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Nominativo e indirizzo del ricorrente
Ill.mo sig. Prefetto di Caserta
tramite il Comando Polizia Municipale di 81100-
Caserta
Oggetto: ricorso avverso il verbale n° -------
di accertamento di violazione a norme del C.d.S.
notificato il a mezzo postale al ricorrente
quale proprietario del veicolo targa --------
I1
sottoscritto, nato a ------- il -e residente a
------, alla via , nel comunicare di non essere
in grado di specificare in data, ora e luogo di
cui al verbale chi fosse alla guida del proprio
veicolo targato in quanto lo stesso viene usato
da più persone di famiglia, propone ricorso
avverso il verbale di cui all’oggetto anche ai
sensi dell’art. 203 del medesimo Cds, invocando
un’espressa audizione, onde invocarne
l’annullamento, ancorché in via di autotutela,
per i seguenti motivi:
La
contestazione mossa all’opponente ex art. 201del
C.d.S. e 304 del conseguente decreto attuativo,
perché alle ore 08:36 dell’uno luglio 2002 detto
veicolo avrebbe superato con semaforo rosso
l’incrocio posto all’intersezione semaforizzata
di Via , del Comune di Caserta, viene
decisamente impugnata ed opposta, perché
ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Va
osservato, preliminarmente, che, sulla base
della normativa vigente all’epoca della presunta
infrazione, l'impugnato atto di accertamento di
violazione delle succitate norme, notificato
sulla base di mere risultanze fornite da
apparecchiatura automatica di rilevamento (PHOTORED
F17A), della quale neanche è indicata una
eventuale matricola, senz’alcuna contestuale
attività di controllo né una contestazione
immediata da parte di organi vigilanti, appare
palesemente illegittimo. Ergo, lo strumento
tecnico (in questo caso era il "PHOTORED F17A”,
ma avrebbe potuto trattarsi di qualunque altro
marchingegno, anche perfezionatissimo), poteva
essere di mero ausilio, ma non poteva sostituire
integralmente l'attività di controllo svolta
dagli organi di vigilanza. Ai sensi dell’art.14,
comma 1, della L.689/81, infatti, quando
possibile, la violazione deve essere
immediatamente contestata tanto al trasgressore
quanto alla persona obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. I1 comma 2 di tale norma prosegue
disponendo che, qualora non sia avvenuta una
contestazione immediata, per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli
estremi della violazione debbono essere
notificati ai vari interessati. Lo stesso comma
4 del citato art, 14, rimandando a particolari
ipotesi contravvenzionali, dispone che per la
forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti. In particolare
l’art 200, comma 1°, del nuovo Codice della
Strada (Dlgs. 30.04.92 n.285) prescrive che,
quando possibile, la violazione deve essere
immediatamente contestata tanto al trasgressore
quanto alle persona che risultino obbligate in
solido al pagamento della somma dovuta. Il
successivo art. 201 disciplina le forme e
modalità della notificazione del verbale di
accertamento della contravvenzione nel caso di
impossibilità della immediata contestazione.
Anche la Cassazione, con sentenza n. 4010/2000
della terza sezione, pone come punto
irrinunciabile la preventiva contestazione
immediata dell'infrazione. Per giungere a tali
conclusioni, con tale decisione la Suprema
Corte, opera, innanzitutto, uno sganciamento fra
l'art. 14 della L. 689/81 e gli artt. 200 e 201
del CdS. con riferimento all'art. 383 del
relativo Regolamento il quale enumera, sia pure
a titolo esemplificativo, le ipotesi nelle quali
l'immediata contestazione può essere omessa. Da
ciò, sulle scorta di altro autorevole precedente
giurisprudenziale (cfr.Cassazione, sent.
6123/99), consegue che, qualora la contestazione
immediata -del cui difetto il sottoscritto
espressamente si duole- sarebbe stata, in
concreto, possibile in relazione alle
circostanze del caso (e tenuto conto del
principio di economicità dell'azione
amministrativa) e che tale contestazione non è
stata, > Segue a tergo > ( 1 )
(2) ciò nonostante, effettuata, in violazione
dell'obbligo imposto all'agente accertatore
dall'art. 200 CdS, legittimamente deve
provvedersi all'annullamento del verbale di
accertamento della violazione contestata.
Infatti dalla disciplina del CdS. si desume che
la contestazione immediata della violazione alle
norme in esso previste ha un rilievo essenziale
per la correttezza del procedimento
sanzionatorio, onde essa non può essere omessa
ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza
che la detta omissione costituisce una
violazione di legge che rende illegittimi i
successivi, eventuali atti del procedimento
amministrativo. Nel caso in questione non esiste
alcun processo verbale o altra contestazione da
cui si possa desumere in modo preciso che la
circolazione della vettura sia stata dagli
agenti rilevata e, oltre alla documentazione,
mancherebbe l'accertamento del fatto costituente
l'illecito da parte dei soggetti incaricati. Né
potrebbe obiettarsi che la violazione non è
stata contestata nelle immediatezze perché
l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito
la determinazione dell'illecito solo dopo che il
veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza
dal posto di accertamento e comunque
nell'impossibilità di essere fermato in tempo
utile e nei modi regolamentari. Infatti, la
stampigliatura del verbale de quo, lungi dal
fornire esaurienti, motivate e plausibili
giustificazioni, appare una formula stereotipa
che denota assoluta carenza di motivazioni
dell'atto amministrativo, tenuto pure conto che
il sito de quo gode di buona visibilità con
strada nazionale ampia e rettilinea, nonché di
contigui spazi utili all’eventuale Stop dei
veicoli. Inoltre, la spiccata genericità di
motivazione per l'omessa contestazione immediata
determina il valore di stile della medesima
clausola, apposta laconicamente ai numerosi
verbali elevati nello stessa giorno dal medesimo
organo. Invero un servizio di controllo
organizzato preventivamente in modo fisso o
soltanto per determinati giorni, andava eseguito
con il necessario supporto tecnico-funzionale,
limitandosi, una eventuale, adducibile "carenza
di organico", a giustificare solamente casi
eccezionali di omessa contestazione, ma non
tutti, ed in particolare quelli programmati o
fissi. Va anche eccepita la carenza di
legittimazione dell’organo accertatore nel
tratto di strada de quo se posto fuori dal
perimetro urbano e perciò riservato alla
vigilanza e al controllo dei competenti organi
di Polizia Statale, quali Corpi attrezzati per
le contestazioni in senso ampio, come per legge;
nonché l’omessa indicazione, in prossimità dei
segnali, degli estremi di eventuali atti
deliberativi con i quali gli stessi
risulterebbero legittimamente apposti
(regolamento attuativo del Cds, Capo II,
paragrafo II, artt. vari). Tale inderogabile
esigenza è stata ampiamente rimarcata anche nel
corso della trasmissione RAI “Italia, Istruzioni
per l’Uso” irradiata il 3/5/02 e della quale si
invita ad acquisire adeguata documentazione.
Infine il ricorrente fa presente che, dato il
lungo lasso trascorso dalla presunta violazione,
non è più in grado di rammentare se
effettivamente in tale data ed ora sia passato
con il semaforo rosso tuttavia ricorda che una
volta può essere capitato in direzione ma in
assoluto stato di necessità in quanto
nell’approssimarsi all’intersezione regolata da
semaforo, al momento dell’accensione della luce
gialla, il veicolo si trovava così prossimo al
segnale da non poter più essere arrestato in
condizione di sicurezza prima di averlo
oltrepassato; pertanto inevitabilmente
l’attraversamento dell’incrocio avveniva con
luce divenuta rossa, ma ciò comunque subordinato
alla valutazione che la strada da percorrere
fosse assolutamente sgombra da altri veicoli.
Infine, si eccepisce che nelle ore di scarso
traffico come, appunto, intorno alle sei
antimeridiane, secondo gli esperti il
funzionamento dei semafori dovrebbe essere
limitato al mero lampeggio intermittente della
luce gialla. Lo stesso Ministero competente
avrebbe diramato da tempo indicazioni in tal
senso che ad avviso del ricorrente si rendono
indispensabili in zone pericolose come quella in
questione,dove risultano perpetrati numerosi
atti delittuosi ai danni di ignari automobilisti
fermi al semaforo. Tutto ciò premesso, e
considerato, altresì, il recente orientamento
della giurisprudenza, sia in merito che di
legittimità, in relazione ai casi di specie, il
sottoscritto, per il tramite della verbalizzante
Polizia municipale, chiede all’Ill/mo sig.
Prefetto di Caserta che, previa audizione, sia
annullato il verbale di violazione numero , per
i motivi su indicati e contestualmente invita
l'organo accertatore alla revoca dell'atto, in
via di autotutela.
Allegata copia del verbale impugnato.
Riserve di legge. Caserta, 22/08/2004 |