Il
Tar boccia il ricorso sul cavalcavia
L’ex sindaco D’Occhio: «Solo uno stimolo dal
Comune, Provincia e Regione puntano sul
progetto»
I
giudici della quinta sezione del tribunale
amministrativo regionale (Tar) della Campania
hanno respinto il ricorso proposto dal
condominio «Parco Quadrifoglio» avente a che
fare con la costruzione dei cavalca ferrovia a
Telese Terme. L’atto prodotto era diretto contro
il Comune di Telese Terme, la Regione Campania,
la Provincia di Benevento, la Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) s.p.a. e mirava all’annullamento
di una serie di documenti inerenti l’iter di
realizzazione delle opere.
Nello specifico il condominio contestava gli
atti nella parte concernente l’attuazione di un
sottovia al km 132+970 della linea ferroviaria
Napoli-Foggia, comportante l’acquisizione di una
fascia di terreno di pertinenza condominiale
della superficie di 211 metri quadri. Ma i
giudici hanno ritenuto infondate le richieste in
quanto: l’art. 2 della legge n. 354 del 1998
prevede che i progetti rientranti nel piano di
soppressione dei passaggi a livello sulle linee
ferroviarie dello Stato siano approvati mediante
accordo di programma; il condominio ha avuto
comunicazione di avvio del procedimento con nota
RFI ben prima della stipula dell’accordo e della
delibera RFI riguardante l’approvazione del
progetto definitivo dell’opera anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
di legge, per cui risulta superata la
dichiarazione di pubblica utilità
precedentemente prevista nelle delibere
comunali.
Dalle osservazioni presentate dal condominio è
emersa una piena conoscenza degli atti.
Conseguenza: l’impugnativa riferita alle
determinazioni preesistenti, qualora ritenute
direttamente ed immediatamente lesiva, sarebbe
tardiva. I termini per l’inizio e l’ultimazione
delle procedure di esproprio e dei lavori,
originariamente fissati nella delibera comunale
n. 100 del 2002 ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 2359 del 1865, risultano superati dalla
già citata delibera RFI n. 91 del 2003. Inoltre
la contestazione relativa al denunciato ritardo
del provvedimento di occupazione è anche
inammissibile perché l’atto introduttivo del
giudizio non risulta notificato all’autorità
prefettizia che ha emanato il decreto di
occupazione. L’iter di variante urbanistica
risulta perfezionato per effetto della
pubblicazione del decreto regionale sul BURC.
Tuttavia, ha ribadito il Tar, il vizio in
questione potrebbe riguardare unicamente gli
atti consequenziali all’accordo di programma e
cioè, in sostanza, il provvedimento di
occupazione, la cui impugnativa è però
inammissibile per omessa notifica del ricorso
all’autorità prefettizia. La mancata
approvazione del progetto esecutivo o della
variante urbanistica non invalida gli atti
presupposti della procedura di esproprio; il
decreto di occupazione, così ha sentenziato il
Tar, è emanato, senza necessità di una
particolare motivazione, come atto
consequenziale meramente attuativo della
dichiarazione di indifferibilità ed urgenza
dell’opera pubblica, che scaturisce di norma,
per effetto dell’approvazione del progetto
definitivo; in ogni caso l’approvazione del
progetto esecutivo è nel frattempo sopravvenuta
con la delibera RFI del 28 luglio 2004; inoltre,
la variazione degli strumenti urbanistici deriva
dalla approvazione e ratifica dell’accordo di
programma.
E
veniamo alla scelta, di competenza
dell’amministrazione, per la realizzazione di un
sottovia in luogo del cavalcaferrovia
originariamente prospettato nella progettazione
preliminare. Questa ha formato l’oggetto di
specifico esame nella delibera consiliare n. 58
del 26 novembre 2002, recante il rigetto delle
osservazioni presentate dallo stesso condominio
e per i giudici risulta adeguatamente motivata
in base a valutazioni non suscettibili di
sindacato nel merito in sede giurisdizionale;
peraltro, dalle controdeduzioni tecniche
elaborate dalla RFI risulta che il sottovia non
coinvolgerebbe in maniera definitiva le aree
scoperte condominiali.
Adempimento degli obblighi sanciti dall’accordo
di programma; il progetto esecutivo risulta nel
frattempo approvato e la costituzione del
collegio di vigilanza deriva direttamente dallo
stesso accordo; il decreto di approvazione
dell’accordo di programma risulta emanato
dall’Assessore regionale all’urbanistica come
delegato del Presidente della Regione; il Tar ha
ritenuto che l’indicazione nella pubblicazione
sul Burc dell’Assessore ai trasporti è il frutto
di un evidente errore materiale che non può,
come tale, incidere sulla legittimità degli atti
impugnati. |