23 settembre 2005
BN, appalto per corso Garibaldi
Billy Nuzzolillo

 

 

Comune di Benevento

Comunicato stampa n. 1523 del 22/9/2005

 

Appalto per la sistemazione di corso Garibaldi

Nessuna “censura” al Comune di Benevento

 

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in merito all’esposto avanzato dall’Osservatorio europeo sulla legalità e sulla questione morale, con sede in Benevento, e dal Codacons, sede di Benevento, si è pronunciata nei giorni scorsi sull’appalto dei lavori di sistemazione del corso Garibaldi.

“Relativamente alle problematiche sollevate dagli esponenti delle due associazioni, dall’esame degli atti e dei chiarimenti forniti – si legge nella deliberazione numero 66 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici -  è emersa la legittimità dell’operato della stazione appaltante (il Comune di Benevento) relativamente alle seguenti denunce:

1) Mancata redazione del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

2) Erronea determinazione delle categorie di lavorazione

3) Violazione articolo 14 della legge 109/94 e dell’articolo 11 del Dpr 554/99

4) Mancata redazione della relazione del progettista (attestazione di conformità urbanistica del progetto)

5) Non adeguata pubblicità del bando di gara dell’appalto

6) Mancata verifica dei requisiti tecnico-ecomomici

7) Violazione dell’articolo 21 della legge 109/94 per incompatibilità del responsabile del procedimento al ruolo di commissario di gara.

 

Per quanto riguarda il “Mancato accertamento delle cause di esclusione obbligatorie ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 554/99”, pure segnalato negli esposti delle due associazioni, l’Autorità di vigilanza non ha rilevato alcuna anomalia nell’ammissione della ditta “Pro. Ber. costruzioni generali spa”, mentre ha contestato la mancata esclusione della ditta Edrevea spa “che – si legge nella delibera – risultava aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione”.

Di conseguenza, l’Autorità ritiene che con la simulazione operata con gli stessi criteri di aggiudicazione della gara “ad aggiudicarsi l’incanto in questione avrebbe dovuto essere l’associazione temporanea di imprese ‘Lavoro, patria, famiglia’ – Ruspantini, peraltro risultata esclusa dalla gara per offerta anomala”.

 

Si tratta di un rilievo al quale il Comune di Benevento potrà controdedurre, entro un termine prefissato di venti giorni, “indicando – scrive l’Autorità di vigilanza - le proprie valutazioni e i provvedimenti conseguentemente assunti”.

 

“In proposito - ha dichiarato il dirigente del Settore lavori pubblici, Fernando Capone – la citata pronuncia dell’Osservatorio, sotto il profilo giuridico, è da ritenersi pienamente condivisibile, e, pertanto, nulla aggiunge ai principi da sempre osservati anche dal Comune di Benevento. Vi è però da precisare che l’Autorità in questione ha emesso la propria decisione in mancanza di un elemento di determinante importanza nel caso in esame (presumibilmente non accluso alla documentazione esaminata).

Tale circostanza consiste nella certificazione prodotta dalla Edrevea spa in sede di gara, dalla quale si rileva documentalmente che la ditta medesima, con verbale del consiglio d’amministrazione dell’8/4/2004, aveva proceduto alla revoca dell’amministratore unico e direttore tecnico, dissociandosi totalmente dalla condotta di quest’ultimo, deliberando altresì l’azione di responsabilità nei suoi confronti, questa in seguito effettivamente intrapresa con giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli.

La valutazione di tale circostanza da parte dell’Autorità di vigilanza avrebbe sicuramente portato la stessa ad emettere una pronuncia di segno diverso.

Infatti, la fattispecie, alquanto complessa, è contemplata sia in dottrina che in giurisprudenza, in merito alle attività delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Il motivo di esclusione non risulta inderogabile e “l’impresa può sottrarvisi qualora dimostri di aver adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata” (tale tesi è confortata in dottrina da ‘Il regolamento della legge sui lavori pubblici. Commento al Dpr 21/12/1999 n. 554’. Autori vari. Giuffrè editore, pagine 223 e 224) nonchè in giurisprudenza (sentenza del Tar Lombardia numero 2274/98) secondo cui “al fine di scindere il nesso funzionale tra la persona giuridica e il suo rappresentante, non è sufficiente che la società cambi gli amministratori, richiedendosi invece elementi chiari ed univoci di sconfessione dell’esercitata rappresentanza quali l’inizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti”. E’ ovvio che tale rilevante circostanza sarà prontamente segnalata all’Autorità nei termini assegnati.

 

Gli atti del Comune di Benevento – ha proseguito l’ingegnere Capone – sono pertanto da ritenersi pienamente legittimi e lineari.

Piuttosto va considerato che l’eventuale esclusione della società Edrevea spa, sarebbe stata certamente impugnata in via giurisdizionale non solo da quest’ultima ma anche e soprattutto dall’impresa aggiudicataria, con più che probabile ipotesi di soccombenza da parte dell’amministrazione comunale e con gravi conseguenze negative per la stessa anche in tema di risarcimento del danno. Ciò senza considerare l’ulteriore danno all’amministrazione che sarebbe derivato dal notevole protrarsi dei tempi di realizzazione dell’opera, peraltro stringenti, in relazione alle modalità di finanziamento, legate al rispetto dei cronoprogrammi previste dal Por Campania.

Oltre tutto, la tendenza della giurisprudenza amministrativa è quella del ‘favor’ all’ammissione delle imprese alle gare in considerazione dell’esigenza pubblica di far partecipare il maggior numero possibile di candidati”.

 



 

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