L'
'ASSOCIAZIONE DI CUI E' PRESIDENTE L'AVERSANO
STEFANO MONTONE, SFONDA IN SENATO PORTANDO UNA
PROPOSTA DI LEGGE RIVOLUZIONARIA TRAMITE UN
SENATORE DELLA LEGA.
www.addifan.it
COMUNICATO STAMPA
A.D.DI.F.A.N.
Associazione Coordinamento e Difesa Diritti
Famiglie Adottive e Non - ONLUS
Con sede in Sestriere di Cannaregio n. 5382 –
Venezia
Accolte le richieste dell’Associazione
Coordinamento e Difesa Diritti Famiglie Adottive
e Non
Depositato alla Commissione Giustizia del
Senato,
Disegno Di Legge d'iniziativa del Senatore della
Repubblica
On. Luigi Peruzzotti
"Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n. 184"
“E’ grande, meravigliosa e ricca di crescita,
l’esperienza dell’accogliere un minore in stato
di abbandono nella propria casa. Privare a causa
di difficoltà economiche anche solamente una
famiglia ed un bimbo di questa gioia, grida
scandalo al Signore così, come lo grida nelle
civiltà moderne e laiche!”
ROMA - L’On. Luigi Peruzzotti, Senatore della
Repubblica della Lega Nord, ha firmato la
Proposta di Legge n. 3480 “Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n.184, recante “Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori”,
presentata in Aula il 10 giugno 2005.
“Grazie al contributo dell’Associazione Famiglie
Adottive ADDIFAN”, afferma Peruzzotti, “la
volontà di contribuire a risolvere alcuni dei
più gravi problemi in tema di Adozioni
Internazionali come: Adozioni con Tempi brevi e
certi, Detraibilità del 19% delle Spese
Sostenute dalle famiglie adottanti, nomina del
Presidente della Commissione per le Adozioni
internazionali, la cui appartenenza alle
Associazioni familiari, può creare una vera e
propria sinergia tra i cosiddetti "tecnici" e i
massimi esperti di vita reale ed infine
l’inserimento nella C.A.I. di rappresentanti di
genitori adottanti scelti tra le associazioni
familiari a carattere nazionale,costituite al
fine di salvaguardare i diritti delle famiglie
adottive e dell’infanzia abbandonata.
Ufficio-stampa@addifan.it
www.addifan.it
I
giornalisti interessati possono scrivere e
concordare un appuntamento telefonico, sarà data
celere risposta.
Recapiti telefonici
Presidente: Stefano Montone 3470767658
Vicepresidente : Pino Torreggiani 3483563226
TESTO DELLA LEGGE DI MODIFICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
D
I S E G N O D I L E G G E
d'iniziativa del Sen. Peruzzotti (Lega)
"Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n. 184"
Atto Senato n° 3480 – XIV Legislatura
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi!
La
Legge 184/93 è stata emanata per favorire
l'istituto dell'adozione nazionale ed
internazionale, allo scopo di assicurare ai
minori un focolare stabile. La situazione di
pochi bambini adottabili in Italia, rispetto ai
molti bambini adottabili all'estero, ha portato
il legislatore a regolamentare diversamente le
differenti situazioni, tant'è che con la Legge
476/98 è stato istituito l'albo degli "Enti
autorizzati",ai quali viene obbligatoriamente
delegato il compito di curare lo svolgimento
all'estero delle procedure necessarie per la
relativa adozione, modificando, quindi la
precedente disciplina che permetteva a un
qualsiasi nucleo familiare di rivolgersi anche
direttamente alle autorità straniere.
L'intervento dei predetti Enti autorizzati, che
operano per l'appunto in base ad un'apposita
autorizzazione, rilasciata dalla Commissione per
le adozioni internazionali (CAI), ha sicuramente
arginato il fenomeno malavitoso della
compravendita di minori stranieri! Tuttavia,
l'iter burocratico che le famiglie devono
affrontare per raggiungere l'obiettivo auspicato
comporta attese lunghe e costi elevati.
In
questi anni sono infatti nate organizzazioni di
cittadini che non si sentono tutelati
dall'attuale riforma, se non addirittura vessati
da una serie di norme che sono più proprie di
una indagine giudiziaria penale. Tante coppie
che hanno dato l'avvio alla procedura di
adozione internazionale lamentano, in
particolare, l’eccessivo esborso di danaro per
portare a termine l’adozione di un bambino
straniero. Somme che spesso si aggirano intorno
ai 25,000 euro e che non sono alla portata di
tutte le famiglie desiderose di dare affetto e
sicurezza ad un bambino orfano o abbandonato. E'
il caso delle famiglie monoreddito!
E'
pur vero che la Commissione Adozioni
Internazionali ha stilato una tabella di costi
oltre i quali non si può andare. Costi però che
nel complesso sono comunque molto esosi.
Dunque, premesso che la procedura per l’adozione
nazionale è totalmente gratuita, è lecito
chiedersi se sia giusto imporre i menzionati
costi nell'ambito delle adozioni internazionali,
senza che lo Stato intervenga attraverso la
stessa compensazione economica che, di fatto,
riserva al settore delle adozioni nazionali.
Orbene, l’attuale impianto normativo prevede la
deducibilità al 50% delle spese affrontate per
un'adozione internazionale, ma nel concreto tale
norma restituisce alla coppia adottiva poche
centinaia di euro in confronto alle decine di
migliaia effettivamente spese.
All'articolo 3, la presente proposta di legge
prevede l'alleggerimento del peso economico
gravante sulle coppie adottive, consentendo
l’intera detraibilità al 100% delle spese
sostenute dalle famiglie adottanti, mediante
rimborso a carico dello Stato.
Oltre allo sgravio fiscale è altresì giusto
dimezzare i tempi di attesa.
In
effetti la legge attuale prevede un termine più
che ragionevole di sei mesi e mezzo per
l’emissione del decreto di idoneità o inidoneità
della coppia adottante. Tale termine purtroppo
non è perentorio ed è spesso prorogato a
dismisura a causa di carenze strutturali degli
Enti locali, i cui rappresentanti non fanno
parte del CAI.
Ritengo che lo stillicidio dell’indeterminatezza
dell’attesa possa essere garantita dalla
trasformazione dei termini da ordinatori in
perentori, così come previsto all'articolo 2 di
questo disegno di legge.
Altro aspetto, precedentemente sottovalutato,
riguarda la nomina del Presidente della
Commissione per le Adozioni internazionali che,
provenendo dalle Associazioni familiari, può
creare una vera e propria sinergia tra i
cosiddetti "tecnici" e i massimi esperti di vita
reale. Per semplificare, la Commissione per le
adozioni internazionali dovrebbe considerare un
pilastro fondamentale la collaborazione con le
famiglie adottanti, membri di molte associazioni
operanti in questo settore, dando corpo a
un'alleanza strategica che possa attuare
autenticamente il principio "dell'interesse
superiore del minore", favorendo la
realizzazione di una migliore qualità di vita
per i minori adottati, in modo tale che gli
stessi comitati di famiglie adottanti
stabiliscano un mutuo soccorso per attivarsi
meglio nelle sedi istituzionali, allo scopo di
affermare al meglio i diritti del minore e della
famiglia adottante. Si tratta di stabilire
un'autentica partnership tra familiari e
operatori giuridici, strutture pubbliche e di
volontariato nel campo psico - sociale.
ARTICOLO 1
1.
Dopo il comma 5 dell'art. 29 bis della legge 4
maggio 1983 n° 184, è aggiunto il seguente
comma:
<<comma 5bis - I termini indicati nel presente
articolo sono perentori e non suscettibili di
proroghe o dilazioni. Nel caso di decorso senza
esito del termine di sei mesi e mezzo dalla
presentazione dell’istanza, il Presidente del
Tribunale dei Minorenni, previa richiesta,
presentata per iscritto dagli aspiranti genitori
adottivi, rilascia d’ufficio ed entro giorni
dieci da tale ultima istanza il decreto di
idoneità all’adozione internazionale secondo i
criteri espressi dalla coppia>> ”.
ARTICOLO 2
1.
Dopo l'articolo 80 della legge 4 maggio 1983 n°
184 aggiungere il seguente:
<<ARTICOLO 80 bis (Detraibilità degli oneri
sostenuti )- Gli oneri sostenuti dagli aspiranti
genitori adottivi per viaggi, vitto e soggiorno
in Italia o all’estero, debitamente certificati
dall’Ente Autorizzato che ha curato la procedura
adottiva, sono totalmente detraibili dalla
dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle
Entrate provvede all’integrale rimborso entro un
anno dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi>>”.
ARTICOLO 3
1.
Al comma 2 dell’art. 38 della Legge 4 maggio
1983, n° 184, lettera a) è sostituita dalla
seguente:
<<
lettera a) - un presidente di elevata moralità,
nonché con comprovata esperienza nel settore
delle adozioni, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nella persona facente
parte di un'Associazione di volontariato di
famiglie adottanti, a carattere nazionale>>".
Articolo 4
1.
Al comma 2 dell’art. 38 della legge 4 maggio
1983 n° 184 la lettera m) è riformulata nel modo
seguente:
<<m) tre rappresentanti designati, sulla base di
apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da associazioni familiari a
carattere nazionale,costituite al fine di
salvaguardare i diritti delle famiglie adottive
e dell’infanzia abbandonata. Tali associazioni
per poter accedere alla Commissione Adozioni
Internazionali devono avere i seguenti
requisiti:
m1) carattere nazionale, con rappresentanti o
soci in almeno cinque regioni;
m2) non far parte degli Enti Autorizzati, di cui
all'articolo 39 ter della Legge 184/83.
Le
associazioni aventi detti requisiti, per
l'inserimento all'interno della CAI, hanno
l'obbligo di presentare apposita domanda al
Presidente della stessa Commissione, il quale si
pronuncerà entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza>>.”
D
I S E G N O D I L E G G
E
d'iniziativa del Sen. Peruzzotti
"Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n. 184"
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