox e i photored installati sulle strade italiane sono praticamente tutte annullabili, dal momento che nessuno degli apparecchi ha il certificato di taratura come previsto dalla legge.

E a prova di ciò l’associazione dei consumatori non solo cita alcune sentenze emesse negli ultimi giorni dal giudice di pace di Lecce, ma lancia l’accusa anche contro i comuni italiani, rei di aver posizionato limiti di velocità molto bassi anche su strade a scorrimento veloce, con il solo obiettivo di mettere gli autovelox e fare cassa.

"In base a quanto stabilito dalla legge 273/91 - afferma l'Adusbef - tutti gli strumenti a componente metrica devono essere accompagnati da un certificato di taratura rilasciato da appositi istituti riconosciuti a livello nazionale. Ma in Italia tali istituti non esistono e perciò tutti i giudici di pace possono annullare le multe, con il risultato che quei comuni che hanno disinvoltamente utilizzato gli autovelox si troveranno sempre più con gli uffici pieni di ricorsi".

L'Associazione ha chiesto inoltre ai prefetti e ai ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e delle Attività Produttive un "monitoraggio attento dei limiti di velocità dei comuni, per individuare quegli evidenti abusi che arrecano danni enormi alla credibilità delle istituzioni e ai consumatori".

(03 maggio 2005)


 

Fonte: adusbef.it

 
 
 
  MULTE AUTOVELOX: TUTTE ANNULLABILI DAI GIUDICI, QUALORA GLI APPARECCHI PHOTORED SIANO SPROVVISTI DELLA PRESCRITTA TARATURA ANNUALE !

SU RICORSO DELL’AVV.ANTONIO TANZA DI ADUSBEF, FIOCCANO LE SENTENZE DEI TRIBUNALI !

LE ISTRUZIONI PER L’USO (NULLITA’ DELLE SANZIONI E RESTITUZIONE PUNTI SULLA PATENTE ) SUL SITO www.adusbef.it


Le multe elevate agli automobilisti con gli apparecchi “auotovelox-fhotored” con annessa decurtazione dei punti sulla patente,sono tutte annullabili sull’intero territorio nazionale, qualora gli apparecchi stessi,oltre all’omologazione, non abbiano la prescritta taratura annuale. E’ quanto sancito da numerose sentenze consolidate,su ricorso dell’avv. Antonio Tanza,vice presidente Adusbef, l’associazione che ha intrapreso questa ulteriore battaglia,con l’esclusiva finalità di veder riconosciuto il diritto del cittadino - utente della strada – alla certezza della violazione contestata.

Le ultime 3 sentenze emesse

  • il 23 aprile 2005 dal giudice di pace di Lecce Annarita Distante;
  • il 16 aprile dal giudice di Pace di Lecce Oronzo Tamburano;
  • il 15 aprile dal giudice Cosimo Rochira,

che oltre a sancire la nullità della multa e, quindi, l’annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria, condanna la pubblica amministrazione. a pagare euro 103,29 oltre accessori di legge.

La Magistratura ha approfondito le censure di cittadini ed associazioni che si sono opposti a verbali elevati servendosi di dette apparecchiature: Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363;

  • Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003;
  • Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004;
  • Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04;
  • Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.

Emblematica è, però, la sentenza del Tribunale di LODI. Nel 1997 il Sig. C. P. avendo ricevuto una multa per eccesso di velocità decise di opporla rivolgendosi alla locale Prefettura, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’autovelox mod. 104/C-2 (prodotto da Sodi Scientifica) utilizzato per i rilievi. Successivamente, vedendosi respinta l’opposizione, si rivolgeva alla Magistratura, all’epoca competente. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d’Ufficio sull’autovelox: la perizia venne eseguita dal Dott. Paolo Soardo, direttore dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino (IEN- G. Ferraris) ed attuale Presidente del Comitato SIT. Le conclusioni del Tribunale di Lodi sono state sostanzialmente le seguenti:

- uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali; in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.

Secondo le norme UNI 30012 un Certificato di taratura deve contenere,i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità); i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate. “Per quanto esposto-afferma l’ultima sentenza- poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato”. Sul sito Adusbef le istruzioni per impugnare le multe.

Il Presidente

Elio Lannutti

Roma,27.04.2005

 

 

 

 

    

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