Tra le tante e-mail che pervengono a
ViviTelese, alcune chiedono delucidazioni
sulle norme del Codice della strada. Tra
queste, interessante il quesito che parlava
di sosta:
Nel centro abitato con stradine di
larghezza non superiore ai tre
metri,quale articolo del c.d.s.si impone
per sanzionare una sosta di autovettura?
L'articolo da applicare dovrebbe essere il
158. Dico dovrebbe perchè in effetti si
dovrebbe tener conto di quanto indicato al
comma 4 dell'articolo 157.
Una
strada di 3 metri è sicuramente a senso
unico e quindi deve rimanere lo spazio utile
al passaggio di un fila di veicoli che
l'articolo 157 stabilisce in almeno tre
metri.
Allego il
contenuto dei 2 articoli
Ti saluto cordialmente. Giuseppe Grimaldi
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei
veicoli
Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione
della marcia del veicolo dovuta ad esigenze
della circolazione; b) per fermata si
intende la temporanea sospensione della
marcia anche se in area ove non sia ammessa
la sosta, per consentire la salita o la
discesa delle persone, ovvero per altre
esigenze di brevissima durata. Durante la
fermata, che non deve comunque arrecare
intralcio alla circolazione, il conducente
deve essere presente e pronto a riprendere
la marcia; c) per sosta si intende la
sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, con possibilita' di
allontanamento da parte del conducente; d)
per sosta di emergenza si intende
l'interruzione della marcia nel caso in cui
il veicolo e' inutilizzabile per avaria
ovvero deve arrestarsi per malessere fisico
del conducente o di un passeggero
Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso
previsto dal comma 4, in caso di fermata o
di sosta il veicolo deve essere collocato il
piu' vicino possibile al margine destro
della carreggiata, parallelamente ad esso e
secondo il senso di marcia. Qualora non
esista marciapiede rialzato, deve essere
lasciato uno spazio sufficiente per il
transito dei pedoni, comunque non inferiore
ad un metro. Durante la sosta, il veicolo
deve avere il motore spento.
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta
o in fermata devono essere collocati fuori
della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi ne', salvo che sia appositamente
segnalato, sulle banchine. In caso di
impossibilita', la fermata e la sosta devono
essere effettuate il piu' vicino possibile
al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Sulle carreggiate delle strade con
precedenza la sosta e' vietata.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia
la sosta e' consentita anche lungo il
margine sinistro della carreggiata, purche'
sufficiente al transito almeno di una fila
di veicoli e comunque non inferiore a tre
metri di larghezza.
Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i
veicoli devono essere collocati nel modo
prescritto dalla segnaletica.
Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un
tempo limitato e' fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto
inizio. Ove esiste il dispositivo di
controllo della durata della sosta e' fatto
obbligo di porlo in funzione.
E' fatto divieto a chiunque di aprire le
porte di un veicolo, di discendere dallo
stesso, nonche' di lasciare aperte le porte,
senza essersi assicurato che cio' non
costituisca pericolo o intralcio per gli
altri utenti della strada.
Chiunque viola le disposizioni di cui al
presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55 .
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei
veicoli
La fermata e la sosta sono vietate:
in corrispondenza o in prossimita' dei
passaggi a livello e sui binari di linee
ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad
essi da intralciare la marcia;
nelle
gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici,
salvo diversa segnalazione;
sui dossi e
nelle curve e, fuori dei centri abitati e
sulle strade urbane di scorrimento. anche in
loro prossimita';
in prossimita' e in
corrispondenza di segnali stradali verticali
e semaforici in modo da occultarne la vista,
nonche' in corrispondenza dei segnali
orizzontali di preselezione e lungo le
corsie di canalizzazione;
fuori dei centri
abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
nei
centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimita' delle
stesse a meno di 5 metri dal prolungamento
del bordo piu' vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
sui
passaggi pedonali e sui passaggi per
ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e
agli sbocchi delle medesime;
sui
marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
allo sbocco dei passi carrabili;
dovunque
venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo
spostamento di veicoli in sosta;
in seconda
fila, salvo che che si tratti di veicoli a
due ruote;
negli spazi riservati allo
stazionamento e alla fermata degli autobus,
dei filobus e dei veicoli circolanti su
rotaia e, ove questi non siano delimitati, a
una distanza dal segnale di fermata
inferiore a 15 m, nonche' negli spazi
riservati allo stanzionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
sulle aree destinate al
mercato e ai veicoli per lo scarico e il
carico delle cose, nelle ore stabilite;
sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
negli spazi riservati alla fermata o alla
sosta dei veicoli per persone invalide di
cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi,
rampe o corridoi di transito e la
carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
nelle corsie o carreggiate riservate ai
mezzi pubblici;
nelle aree pedonali urbane;
nelle zone a traffico limitato per i veicoli
non autorizzati;
negli spazi asserviti ad
impianti o attrezzature destinate a servizi
di emergenza o di igiene pubblica indicati
dalla apposita segnaletica;
davanti ai
cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori
analoghi;
limitatamente alle ore di
esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a
5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
Nei centri abitati e' vietata la sosta dei
rimorchi quando siano staccati dal veicolo
trainante, salvo diversa segnalazione.
Durante la sosta e la fermata il conducente
deve adottare le opportune cautele atte a
evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
Chiunque viola le disposizioni del comma I e
delle lettere d), g) e h) del comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 .
Chiunque viola le altre
disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55.
Le sanzioni di cui al
presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae
la violazione.