17 giugno 2005
Adozioni, proposta di legge rivoluzionaria
Stefano Montone

 

 

 

L' 'ASSOCIAZIONE DI CUI E' PRESIDENTE L'AVERSANO STEFANO MONTONE, SFONDA IN SENATO PORTANDO UNA PROPOSTA DI LEGGE RIVOLUZIONARIA TRAMITE UN SENATORE DELLA LEGA.

 

 

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COMUNICATO STAMPA

A.D.DI.F.A.N.

Associazione Coordinamento e Difesa Diritti Famiglie Adottive e Non - ONLUS

Con sede in Sestriere di Cannaregio n. 5382 – Venezia

 

 

Accolte le richieste dell’Associazione

Coordinamento e Difesa Diritti Famiglie Adottive e Non

 

Depositato alla Commissione Giustizia del Senato,

Disegno Di Legge d'iniziativa del Senatore della Repubblica

On. Luigi Peruzzotti

"Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n. 184"

 

“E’ grande, meravigliosa e ricca di crescita, l’esperienza dell’accogliere un minore in stato di abbandono nella propria casa. Privare a causa di difficoltà economiche anche solamente una famiglia ed un bimbo di questa gioia, grida scandalo al Signore così, come lo grida nelle civiltà moderne e laiche!”

 

ROMA - L’On. Luigi Peruzzotti, Senatore della Repubblica della Lega Nord, ha firmato la Proposta di Legge n. 3480 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, presentata in Aula il 10 giugno 2005.

 

“Grazie al contributo dell’Associazione Famiglie Adottive ADDIFAN”, afferma Peruzzotti, “la volontà di contribuire a risolvere alcuni dei più gravi problemi in tema di Adozioni Internazionali come: Adozioni con Tempi brevi e certi, Detraibilità del 19% delle Spese Sostenute dalle famiglie adottanti, nomina del Presidente della Commissione per le Adozioni internazionali, la cui appartenenza alle Associazioni familiari, può creare una vera e propria sinergia tra i cosiddetti "tecnici" e i massimi esperti di vita reale ed infine l’inserimento nella C.A.I. di rappresentanti di genitori adottanti scelti tra le associazioni familiari a carattere nazionale,costituite al fine di salvaguardare i diritti delle famiglie adottive e dell’infanzia abbandonata.

 

Ufficio-stampa@addifan.it 

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I giornalisti interessati possono scrivere e concordare un appuntamento telefonico, sarà data celere risposta.

Recapiti telefonici

Presidente: Stefano Montone 3470767658

Vicepresidente : Pino Torreggiani 3483563226

 


 

TESTO DELLA LEGGE DI MODIFICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

D I S E G N O D I L E G G E

d'iniziativa del Sen. Peruzzotti (Lega)

"Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n. 184"

Atto Senato n° 3480 – XIV Legislatura

 

RELAZIONE

 

Onorevoli Colleghi!

La Legge 184/93 è stata emanata per favorire l'istituto dell'adozione nazionale ed internazionale, allo scopo di assicurare ai minori un focolare stabile. La situazione di pochi bambini adottabili in Italia, rispetto ai molti bambini adottabili all'estero, ha portato il legislatore a regolamentare diversamente le differenti situazioni, tant'è che con la Legge 476/98 è stato istituito l'albo degli "Enti autorizzati",ai quali viene obbligatoriamente delegato il compito di curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per la relativa adozione, modificando, quindi la precedente disciplina che permetteva a un qualsiasi nucleo familiare di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.

 

L'intervento dei predetti Enti autorizzati, che operano per l'appunto in base ad un'apposita autorizzazione, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI), ha sicuramente arginato il fenomeno malavitoso della compravendita di minori stranieri! Tuttavia, l'iter burocratico che le famiglie devono affrontare per raggiungere l'obiettivo auspicato comporta attese lunghe e costi elevati.

 

In questi anni sono infatti nate organizzazioni di cittadini che non si sentono tutelati dall'attuale riforma, se non addirittura vessati da una serie di norme che sono più proprie di una indagine giudiziaria penale. Tante coppie che hanno dato l'avvio alla procedura di adozione internazionale lamentano, in particolare, l’eccessivo esborso di danaro per portare a termine l’adozione di un bambino straniero. Somme che spesso si aggirano intorno ai 25,000 euro e che non sono alla portata di tutte le famiglie desiderose di dare affetto e sicurezza ad un bambino orfano o abbandonato. E' il caso delle famiglie monoreddito!

 

E' pur vero che la Commissione Adozioni Internazionali ha stilato una tabella di costi oltre i quali non si può andare. Costi però che nel complesso sono comunque molto esosi.

 

Dunque, premesso che la procedura per l’adozione nazionale è totalmente gratuita, è lecito chiedersi se sia giusto imporre i menzionati costi nell'ambito delle adozioni internazionali, senza che lo Stato intervenga attraverso la stessa compensazione economica che, di fatto, riserva al settore delle adozioni nazionali.

 

Orbene, l’attuale impianto normativo prevede la deducibilità al 50% delle spese affrontate per un'adozione internazionale, ma nel concreto tale norma restituisce alla coppia adottiva poche centinaia di euro in confronto alle decine di migliaia effettivamente spese.

 

All'articolo 3, la presente proposta di legge prevede l'alleggerimento del peso economico gravante sulle coppie adottive, consentendo l’intera detraibilità al 100% delle spese sostenute dalle famiglie adottanti, mediante rimborso a carico dello Stato.

 

Oltre allo sgravio fiscale è altresì giusto dimezzare i tempi di attesa.

In effetti la legge attuale prevede un termine più che ragionevole di sei mesi e mezzo per l’emissione del decreto di idoneità o inidoneità della coppia adottante. Tale termine purtroppo non è perentorio ed è spesso prorogato a dismisura a causa di carenze strutturali degli Enti locali, i cui rappresentanti non fanno parte del CAI.

 

Ritengo che lo stillicidio dell’indeterminatezza dell’attesa possa essere garantita dalla trasformazione dei termini da ordinatori in perentori, così come previsto all'articolo 2 di questo disegno di legge.

 

Altro aspetto, precedentemente sottovalutato, riguarda la nomina del Presidente della Commissione per le Adozioni internazionali che, provenendo dalle Associazioni familiari, può creare una vera e propria sinergia tra i cosiddetti "tecnici" e i massimi esperti di vita reale. Per semplificare, la Commissione per le adozioni internazionali dovrebbe considerare un pilastro fondamentale la collaborazione con le famiglie adottanti, membri di molte associazioni operanti in questo settore, dando corpo a un'alleanza strategica che possa attuare autenticamente il principio "dell'interesse superiore del minore", favorendo la realizzazione di una migliore qualità di vita per i minori adottati, in modo tale che gli stessi comitati di famiglie adottanti stabiliscano un mutuo soccorso per attivarsi meglio nelle sedi istituzionali, allo scopo di affermare al meglio i diritti del minore e della famiglia adottante. Si tratta di stabilire un'autentica partnership tra familiari e operatori giuridici, strutture pubbliche e di volontariato nel campo psico - sociale.

 

ARTICOLO 1

1. Dopo il comma 5 dell'art. 29 bis della legge 4 maggio 1983 n° 184, è aggiunto il seguente comma:

<<comma 5bis - I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non suscettibili di proroghe o dilazioni. Nel caso di decorso senza esito del termine di sei mesi e mezzo dalla presentazione dell’istanza, il Presidente del Tribunale dei Minorenni, previa richiesta, presentata per iscritto dagli aspiranti genitori adottivi, rilascia d’ufficio ed entro giorni dieci da tale ultima istanza il decreto di idoneità all’adozione internazionale secondo i criteri espressi dalla coppia>> ”.

ARTICOLO 2

1. Dopo l'articolo 80 della legge 4 maggio 1983 n° 184 aggiungere il seguente:

<<ARTICOLO 80 bis (Detraibilità degli oneri sostenuti )- Gli oneri sostenuti dagli aspiranti genitori adottivi per viaggi, vitto e soggiorno in Italia o all’estero, debitamente certificati dall’Ente Autorizzato che ha curato la procedura adottiva, sono totalmente detraibili dalla dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate provvede all’integrale rimborso entro un anno dalla presentazione della dichiarazione dei redditi>>”.

 

ARTICOLO 3

1. Al comma 2 dell’art. 38 della Legge 4 maggio 1983, n° 184, lettera a) è sostituita dalla seguente:

<< lettera a) - un presidente di elevata moralità, nonché con comprovata esperienza nel settore delle adozioni, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona facente parte di un'Associazione di volontariato di famiglie adottanti, a carattere nazionale>>".

 

Articolo 4

1. Al comma 2 dell’art. 38 della legge 4 maggio 1983 n° 184 la lettera m) è riformulata nel modo seguente:

<<m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale,costituite al fine di salvaguardare i diritti delle famiglie adottive e dell’infanzia abbandonata. Tali associazioni per poter accedere alla Commissione Adozioni Internazionali devono avere i seguenti requisiti:

m1) carattere nazionale, con rappresentanti o soci in almeno cinque regioni;

m2) non far parte degli Enti Autorizzati, di cui all'articolo 39 ter della Legge 184/83.

 

Le associazioni aventi detti requisiti, per l'inserimento all'interno della CAI, hanno l'obbligo di presentare apposita domanda al Presidente della stessa Commissione, il quale si pronuncerà entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza>>.”

 

D I S E G N O   D I   L E G G E

d'iniziativa del Sen. Peruzzotti

"Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n. 184"

 

 

 

     

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Per intervenire: invia@vivitelese.it