8 agosto 2004
Tempi duri per i gestori di autovelox
Giovanni Festa

 

 

Movimento Difesa del Cittadino Onlus

Associazione Nazionale di Consumatori e Utenti – L. 281/98

(D.M. Att. Prod. del 06.11.2003)

 

COMUNICATO STAMPA

 

 

Sentenze. Asaps: “senza scontrino o foto la multa per eccesso di velocità è illegittima”.

 

 

 

Con la sentenza 461/2004 il Giudice di Pace di Sestri Ponente ha stabilito che i verbali per eccesso di velocità rilevati con Telelaser-Trafficpatrol che non rilasciano lo "scontrino" o altro documento equipollente, non possono essere fonti di prova anche se vi è la contestazione immediata.

 

La motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, evidenzia l'indicazione tassativa degli elementi di prova validi ai fini dell'opponibilità per l'accertamento dell'infrazione commessa. A sottolineare l’esito della sentenza è l’Asaps, Associazione Amici della Polizia Stradale.

 

Inoltre la norma dell'art. 142 c. 6 del C.d.S., oltre che improntarsi ai principi di derivazione penale, persegue altresì i criteri di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione ed i derivanti criteri di trasparenza dell'attività amministrativa perseguiti dalla L. 7 agosto 1990 nr. 241 che, tra le sue finalità, comprende l'accesso ai documenti amministrativi. Invero le apparecchiature che non permettano un simile accesso nel tempo contrastano quindi con il principio generale di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e del generale principio costituzionale di massima garanzia per il cittadino più volte sancito dalla Corte Costituzionale.

 

Per concludere, tutte le apparecchiature che non rilascino lo scontrino e/o documento equipollente (fotografia), documento che serve per verificare nel tempo l'attività dell'amministrazione, anche se la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, rischiano di essere inutilizzabili e ai giudici non resta altro che dichiarare l'illegittimità dell'art. 345 c. 1 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nella parte in cui la disposizione non prevede un chiaro richiamo ai criteri garantistici circa l'acquisizione dei mezzi di prova fissati dall'art. 234 c. 1 c.p.p., consentendo l'omologazione di apparecchiature che non permettono la produzione e la conservazione di documentazione integrale dell'evento sanzionato, conforme a tale disposto.

 

Sul punto, Giovanni Festa, Presidente del MDC Valle Telesina e Dirigente Nazionale del Movimento, dichiara che “ormai tutti gli automobilisti sanniti hanno ben compreso che è giusto osservare le regole per una guida sicura a salvaguardia della propria vita e di quella degli altri cittadini. Ma nel contempo hanno pure ben compreso il fatto che, in particolare, dietro l’eccesso di zelo dei vigili urbani nel far rispettare il codice della strada vi sia l’esigenza dei comuni di fare cassa coi soldi delle multe inflitte ai cittadini.

 

Addirittura nel bilancio di previsione di molte amministrazioni locali si trova scritta chiaramente  anche la cifra attesa come entrata derivante dalle multe agli automobilisti. Questo non è tollerabile, non è ammissibile, non è civile, non è da Repubblica Democratica Parlamentare Rappresentativa qual è lo Stato italiano”.

 

(L’Ufficio stampa del MDC)

 

    

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