22 agosto 2004
Modello di ricorso per la multa con Photored F17A
Giuseppe Sangiovanni

 

 

 

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Nominativo e indirizzo del ricorrente

Ill.mo sig. Prefetto di Caserta

tramite il Comando Polizia Municipale di 81100- Caserta

Oggetto: ricorso avverso il verbale n° ------- di accertamento di violazione a norme del C.d.S. notificato il a mezzo postale al ricorrente quale proprietario del veicolo targa --------

I1 sottoscritto, nato a ------- il -e residente a ------, alla via , nel comunicare di non essere in grado di specificare in data, ora e luogo di cui al verbale chi fosse alla guida del proprio veicolo targato in quanto lo stesso viene usato da più persone di famiglia, propone ricorso avverso il verbale di cui all’oggetto anche ai sensi dell’art. 203 del medesimo Cds, invocando un’espressa audizione, onde invocarne l’annullamento, ancorché in via di autotutela, per i seguenti motivi:

La contestazione mossa all’opponente ex art. 201del C.d.S. e 304 del conseguente decreto attuativo, perché alle ore 08:36 dell’uno luglio 2002 detto veicolo avrebbe superato con semaforo rosso l’incrocio posto all’intersezione semaforizzata di Via , del Comune di Caserta, viene decisamente impugnata ed opposta, perché ritenuta infondata in fatto e in diritto.

Va osservato, preliminarmente, che, sulla base della normativa vigente all’epoca della presunta infrazione, l'impugnato atto di accertamento di violazione delle succitate norme, notificato sulla base di mere risultanze fornite da apparecchiatura automatica di rilevamento (PHOTORED F17A), della quale neanche è indicata una eventuale matricola, senz’alcuna contestuale attività di controllo né una contestazione immediata da parte di organi vigilanti, appare palesemente illegittimo. Ergo, lo strumento tecnico (in questo caso era il "PHOTORED F17A”, ma avrebbe potuto trattarsi di qualunque altro marchingegno, anche perfezionatissimo), poteva essere di mero ausilio, ma non poteva sostituire integralmente l'attività di controllo svolta dagli organi di vigilanza. Ai sensi dell’art.14, comma 1, della L.689/81, infatti, quando possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. I1 comma 2 di tale norma prosegue disponendo che, qualora non sia avvenuta una contestazione immediata, per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai vari interessati. Lo stesso comma 4 del citato art, 14, rimandando a particolari ipotesi contravvenzionali, dispone che per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In particolare l’art 200, comma 1°, del nuovo Codice della Strada (Dlgs. 30.04.92 n.285) prescrive che, quando possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alle persona che risultino obbligate in solido al pagamento della somma dovuta. Il successivo art. 201 disciplina le forme e modalità della notificazione del verbale di accertamento della contravvenzione nel caso di impossibilità della immediata contestazione. Anche la Cassazione, con sentenza n. 4010/2000 della terza sezione, pone come punto irrinunciabile la preventiva contestazione immediata dell'infrazione. Per giungere a tali conclusioni, con tale decisione la Suprema Corte, opera, innanzitutto, uno sganciamento fra l'art. 14 della L. 689/81 e gli artt. 200 e 201 del CdS. con riferimento all'art. 383 del relativo Regolamento il quale enumera, sia pure a titolo esemplificativo, le ipotesi nelle quali l'immediata contestazione può essere omessa. Da ciò, sulle scorta di altro autorevole precedente giurisprudenziale (cfr.Cassazione, sent. 6123/99), consegue che, qualora la contestazione immediata -del cui difetto il sottoscritto espressamente si duole- sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alle circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa) e che tale contestazione non è stata, > Segue a tergo > ( 1 )

 

(2) ciò nonostante, effettuata, in violazione dell'obbligo imposto all'agente accertatore dall'art. 200 CdS, legittimamente deve provvedersi all'annullamento del verbale di accertamento della violazione contestata. Infatti dalla disciplina del CdS. si desume che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi, eventuali atti del procedimento amministrativo. Nel caso in questione non esiste alcun processo verbale o altra contestazione da cui si possa desumere in modo preciso che la circolazione della vettura sia stata dagli agenti rilevata e, oltre alla documentazione, mancherebbe l'accertamento del fatto costituente l'illecito da parte dei soggetti incaricati. Né potrebbe obiettarsi che la violazione non è stata contestata nelle immediatezze perché l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito solo dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. Infatti, la stampigliatura del verbale de quo, lungi dal fornire esaurienti, motivate e plausibili giustificazioni, appare una formula stereotipa che denota assoluta carenza di motivazioni dell'atto amministrativo, tenuto pure conto che il sito de quo gode di buona visibilità con strada nazionale ampia e rettilinea, nonché di contigui spazi utili all’eventuale Stop dei veicoli. Inoltre, la spiccata genericità di motivazione per l'omessa contestazione immediata determina il valore di stile della medesima clausola, apposta laconicamente ai numerosi verbali elevati nello stessa giorno dal medesimo organo. Invero un servizio di controllo organizzato preventivamente in modo fisso o soltanto per determinati giorni, andava eseguito con il necessario supporto tecnico-funzionale, limitandosi, una eventuale, adducibile "carenza di organico", a giustificare solamente casi eccezionali di omessa contestazione, ma non tutti, ed in particolare quelli programmati o fissi. Va anche eccepita la carenza di legittimazione dell’organo accertatore nel tratto di strada de quo se posto fuori dal perimetro urbano e perciò riservato alla vigilanza e al controllo dei competenti organi di Polizia Statale, quali Corpi attrezzati per le contestazioni in senso ampio, come per legge; nonché l’omessa indicazione, in prossimità dei segnali, degli estremi di eventuali atti deliberativi con i quali gli stessi risulterebbero legittimamente apposti (regolamento attuativo del Cds, Capo II, paragrafo II, artt. vari). Tale inderogabile esigenza è stata ampiamente rimarcata anche nel corso della trasmissione RAI “Italia, Istruzioni per l’Uso” irradiata il 3/5/02 e della quale si invita ad acquisire adeguata documentazione. Infine il ricorrente fa presente che, dato il lungo lasso trascorso dalla presunta violazione, non è più in grado di rammentare se effettivamente in tale data ed ora sia passato con il semaforo rosso tuttavia ricorda che una volta può essere capitato in direzione ma in assoluto stato di necessità in quanto nell’approssimarsi all’intersezione regolata da semaforo, al momento dell’accensione della luce gialla, il veicolo si trovava così prossimo al segnale da non poter più essere arrestato in condizione di sicurezza prima di averlo oltrepassato; pertanto inevitabilmente l’attraversamento dell’incrocio avveniva con luce divenuta rossa, ma ciò comunque subordinato alla valutazione che la strada da percorrere fosse assolutamente sgombra da altri veicoli. Infine, si eccepisce che nelle ore di scarso traffico come, appunto, intorno alle sei antimeridiane, secondo gli esperti il funzionamento dei semafori dovrebbe essere limitato al mero lampeggio intermittente della luce gialla. Lo stesso Ministero competente avrebbe diramato da tempo indicazioni in tal senso che ad avviso del ricorrente si rendono indispensabili in zone pericolose come quella in questione,dove risultano perpetrati numerosi atti delittuosi ai danni di ignari automobilisti fermi al semaforo. Tutto ciò premesso, e considerato, altresì, il recente orientamento della giurisprudenza, sia in merito che di legittimità, in relazione ai casi di specie, il sottoscritto, per il tramite della verbalizzante Polizia municipale, chiede all’Ill/mo sig. Prefetto di Caserta che, previa audizione, sia annullato il verbale di violazione numero , per i motivi su indicati e contestualmente invita l'organo accertatore alla revoca dell'atto, in via di autotutela.

Allegata copia del verbale impugnato.

Riserve di legge. Caserta, 22/08/2004

 

    

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