NULLE MULTE SE AUTO NON E' FERMATA
Grazie ad Enrico Eman per la preziosa
segnalazione
SARANNO ANNULLATE LE MULTE SOLO DI QUELLI CHE
HANNO FATTO RICORSO . AFFRETTATEVI!!!!
Lo
ha stabilito la Cassazione.
Continua l'eterna battaglia tra automobilisti
(presunti) indisciplinati e vigili urbani. A
rinfocolare la polemica arrivano i giudici della
Cassazione secondo i quali devono essere
ritenute nulle le multe che non sono state
subito contestate. Giudicata troppo generica la
classica frase inserita nei verbali da parte
delle forze dell'ordine.
La
Corte di Cassazione con sentenza 8837-05 ha
definito troppo generica la motivazione che
spesso si legge sulle multe che attesta
"l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi
di legge". Per questo la multa è da considerarsi
non valida e si deve fare ricorso al giudice di
pace per annullarla.
Infatti l'art 201 del Codice della Strada
(modificato legge 214/03) stabilisce che quando
non è possibile la contestazione occorre
indicare i motivi. Rimangono escluse da questa
procedura le contravvenzioni per impossibilità
di raggiungere il veicolo per eccessiva
velocità, attraversamento semaforo rosso,
sorpasso vietato, accertamento in assenza del
trasgressore.
TUTTE DA ANNULLARE LE MULTE EFFETTUATE CON
AUTOVELOX E PHOTORED
DAL SITO
www.altalex.com
In
tema di determinazione dell'osservanza dei
limiti di velocità, non possono essere
considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature solamente "omologate", ma è
necessario che tali risultanze siano riferibili
a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità
siano previamente e periodicamente certificate e
documentate dagli enti preposti a tali controlli
al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla
certezza ed attendibilità della misurazione.
(Avv. Antonio Tanza)
Il fine perseguito da ADUSBEF e
dall’esponente è, ovviamente, solo quello di
vedere riconosciuto il diritto del cittadino -
utente della strada - alla certezza della
violazione contestata.
Anche la Magistratura ha approfondito detto
aspetto sollevato da alcuni cittadini che si
sono opposti a verbali elevati servendosi di
dette apparecchiature: Giudice di Pace di Lecce,
sentenza n. 1220/2005; Giudice di Pace di Lecce,
sentenza n. 1212/2005; Giudice di Pace di Lecce,
sentenza n. 828/2005; Tribunale di Lodi,
sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di
Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre
2003; Giudice di Pace di Porretta Terme,
sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di
Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004
relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di
Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre
2004, ecc.
Emblematica è, però, la sentenza del Tribunale
di LODI.
Nel 1997 il Sig. C. P. avendo ricevuto una multa
per eccesso di velocità decise di opporla
rivolgendosi alla locale Prefettura, contestando
la mancanza di adeguata taratura dell’autovelox
mod. 104/C-2 (prodotto da Sodi Scientifica)
utilizzato per i rilievi. Successivamente,
vedendosi respinta l’opposizione, si rivolgeva
alla Magistratura, all’epoca competente. In
detta sede, venne disposta perizia tecnica
d’Ufficio sull’autovelox: la perizia venne
eseguita dal Dott. Paolo Soardo, direttore
dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino
(IEN- G. Ferrarsi) ed attuale Presidente del
Comitato SIT.
Le
conclusioni del Tribunale di Lodi sono state
sostanzialmente le seguenti:
·
uno strumento di misura, per essere attendibile,
deve essere tarato con riferimento a campioni
nazionali, inizialmente e periodicamente;
·
nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5%
stabilito dalla legge) può sostituire la
taratura, unica operazione in grado di rivelare
e correggere eventuali errori sistematici e di
confermare la conformità dello strumento alle
caratteristiche metrologiche richieste;
·
non può esistere alcun sistema di autocontrollo
in grado di sostituire la taratura rispetto a
campioni nazionali;
·
in tema di determinazione dell'osservanza dei
limiti di velocità, non possono essere
considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature solamente "omologate", ma è
necessario che tali risultanze siano riferibili
a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità
siano previamente e periodicamente certificate e
documentate dagli enti preposti a tali controlli
al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla
certezza ed attendibilità della misurazione;
·
tale preventivo controllo risulta ancor più
indispensabile se si considera che la
misurazione della velocità costituisce
accertamento irripetibile: in assenza di idonea
procedura di taratura, la misurazione della
velocità risulta assolutamente inattendibile e
non idonea a provare la fondatezza
dell'accertamento amministrativo.
Ovviamente, queste conclusioni devono essere
applicate a qualsiasi modello di autovelox o
photored.
Nel 2000 il MLLPP con lettera prot. 6050 del
20/09/00 ( Doc. 1) chiese alla Segreteria del
SIT di provvedere all’acreditamento di Centri
SIT per la Taratura di Autovelox, in quanto si
stava predisponendo un capitolato tecnico per la
taratura di tali dispositivi in conformità alle
OIML-R91. Capitolato che sarebbe dovuto essere
pubblicato sulla G.U. a partire dal gennaio
2001.
Questo capitolato non è stato ancora pubblicato.
Sino ad oggi, il Ministero (ex Ministero dei
Lavori Pubblici) nelle omologazioni degli
autovelox non ha menzionato la necessità di
praticare la taratura periodica e solo nella
recentissima omologazione prot. n. 4130 del 24
dicembre 2004 dei dispositivi denominati
“Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III
SR-Photored V” si fa menzione della taratura
(anche se non si dice da chi deve essere
operata): “Art. 5. Gli organi di polizia
stradale che utilizzano i dispositivi
“Traffiphot III-SR” e “Traffiphot III SR-Photoed
V” come misuratori di velocità, sono tenuti a
verifiche periodiche di taratura secondo quanto
previsto dal manuale per l’utente, almeno con
cadenza annuale”.
Ciò posto, è di tutta evidenza che gli autovelox
/ photored determinano gravi sanzioni
amministrative (pecuniarie e di sottrazione di
punti alla patente, con il conseguente rischio
di sospensione / ritiro della stessa) e, dunque,
detti strumenti ricadono sicuramente nell'ambito
della c.d. “metrologia legale” e, per garantire
la correttezza delle misure, autovelox /
photored devono essere periodicamente tarati.
Negli altri paesi UE e non (Francia,
Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Austria,
Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca,
Svizzera etc) gli autovelox vengono regolarmente
tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali
o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai
nostri Centri SIT, e riconosciuti in ambito
Europeo da accordi multilaterali di cui anche
l’Italia è firmataria (EA, European
Accreditation).
In
Italia ad oggi NON ci sono Centri SIT
accreditati per la taratura degli Autovelox /
photored e, quindi, nessuno di detti strumenti è
conforme a quanto richiesto da norme e leggi
vigenti.
Eppure, la legge è ben chiara in proposito.
Con Legge n. 273 dell’11 agosto 1991 venne
istituito il Sistema Nazionale di Taratura. La
legge 273/91 "Istituzione del Sistema Nazionale
di taratura" individua gli Istituti Metrologici
Nazionali : Istituto di Metrologia G. Colonnetti
(IMGC), Istituto Elettrotecnico Nazionale G.
Ferraris (IEN) ed Istituto Metrologico delle
Radiazioni Ionizzanti (IMRI) all'ENEA, ciascuno
di quali nel proprio campo di competenze
realizza e conserva i campioni nazionali delle
varie grandezze metrologiche, individuati nel DM
N. 591 DEL 30/11/93, e dissemina le unità del
Sistema Internazionale (SI) con essi realizzate
direttamente o tramite Centri di Taratura
accreditati di idonea valenza tecnica ed
organizzativa denominati Centri di Taratura del
Servizio di Taratura in Italia (SIT). I sopra
menzionati Istituti Metrologici Nazionali sono
stati recentemente accorpati in un unico ente
denominato Istituto Nazionale per la Ricerca
Metrologica (INRIM)
In
parole povere i Campioni Nazionali delle varie
grandezze del SI (es. metro campione, unità di
tempo, temperatura, pressione etc) sono
realizzati e mantenuti presso gli IMP (Istituti
Metrologici Primari) sopra menzionati, ora
riuniti e denominati INRIM (Istituto Nazionale
Ricerca Metrologica).
Il
compito poi di disseminare queste grandezze sul
territorio è affidato a Centri opportunamente
accreditati denominati Centri SIT (Servizio di
Taratura in Italia), quindi un Centro SIT è
preposto a tarare strumenti ed emettere relativi
Certificati di Taratura (Certificati SIT).
Questa è l’unica via per ottenere la così detta
"riferibilità" delle misure ai campioni
nazionali, definita nella norma UNI 30012 punto
3.22 come "proprietà del risultato di una
misurazione consistente nel poterlo riferire a
campioni appropriati, generalmente Nazionali od
Internazionali attraverso una catena
ininterrotta di confronti” (effettuata dai
Laboratori Nazionali o Centri SIT).
Le
Norme UNI EN 30012 (parte 1°), ora integrate
nelle UNI EN 10012, stabiliscono le operazioni
da eseguire per garantire la conferma
metrologica di uno Strumento di Misura, ove per
conferma metrologica si intende “l’insieme di
operazioni richieste per assicurare che una
funzione di un apparecchio per misurazione sia
in uno stato di conformità ai requisiti per
l'utilizzazione prevista” (par. 3.1)
La
conferma metrologica normalmente include: la
taratura e la verifica; ogni aggiustamento o
riparazione necessari e la conseguente nuova
taratura; il confronto con i requisiti
metrologici per l'utilizzo previsto
dell'apparecchiatura; ogni sigillatura ed
etichettatura richiesta.
A
pag. 2 si cita : Alla presente norma europea
deve essere attribuito lo status di norma
nazionale, o mediante pubblicazione di un testo
identico o mediante notifica di adozione, entro
aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto
devono essere ritirate entro aprile 1994.
In
conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli
enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi
sono tenuti a recepire la presente norma
europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Spagna,Svezia, Svizzera
e Ungheria.
Pertanto le presenti Norme DEVONO essere
applicate anche in Italia.
Relativamente a dette Norme 30012 si sottolinea
come sulla copertina del testo è evidenziato
che: “la norma Europea EN 30012 ha lo status di
norma Nazionale”
Pag. 1 – “Descrittori: strumenti per
misurazione, misure campioni, materiale di
riferimento, apparecchiatura di prova”;
il
titolo "Sistema di conferma metrologica di
apparecchi per misurazioni" (dove per conferma
metrologica si intende tarare periodicamente uno
strumento e verificare che soddisfi i requisiti
di misura richiesti).
Pag. 2 – “Alla presente norma europea deve
essere attribuito lo status di norma nazionale
............”
Pag. 15 – par. 4.15 Riferibilità - qui si
stabilisce che “la riferibilità delle misure
deve essere fatta rispetto ai campioni
nazionali”, ed in particolare dove c'è l'* e la
relativa nota, si menziona la legge 273/91 che,
abbiamo visto, istituisce il Sistema Nazionale
di Taratura ed i conseguenti Centri SIT preposti
a fare tarature e rilasciare i Certificati di
Taratura SIT.
Per riferibilità si intende “proprietà del
risultato di una misurazione consistente nel
poterlo riferire a campioni appropriati,
generalmente Nazionali od Internazionali
attraverso una catena ininterrotta di confronti
(catena di riferibilità)” (3.22)
Ad
esempio il Provida (modello di Autovelox) misura
i metri, per cui bisogna che un Centro SIT
verifichi (cioè tari) che i metri misurati dal
Provida siano corretti (entro una certa
tolleranza) utilizzando qualcosa di più
accurato. Questo qualcosa a sua volta deve
essere tarato usando qualcosa di più accurato e
così via, fino a quando l'ultima (o se guardiamo
la catena metrologica dall'alto è la prima)
taratura viene fatta da uno dei Laboratori
Nazionali istituiti con la legge 273/91 (che
nell'esempio è quello che detiene e mantiene il
metro campione, cioè il Campione Nazionale per
la grandezza "metro"). Di norma lo strumento
usato dal Centro SIT per fare le misure viene
tarato direttamente da uno degli istituti di cui
sopra.
Certificato di Taratura
Pag. 11 – par. 4.8 Registrazioni
Qui si identificano tutti gli elementi che
devono essere registrati e quindi riportati sul
“Certificato di Taratura” al fine che questo
mostri evidenza della taratura eseguita e della
conferma metrologica, ovvero della conformità
dello strumento ai requisiti di misura
richiesti.
Le
cose più importanti che devono essere riportati
sono:
·
Dati completi identificativi dell’ente che
emette il certificato
·
Dati completi identificativi dello strumento
tarato (marca, modello, numero di matricola e
descrizione)
·
L'identificazione univoca (per esempio mediante
numeri di serie) di ogni certificato e data di
emissione
·
Dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità)
·
Campioni di riferimento utilizzati per eseguire
la taratura e loro riferibilità ai Campioni
Nazionali
·
Risultato della conferma metrologica (cioè le
misure fatte)
·
Intervallo di conferma metrologica (tempo che
deve intercorre fino alla prossima taratura, ad
esempio 1 anno)
·
L’errore massimo ammesso per ogni misura
·
le incertezze coinvolte nella taratura
dell'apparecchiatura
·
l'identificazione della(e) persona(e) che
esegue(eseguono) la conferma metrologica
·
l'identificazione della(e) persona(e)
responsabile(i) per la correttezza delle
informazioni registrate
La
mancanza di una o più informazioni rende il
Certificato NON CONFORME e pertanto
inutilizzabile.
Detto “Certificato di Taratura” deve essere
emesso, solo ed esclusivamente, da un Centro SIT
o equivalente in ambito Europeo, verificate che
esistano quantomeno tutte le informazioni sopra
richieste.
In
Italia, attualmente non esistono Centri SIT per
la taratura di Autovelox e photored.
Infine, per concludere con i riferimenti
normativi, i Documenti e le Raccomandazioni
emanate dall’ OIML (Organisation Internationale
de Metrologie Legale), di cui l’Italia è Stato
membro e quindi moralmente tenuta a rispettarle,
prescrivono le prove da effettuare sugli
autovelox / photored (in quanto strumenti che
ricadono nel campo della Metrologia Legale) :
·
Omologazione di tipo (o di modello), consistente
nella verifica della conformità di un prototipo
alle prescrizioni legali e normative ed in
particolare alla R91 e secondo quanto richiesto
dal documento D19 OIML
·
Verifica iniziale, consistente nel controllo
della conformità degli strumenti prodotti
rispetto al prototipo omologato (OIML D20)
·
Verifiche periodiche, allo scopo di verificare
che le caratteristiche degli strumenti si
mantengano nel tempo (OIML D20)
Tutte le suddette operazioni prevedono la
taratura degli strumenti rispetto ai campioni
nazionali (regolata dalla Legge 273/91).
Da
tutto quanto esposto ne deriva inconfutabilmente
l’invalidità, formale e sostanziale, delle
apparecchiature utilizzate per il controllo dei
limiti di velocità e delle infrazioni
semaforiche e, dunque, la nullità assoluta di
tutte le contravvenzioni che vengono elevate ai
danni dell’utenza stradale.
Va
tutelato il diritto del cittadino alla certezza
della violazione contestata ed in mancanza di
taratura dette apparecchiature possono solo
essere utilizzate (come utilmente già si fa
sulla tangenziale ovest di Lecce) per
evidenziare una velocità presunta di un
autoveicolo non conforme al tratto di strada
percorso. |