Risposta a Sandro Forlani - 26-01-04 - Giuseppe Grimaldi

       
    1° intervento >> Proposta per incrocio pericoloso
    2° intervento >> Disaccordo con G.Grimaldi

 

3° intervento

Caro Sandro,

la convenzione secondo la quale la sosta va effettuata lungo il margine destro della carreggiata ha motivi ben fondati.

Ogni utilitaria è dotata di specchietti retrovisori in grado di aiutare il guidatore nell'individuazione di altri veicoli che procedono posteriormente e lateralmente (soprattutto in fase di sorpasso, quindi normalmente a sinistra). E' lecito pensare che questi dispositivi siano utili anche quando si esce da uno stallo di sosta per immettersi sulla carreggiata. L'autista del veicolo in sosta oltre a servirsi degli specchietti gira la testa verso sinistra per rendersi conto se ci sono veicoli in avvicinamento nello "angolo morto" e decide l'immissione nella carreggiata.

La stessa operazione dal lato sinistro vedrebbe la quasi inefficacia degli specchietti e la parziale copertura della visibilità dell'autista (dell'auto in sosta) causata:

1) dai montanti del proprio veicolo;

2) dalla carrozzeria dei veicoli in sosta dietro la propria autovettura;

quindi sarebbero ridotte le condizioni di sicurezza.

Da valutare inoltre che se la manovra si svolgesse in orario notturno, quindi con gli anabbaglianti accesi, i veicoli i transito si troverebbero negli specchietti le luci quasi abbaglianti (perché i fari sono asimmetrici) del veicolo che esce dallo stallo di sosta.

Dal momento che in questa strada sono state apportate recentemente delle modifiche, sia l'ufficio tecnico che i Vigili Urbani avrebbero dovuto effettuare per tempo le opportune varianti, al momento la mia proposta mi sembra valida.

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Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
  1. La fermata e la sosta sono vietate:
    1. in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciare la marcia;
    2. nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
    3. sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento. anche in loro prossimita';
    4. in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
    5. fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
    6. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
    7. sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
    8. sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

       
  2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
    1. allo sbocco dei passi carrabili;
    2. dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
    3. in seconda fila, salvo che che si tratti di veicoli a due ruote;
    4. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio di piazza;
    5. sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;
    6. sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
    7. negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
    8. nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
    9. nelle aree pedonali urbane;
    10. nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
    11. negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
    12. davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
    13. limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

       
  3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

     

  4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

     

  5. Chiunque viola le disposizioni del comma I e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .

     

  6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 .

     

  7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

 

 


 

Per intervenire: invia@vivitelese.it