16 luglio 2005
Multe autovelox nulle se non si ferma auto
fonte:www.ilricorso.it

 

 

NULLE MULTE SE AUTO NON E' FERMATA

Grazie ad Enrico Eman per la preziosa segnalazione

SARANNO ANNULLATE LE MULTE SOLO DI QUELLI CHE HANNO FATTO RICORSO . AFFRETTATEVI!!!!

Lo ha stabilito la Cassazione.

Continua l'eterna battaglia tra automobilisti (presunti) indisciplinati e vigili urbani. A rinfocolare la polemica arrivano i giudici della Cassazione secondo i quali devono essere ritenute nulle le multe che non sono state subito contestate. Giudicata troppo generica la classica frase inserita nei verbali da parte delle forze dell'ordine.

La Corte di Cassazione con sentenza 8837-05 ha definito troppo generica la motivazione che spesso si legge sulle multe che attesta "l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge". Per questo la multa è da considerarsi non valida e si deve fare ricorso al giudice di pace per annullarla.

Infatti l'art 201 del Codice della Strada (modificato legge 214/03) stabilisce che quando non è possibile la contestazione occorre indicare i motivi. Rimangono escluse da questa procedura le contravvenzioni per impossibilità di raggiungere il veicolo per eccessiva velocità, attraversamento semaforo rosso, sorpasso vietato, accertamento in assenza del trasgressore.


 

TUTTE DA ANNULLARE LE MULTE EFFETTUATE CON AUTOVELOX E PHOTORED

DAL SITO  www.altalex.com

In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.

(Avv. Antonio Tanza)

Il fine perseguito da ADUSBEF e dall’esponente è, ovviamente, solo quello di vedere riconosciuto il diritto del cittadino - utente della strada - alla certezza della violazione contestata.

Anche la Magistratura ha approfondito detto aspetto sollevato da alcuni cittadini che si sono opposti a verbali elevati servendosi di dette apparecchiature: Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1220/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1212/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 828/2005; Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.

Emblematica è, però, la sentenza del Tribunale di LODI.

Nel 1997 il Sig. C. P. avendo ricevuto una multa per eccesso di velocità decise di opporla rivolgendosi alla locale Prefettura, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’autovelox mod. 104/C-2 (prodotto da Sodi Scientifica) utilizzato per i rilievi. Successivamente, vedendosi respinta l’opposizione, si rivolgeva alla Magistratura, all’epoca competente. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d’Ufficio sull’autovelox: la perizia venne eseguita dal Dott. Paolo Soardo, direttore dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino (IEN- G. Ferrarsi) ed attuale Presidente del Comitato SIT.

Le conclusioni del Tribunale di Lodi sono state sostanzialmente le seguenti:

· uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;

· nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste;

· non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;

· in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione;

· tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

Ovviamente, queste conclusioni devono essere applicate a qualsiasi modello di autovelox o photored.

Nel 2000 il MLLPP con lettera prot. 6050 del 20/09/00 ( Doc. 1) chiese alla Segreteria del SIT di provvedere all’acreditamento di Centri SIT per la Taratura di Autovelox, in quanto si stava predisponendo un capitolato tecnico per la taratura di tali dispositivi in conformità alle OIML-R91. Capitolato che sarebbe dovuto essere pubblicato sulla G.U. a partire dal gennaio 2001.

Questo capitolato non è stato ancora pubblicato.

Sino ad oggi, il Ministero (ex Ministero dei Lavori Pubblici) nelle omologazioni degli autovelox non ha menzionato la necessità di praticare la taratura periodica e solo nella recentissima omologazione prot. n. 4130 del 24 dicembre 2004 dei dispositivi denominati “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photored V” si fa menzione della taratura (anche se non si dice da chi deve essere operata): “Art. 5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi “Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photoed V” come misuratori di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale per l’utente, almeno con cadenza annuale”.

Ciò posto, è di tutta evidenza che gli autovelox / photored determinano gravi sanzioni amministrative (pecuniarie e di sottrazione di punti alla patente, con il conseguente rischio di sospensione / ritiro della stessa) e, dunque, detti strumenti ricadono sicuramente nell'ambito della c.d. “metrologia legale” e, per garantire la correttezza delle misure, autovelox / photored devono essere periodicamente tarati.

Negli altri paesi UE e non (Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Svizzera etc) gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri Centri SIT, e riconosciuti in ambito Europeo da accordi multilaterali di cui anche l’Italia è firmataria (EA, European Accreditation).

In Italia ad oggi NON ci sono Centri SIT accreditati per la taratura degli Autovelox / photored e, quindi, nessuno di detti strumenti è conforme a quanto richiesto da norme e leggi vigenti.

Eppure, la legge è ben chiara in proposito.

Con Legge n. 273 dell’11 agosto 1991 venne istituito il Sistema Nazionale di Taratura. La legge 273/91 "Istituzione del Sistema Nazionale di taratura" individua gli Istituti Metrologici Nazionali : Istituto di Metrologia G. Colonnetti (IMGC), Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris (IEN) ed Istituto Metrologico delle Radiazioni Ionizzanti (IMRI) all'ENEA, ciascuno di quali nel proprio campo di competenze realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM N. 591 DEL 30/11/93, e dissemina le unità del Sistema Internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di Taratura accreditati di idonea valenza tecnica ed organizzativa denominati Centri di Taratura del Servizio di Taratura in Italia (SIT). I sopra menzionati Istituti Metrologici Nazionali sono stati recentemente accorpati in un unico ente denominato Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM)

In parole povere i Campioni Nazionali delle varie grandezze del SI (es. metro campione, unità di tempo, temperatura, pressione etc) sono realizzati e mantenuti presso gli IMP (Istituti Metrologici Primari) sopra menzionati, ora riuniti e denominati INRIM (Istituto Nazionale Ricerca Metrologica).

Il compito poi di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato a Centri opportunamente accreditati denominati Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia), quindi un Centro SIT è preposto a tarare strumenti ed emettere relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT).

Questa è l’unica via per ottenere la così detta "riferibilità" delle misure ai campioni nazionali, definita nella norma UNI 30012 punto 3.22 come "proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti” (effettuata dai Laboratori Nazionali o Centri SIT).

Le Norme UNI EN 30012 (parte 1°), ora integrate nelle UNI EN 10012, stabiliscono le operazioni da eseguire per garantire la conferma metrologica di uno Strumento di Misura, ove per conferma metrologica si intende “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista” (par. 3.1)

La conferma metrologica normalmente include: la taratura e la verifica; ogni aggiustamento o riparazione necessari e la conseguente nuova taratura; il confronto con i requisiti metrologici per l'utilizzo previsto dell'apparecchiatura; ogni sigillatura ed etichettatura richiesta.

A pag. 2 si cita : Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna,Svezia, Svizzera e Ungheria.

Pertanto le presenti Norme DEVONO essere applicate anche in Italia.

Relativamente a dette Norme 30012 si sottolinea come sulla copertina del testo è evidenziato che: “la norma Europea EN 30012 ha lo status di norma Nazionale”

Pag. 1 – “Descrittori: strumenti per misurazione, misure campioni, materiale di riferimento, apparecchiatura di prova”;

il titolo "Sistema di conferma metrologica di apparecchi per misurazioni" (dove per conferma metrologica si intende tarare periodicamente uno strumento e verificare che soddisfi i requisiti di misura richiesti).

Pag. 2 – “Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale ............”

Pag. 15 – par. 4.15 Riferibilità - qui si stabilisce che “la riferibilità delle misure deve essere fatta rispetto ai campioni nazionali”, ed in particolare dove c'è l'* e la relativa nota, si menziona la legge 273/91 che, abbiamo visto, istituisce il Sistema Nazionale di Taratura ed i conseguenti Centri SIT preposti a fare tarature e rilasciare i Certificati di Taratura SIT.

Per riferibilità si intende “proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti (catena di riferibilità)” (3.22)

Ad esempio il Provida (modello di Autovelox) misura i metri, per cui bisogna che un Centro SIT verifichi (cioè tari) che i metri misurati dal Provida siano corretti (entro una certa tolleranza) utilizzando qualcosa di più accurato. Questo qualcosa a sua volta deve essere tarato usando qualcosa di più accurato e così via, fino a quando l'ultima (o se guardiamo la catena metrologica dall'alto è la prima) taratura viene fatta da uno dei Laboratori Nazionali istituiti con la legge 273/91 (che nell'esempio è quello che detiene e mantiene il metro campione, cioè il Campione Nazionale per la grandezza "metro"). Di norma lo strumento usato dal Centro SIT per fare le misure viene tarato direttamente da uno degli istituti di cui sopra.

Certificato di Taratura

Pag. 11 – par. 4.8 Registrazioni

Qui si identificano tutti gli elementi che devono essere registrati e quindi riportati sul “Certificato di Taratura” al fine che questo mostri evidenza della taratura eseguita e della conferma metrologica, ovvero della conformità dello strumento ai requisiti di misura richiesti.

Le cose più importanti che devono essere riportati sono:

· Dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato

· Dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione)

· L'identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione

· Dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità)

· Campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali

· Risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte)

· Intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno)

· L’errore massimo ammesso per ogni misura

· le incertezze coinvolte nella taratura dell'apparecchiatura

· l'identificazione della(e) persona(e) che esegue(eseguono) la conferma metrologica

· l'identificazione della(e) persona(e) responsabile(i) per la correttezza delle informazioni registrate

La mancanza di una o più informazioni rende il Certificato NON CONFORME e pertanto inutilizzabile.

Detto “Certificato di Taratura” deve essere emesso, solo ed esclusivamente, da un Centro SIT o equivalente in ambito Europeo, verificate che esistano quantomeno tutte le informazioni sopra richieste.

In Italia, attualmente non esistono Centri SIT per la taratura di Autovelox e photored.

Infine, per concludere con i riferimenti normativi, i Documenti e le Raccomandazioni emanate dall’ OIML (Organisation Internationale de Metrologie Legale), di cui l’Italia è Stato membro e quindi moralmente tenuta a rispettarle, prescrivono le prove da effettuare sugli autovelox / photored (in quanto strumenti che ricadono nel campo della Metrologia Legale) :

· Omologazione di tipo (o di modello), consistente nella verifica della conformità di un prototipo alle prescrizioni legali e normative ed in particolare alla R91 e secondo quanto richiesto dal documento D19 OIML

· Verifica iniziale, consistente nel controllo della conformità degli strumenti prodotti rispetto al prototipo omologato (OIML D20)

· Verifiche periodiche, allo scopo di verificare che le caratteristiche degli strumenti si mantengano nel tempo (OIML D20)

Tutte le suddette operazioni prevedono la taratura degli strumenti rispetto ai campioni nazionali (regolata dalla Legge 273/91).

Da tutto quanto esposto ne deriva inconfutabilmente l’invalidità, formale e sostanziale, delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei limiti di velocità e delle infrazioni semaforiche e, dunque, la nullità assoluta di tutte le contravvenzioni che vengono elevate ai danni dell’utenza stradale.

Va tutelato il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata ed in mancanza di taratura dette apparecchiature possono solo essere utilizzate (come utilmente già si fa sulla tangenziale ovest di Lecce) per evidenziare una velocità presunta di un autoveicolo non conforme al tratto di strada percorso.

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