Comune di Benevento
Comunicato stampa n. 1523 del 22/9/2005
Appalto per la sistemazione di corso Garibaldi
Nessuna “censura” al Comune di Benevento
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
in merito all’esposto avanzato dall’Osservatorio
europeo sulla legalità e sulla questione morale,
con sede in Benevento, e dal Codacons, sede di
Benevento, si è pronunciata nei giorni scorsi
sull’appalto dei lavori di sistemazione del
corso Garibaldi.
“Relativamente alle problematiche sollevate
dagli esponenti delle due associazioni,
dall’esame degli atti e dei chiarimenti forniti
– si legge nella deliberazione numero 66
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici - è emersa la legittimità dell’operato
della stazione appaltante (il Comune di
Benevento) relativamente alle seguenti denunce:
1)
Mancata redazione del Piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti
2)
Erronea determinazione delle categorie di
lavorazione
3)
Violazione articolo 14 della legge 109/94 e
dell’articolo 11 del Dpr 554/99
4)
Mancata redazione della relazione del
progettista (attestazione di conformità
urbanistica del progetto)
5)
Non adeguata pubblicità del bando di gara
dell’appalto
6)
Mancata verifica dei requisiti tecnico-ecomomici
7)
Violazione dell’articolo 21 della legge 109/94
per incompatibilità del responsabile del
procedimento al ruolo di commissario di gara.
Per quanto riguarda il “Mancato accertamento
delle cause di esclusione obbligatorie ai sensi
dell’articolo 75 del Dpr 554/99”, pure segnalato
negli esposti delle due associazioni, l’Autorità
di vigilanza non ha rilevato alcuna anomalia
nell’ammissione della ditta “Pro. Ber.
costruzioni generali spa”, mentre ha contestato
la mancata esclusione della ditta Edrevea spa
“che – si legge nella delibera – risultava aver
reso nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione”.
Di
conseguenza, l’Autorità ritiene che con la
simulazione operata con gli stessi criteri di
aggiudicazione della gara “ad aggiudicarsi
l’incanto in questione avrebbe dovuto essere
l’associazione temporanea di imprese ‘Lavoro,
patria, famiglia’ – Ruspantini, peraltro
risultata esclusa dalla gara per offerta
anomala”.
Si
tratta di un rilievo al quale il Comune di
Benevento potrà controdedurre, entro un termine
prefissato di venti giorni, “indicando – scrive
l’Autorità di vigilanza - le proprie valutazioni
e i provvedimenti conseguentemente assunti”.
“In proposito - ha dichiarato il dirigente del
Settore lavori pubblici, Fernando Capone – la
citata pronuncia dell’Osservatorio, sotto il
profilo giuridico, è da ritenersi pienamente
condivisibile, e, pertanto, nulla aggiunge ai
principi da sempre osservati anche dal Comune di
Benevento. Vi è però da precisare che l’Autorità
in questione ha emesso la propria decisione in
mancanza di un elemento di determinante
importanza nel caso in esame (presumibilmente
non accluso alla documentazione esaminata).
Tale circostanza consiste nella certificazione
prodotta dalla Edrevea spa in sede di gara,
dalla quale si rileva documentalmente che la
ditta medesima, con verbale del consiglio
d’amministrazione dell’8/4/2004, aveva proceduto
alla revoca dell’amministratore unico e
direttore tecnico, dissociandosi totalmente
dalla condotta di quest’ultimo, deliberando
altresì l’azione di responsabilità nei suoi
confronti, questa in seguito effettivamente
intrapresa con giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Napoli.
La
valutazione di tale circostanza da parte
dell’Autorità di vigilanza avrebbe sicuramente
portato la stessa ad emettere una pronuncia di
segno diverso.
Infatti, la fattispecie, alquanto complessa, è
contemplata sia in dottrina che in
giurisprudenza, in merito alle attività delle
persone fisiche e delle persone giuridiche.
Il
motivo di esclusione non risulta inderogabile e
“l’impresa può sottrarvisi qualora dimostri di
aver adottato misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata” (tale tesi
è confortata in dottrina da ‘Il regolamento
della legge sui lavori pubblici. Commento al Dpr
21/12/1999 n. 554’. Autori vari. Giuffrè
editore, pagine 223 e 224) nonchè in
giurisprudenza (sentenza del Tar Lombardia
numero 2274/98) secondo cui “al fine di scindere
il nesso funzionale tra la persona giuridica e
il suo rappresentante, non è sufficiente che la
società cambi gli amministratori, richiedendosi
invece elementi chiari ed univoci di
sconfessione dell’esercitata rappresentanza
quali l’inizio dell’azione di responsabilità nei
loro confronti”. E’ ovvio che tale rilevante
circostanza sarà prontamente segnalata
all’Autorità nei termini assegnati.
Gli atti del Comune di Benevento – ha proseguito
l’ingegnere Capone – sono pertanto da ritenersi
pienamente legittimi e lineari.
Piuttosto va considerato che l’eventuale
esclusione della società Edrevea spa, sarebbe
stata certamente impugnata in via
giurisdizionale non solo da quest’ultima ma
anche e soprattutto dall’impresa aggiudicataria,
con più che probabile ipotesi di soccombenza da
parte dell’amministrazione comunale e con gravi
conseguenze negative per la stessa anche in tema
di risarcimento del danno. Ciò senza considerare
l’ulteriore danno all’amministrazione che
sarebbe derivato dal notevole protrarsi dei
tempi di realizzazione dell’opera, peraltro
stringenti, in relazione alle modalità di
finanziamento, legate al rispetto dei
cronoprogrammi previste dal Por Campania.
Oltre tutto, la tendenza della giurisprudenza
amministrativa è quella del ‘favor’
all’ammissione delle imprese alle gare in
considerazione dell’esigenza pubblica di far
partecipare il maggior numero possibile di
candidati”.
ASCOBEN – Agenzia
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