22 ottobre 2005
BN, prevenzione dell’influenza aviaria
Billy Nuzzolillo

 

 

Comune di Benevento

Comunicato stampa n. 1.590 del 21/10/2005

 

Prevenzione dell’influenza aviaria

Ordinanza del Comune di Benevento

 

Anche il Comune di Benevento si adegua alla normativa di prevenzione dell’influenza aviaria. Il servizio igiene e sanità, la cui delega ricade nelle competenze dell’assessore Luigi De Minico, ha, infatti, emesso un’ordinanza che regola, nel territorio comunale, ogni cessione, trasferimento o vendita di volatili.

 

Queste le prescrizioni della stessa ordinanza:

 

1) Gli allevamenti avicoli con meno di 250 capi destinati esclusivamente per l’autoconsumo non necessitano di alcuna autorizzazione, purchè non sia effettuata cessione, trasferimento o vendita di volatili, anche se sporadicamente o in ambito di attività promozionali.

 

2) Per poter effettuare qualsiasi forma di commercio di volatili e loro uova o carni sia presso l’azienda agricola che in un punto vendita, è necessario che l’allevatore sia registrato presso il Servizio sanitario dell’Asl Benevento 1 e garantisca la rintracciabilità dei volatili movimentati nell’ambito della filiera avicola rurale con la rigorosa applicazione delle seguenti disposizioni:

 

a) i volatili che sono movimentati dall’incubatoio agli allevamenti di svezzamento e da questi ultimi al commerciante o rivenditore, devono essere accompagnati da regolare dichiarazione di provenienza degli animali

 

b) i commercianti all’ingrosso e al dettaglio che esercitino l’attività di vendita nelle diverse sedi, in forma ambulante o itinerante di volatili di specie sensibili, devono rilasciare per ogni movimentazione la relativa dichiarazione di provenienza degli animali e consegnare copia al servizio veterinario responsabile del territorio

 

c) la dichiarazione di provenienza degli animali, se non previsto da norme sanitarie specifiche, deve essere firmato esclusivamente dall’interessato e redatto in triplice copia

 

d) la rintracciabilità dei volatili deve essere garantita a cura del detentore o proprietario degli animali conservando l’apposito modello per almeno 12 mesi dalla data di commercializzazione degli stessi animali.

 

Il Comune di Benevento effettuerà controlli per il rispetto della stessa ordinanza, affidati al Comando dei vigili urbani.

 

 

 


 

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