UN PARERE SULLE CONTRAVVENZIONI
Ho letto i due interventi relativi alle contravvenzioni avute da due lettori e desidero esprimere un parere sperando possa essere utile:
MULTE AUTOVELOX ALLA SIGNORA DI ROMA
(Autovelox, perenne condanna per i cittadini)
Il primo riguarda la signora che ha preso le multe per eccesso di velocità a Gaeta e Sperlonga, alla stessa ora.
E’ evidente che la cosa così come esposta appare frutto del dono dell’ubiquità, però forse va considerato che:
1) la S.S.Flacca , se ben
ricordo, è una bellissima strada panoramica che collega Gaeta a Sperlonga costeggiando il mare. La signora scrive che le multe le ha prese per colpa di autovelox installati ai km. 16+800 e 20+860. La cosa in realtà è
abbastanza compatibile perché si poteva trattare di due autovelox a distanza di 4 km circa,posti ai confini tra i due Comuni ed alla velocità di 75-80 km la signora li ha “beccati” tutti e due in pochi minuti.
2) Quello che non si trova,
evidentemente, è l’orario, però tenuto conto dei pochi minuti in cui ha percorso 4 Km (esattamente km.4 e metri 60), la differenza di orario tra 9,57 e 9,?? potrebbe dipendere dalla diversa taratura degli autovelox
incriminati. (la taratura degli autovelox è sempre più spesso oggetto di impugnativa) Certamente la
signora avrà corredato il suo ricorso più o meno in tal senso. Relativamente alla seconda multa, la signora
ha riferito che nel primo caso ha fatto conoscere che aveva indicato chi era alla guida ma non ha specificato se aveva fatto analoga segnalazione anche per la seconda multa, per la quale ha presentato ricorso.
Per quanto attiene alla risposta del Prefetto, la signora deve essere disponibile ad attendere anche 330 giorni per conoscere l’esito (60 per presentare ricorso, 120 per
la decisione del Prefetto, 150 per la notifica all’interessato) come avevo chiarito nel mio articolo su questo sito, rubrica LEX, titolo: Non c’è solo S.Cristoforo.
Concordo con lei quando dice che le multe sono la nostra croce e che per i Comuni sono fonte di reddito a pioggia.
MULTA ALLA SIGNORA DI 83 ANNI
(Telese, a
83 anni
maltrattata per un grattino) Senza entrare nel merito del comportamento
tenuto dall’operatore del traffico, da valutarsi in altra sede se così come descritto, la multa può essere oggetto di ricorso sia al Prefetto che al Giudice di Pace, perché certamente sia la multa che il grattino riportano
l’ora di emissione. Se la differenza è di pochi minuti è chiaro che il ricorso non può che avere esito positivo. Non è raro il caso che il distributore automatico si trovi a distanza notevole dal posto dove si è parcheggiata
l’auto ed è chiaro, quindi, che bisogna avere il tempo materiale per andare, fare l’operazione, ritornare.
Tra l’altro le recenti sentenze sui grattini, in generale, spesso aiutano l’automobilista. Ne riporto una a titolo di esempio, anche se non conosco chiaramente come è regolamentato il posto dove è avvenuto l’episodio in esame:
Grattino” nei parcheggi a pagamento ………..omissis……….una nuova
importante sentenza in tema di mancata esposizione del cosiddetto “grattino” per supposta violazione dell’art. 157, c. 6 e 8, emessa dal Giudice di Pace di Caserta nella causa iscritta con ruolo n. 4112/06.
La sentenza pare totalmente innovativa ed in breve afferma che nei casi di mancata esposizione del “grattino” nei parcheggi a pagamento, nessuna sanzione
amministrativa può essere comminata, perché nessuna norma del C.d.S lo prevede. Chi non espone il "grattino" è solo tenuto al
pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma non all’esposizione di attestazioni di pagamento, non essendovi per l’appunto alcuna norma che indichi quest’obbligo, riferendosi l’art.
157 comma 6 ai luoghi in cui la sosta è prevista per un tempo limitato e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento. Pertanto le
contravvenzioni elevate in virtù delle citate norme, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali e dei loro effetti giuridici.
Già da tempo, infatti, molti Comuni di maggiori dimensioni hanno creato intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, senza destinare alla libera sosta aree contigue,
ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada di “cercare” il parcheggio in quest’ultime. La situazione venutasi a creare in questi comuni ha determinato un notevole aumento dei ricorsi avverso le sanzioni
amministrative conseguenti alla violazione della sosta regolamentata” La ricerca
di sentenze sulle problematiche relative ai grattini lascia spazio ad ampio giurisprudenza. Il lettore ci faccia un pensiero, anche perché il ricorso è sostanzialmente senza oneri e può fare tutto da solo.
Cordialmente
Aldo Maturo
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