Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune   Firenze
  Abitanti   376.332
  Provincia   FI
  Regione   Toscana

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

 

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nelle varie fasi del ciclo di smaltimento nel territorio del Comune di Firenze, nonché la disciplina delle attività di smaltimento dei liquami di fosse biologiche.

Esso viene adottato ai sensi dell’art. 8 del DPR 915/82 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi delle Leggi della Regione Toscana n. 65 del 13.11.1984 e n. 60 del 19.8.1988.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13.2.1964, n. 185 e succ.mod. ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell’attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976 n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni nell’aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13.7.1966 n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;

f) agli esplosivi.

 

ART.2 -DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

1) Definizione.

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono.

2)Classificazione.

Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani" e "speciali assimilabili agli urbani".

A) I rifiuti urbani si distinguono in:

A.1) Rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall’immobile di cui costituiscono pertinenza;

A.2) rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall’immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora i rifiuti siano costituiti da potature di alberi;

A.3) rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" (Legge 24.5.74 n. 256, DPR 24.11.81 n. 927), nonché altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell’Ambiente, purché provenienti dagli insediamenti indicati nel precedente punto A.1.

A.4) rifiuti esterni, cioè quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d’acqua:

B) Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passabili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:

1) Per qualità merceologica non contrastino con le norme previste ai punti 1.1.1. e 1.1.2. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.84 e successive modifiche e in particolare come elencati nella tabella al punto 1.1.1.1 della deliberazione stessa, ad eccezione dei seguenti:

-nastri abrasivi,

-cavi e materiale elettrico in genere,

-pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate,

-imbottiture, isolanti termici e acustici qualora costituiti da lane di vetro e di roccia,

-rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del III comma dell’art.2 del .D.P.R. 915/82.

2) per quantità qualora, considerata la superficie tassabile e l’entità della tariffa, la quantità prodotta non sia tale da causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dall’applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti interni.

Con separato provvedimento dell’Amministrazione comunale saranno definiti i parametri quantitativi per l’assimibilità dei rifiuti speciali ai sensi del presente paragrafo.

3) Siano comunque compatibili con le modalità di svolgimento dell’ordinario servizio di raccolta e trasporto effettuato dalla Fiorentinambiente per i rifiuti solidi urbani ordinari.

I rifiuti speciali assimilabili agli urbani per qualità, ma non per quantità, possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento intermedio o finale.

La tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (prevista ed approvata ai sensi dell’art. 268 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) viene applicata in base al regolamento comunale sulla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti provenienti da ospedali e case di cura e affini, pubbliche e private, sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani in base a norme stabilite dalle vigenti leggi e disposizioni.

Sono esclusi dall’assimilabilità a rifiuti urbani quei rifiuti speciali che siano contaminati da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura.

 

ART.3 - DEFINIZIONE E NATURA dello smaltimento.

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:

1) Conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall’utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;

2) Raccolta

le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all’accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

3) Spazzamento

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggettte ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi;

4) Stoccaggio provvisorio:

ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;

5) Cernita:

le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;

6) Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;

7) Trattamento intermedio:

le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione, compreso l’incenerimento;

8) Trattamento finale:

il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.

 

ART.4 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio;

d) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Firenze promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino - utente.

Sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della L.R. 60/88, gli interventi atti a limitare la formazione dei rifiuti. In particolare il regolamento per l’applicazione della tassa di smaltimento potrà prevedere speciali agevolazioni, a norma dell’art.270 T.U. finanza locale, per attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi che adottino misure idonee a ridurre la formazione dei rifiuti secondo quanto specificato nel regolamento stesso.

 

ART.5 - ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL COMUNE.

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, di spazzamento, trasporto e trattamento intermedio e finale dei rifiuti classificati nelle categorie seguenti:

-tutti i rifiuti solidi urbani come specificato all’art.2 lettera A;

-i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani per l’intero ciclo di smaltimento come definiti all’art.2 lettera B;

-i residui dell’attività di trattamento dei rifiuti urbani e quelli derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane.

Compete altresì al Comune il servizio di raccolta e trasporto dei liquami provenienti da pozzi neri e fosse biologiche.

 

 

ART.6 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento, secondo la definizione di cui al precedente art.3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate al capitolo II del presente Regolamento.

 

ART.7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE TOSSICI E NOCIVI

7.1 Disposizioni di carattere generale

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato e distinti smaltimento in osservanza alle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82, nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1994 e nelle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento all’Azienda Municipalizzata e se questa dispone dei relativi impianti di smaltimento, dovrà essere stipulata apposita convenzione con l’Azienda stessa, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 915/82, sulla base di tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

L’Azienda è tenuta a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l’Azienda e l’Amministrazione Comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.

7.2 Rifiuti speciali ospedalieri

Si rinvia alle norme stabilite al riguardo dalle vigenti leggi e disposizioni.

7.3 Rifiuti speciali inerti

Sono classificati rifiuti speciali inerti:

- sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

- materiali ceramici cotti;

- vetri di tutti i tipi;

- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A, autorizzate dal Comune a norma della Legge Regionale n. 65/84 e della delibera R.T. n. 14390 del 17.12.1984.

L’Amministrazione Comunale nel provvedimento di autorizzazione detta norme sulle modalità di realizzazione degli impianti finalizzandone la gestione ad un facile prelievo di materiali inerti riciclabili.

7.4 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

I veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Le aree da adibire a centro di raccolta e le relative superfici massime vengono stabilite dalla Regione nell’ambito del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

I centri di raccolta sono gestiti su licenza comunale che stabilisce, tra l’altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento.

Nei casi in cui il centro di raccolta è gestito da Comune i requisiti di cui al comma precedente sono fissati in apposito regolamento comunale.

7.5 Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti

Compete al Comune lo smaltimento di:

A) Residui delle attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani (sovvalli, scorie e polveri).

L’Azienda provvede allo smaltimento dei materiali di cui sopra mediante mezzi atti al trasporto dei materiali polverulenti, e cioè tali da non permettere la dispersione nell’atmosfera.

L’impianto di smaltimento finale di questi residui deve essere indicato nel piano regionale di smaltimento.

B) Acque di percolazione delle discariche controllate e altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.

L’Azienda deve procedere allo smaltimento di tali rifiuti liquidi.

C) Residui dell’attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).

L’Azienda è tenuta a provvedere allo smaltimento di tali materiali con cautele pari a quelle più sotto enumerate per i rifiuti solidi urbani per quanto attiene alla raccolta e trasporto.

7.6 Rifiuti tossici e nocivi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.

Tutti coloro che nell’entrata in vigore del presente Regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione al Comune. Chiunque intenda installare un’attività produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

7.7 Rifiuti cimiteriali.

Per i materiali di rifiuto che si originano nei cimiteri, quali:

fiori secchi, addobbi ect., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti assimilabili ai solidi urbani.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai resti cimiteriali propriamente detti, quali:

resti di qualsiasi genere proveniente da esumazioni o estumulazioni. Per tali resti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 21.10.1975, n. 803, "Regolamento di Polizia Mortuaria", e alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

 

ART. 8 - DIVIETI ED OBBLIGHI.

E’ assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d’acqua, i fossati gli argini, le rive, le sponde.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per provvedere.

E’ vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di smaltimento.

 

ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, avvalendosi dei poteri di cui all’art.12 del DPR 915/82, nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministero della Sanità, nonché gli enti e organi competenti.

Potranno inoltre essere dettati, con ordinanza sindacale, disposizioni per l’attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

 

ART.10 - FORME DI GESTIONE.

Le attività di smaltimento dei rifiuti previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune di Firenze mediante la Fiorentinambiente ( oggi tramite la stipula di un contratto di servizio con Quadrifoglio Spa ndr).

La Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr) è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni sull’attività di smaltimento dei rifiuti, per il successivo inoltro alla Regione ai sensi dell’ultimo Comma dell’art. 8 di cui al D.P.R. 915/82.

Le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e riutilizzo di singole frazioni merceologiche di rifiuti destinati al recupero possono comunque essere affidate in concessione a privati medianti stipula di apposita convenzione.

 

CAPITOLO II

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI ASSIMILABILI.

ART. 11 - CONFERIMENTO.

11.1 Generalità

I rifiuti urbani interni e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti alla Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr) a cura del produttore, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto.

E’ fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Il Sindaco in ordine a particolari motivate esigenze potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

 

11.2 Conferimento Rifiuti Urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Tali rifiuti devono essere conferiti dal produttore al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi che sono determinati dalle specifiche disposizioni della Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr).

L’Azienda è tenuta a organizzare la raccolta tramite appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori, posizionati su suolo pubblico, devono essere in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di conferimento e i cicli di raccolta.

Dove per le caratteristiche di viabilità della zona o per altri motivi non sia possibile installare gli appositi contenitori, sono ammesse modalità di conferimento diverse, comunque tali da garantire la maggiore igiene e il maggior decoro possibili.

E’ consentito all’Azienda, dietro richiesta dell’utente e conseguente stipula di relativo contratto, installare appositi contenitori anche in luoghi privati.

Fermo restando il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per il suddetto servizio l’Azienda dovrà percepire dall’utente il corrispettivo previsto dalla tariffa vigente per il maggior onere sostenuto. Il lavaggio periodico e la disinfestazione del contenitore sono a carico dell’Azienda.

11.2.1 Divieti

E’ fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani secondo le norme del precedente art.2;

- rifiuti classificati tossici e nocivi;

- rifiuti liquidi;

- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;

- materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;

- rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);

- rifiuti urbani ingombranti;

- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano istituite.

11.2.2 Modalità di conferimento

A) Nelle zone servite dai cassonetti i rifiuti possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata.

E’ fatto obbligo agli utenti della zona:

-di ricorrere solo ed esclusivamente al cassonetto per il deposito dei rifiuti;

-racchiudere i rifiuti in involucri adeguati;

-di provvedere alla chiusura degli sportelli dei cassonetti dopo l’uso;

-servirsi di un altro cassonetto qualora il primo risultasse già colmo.

E’ proibito

-inserire nei cassonetti materiali accesi o incandescenti;

-prelevare dagli stessi il materiale depositato;

-spostare i cassonetti dalla loro sede.

B) Nelle zone non servite dai cassonetti i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nell’orario prescritto in sacchetti di provata resistenza ed accuratamente chiusi, disponendoli in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale.

L’esposizione dei rifiuti in orari diversi è configurabile e sanzionabile come abbandono degli stessi ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 915/82.

11.3 Conferimento rifiuti urbani ingombranti

I Rifiuti urbani ingombranti di cui al punto A2 dell’art.2, devono essere conferiti all’apposito servizio di raccolta organizzato dalla Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr).

Il servizio è effettuato senza ulteriore onere, su richiesta dell’utente, il quale è tenuto a prendere accordi con l’Azienda sulle modalità di conferimento, che potrà avvenire anche presso apposite aree attrezzate.

E’ proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

11.4 Conferimento rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi come definiti all’art.2, lettera A.3, sono oggetto di conferimento e raccolta separata, in base a specifiche norme; pertanto il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità sotto indicate.

Il conferimento al normale servizio di raccolta è configurabile come abbandono dei rifiuti e pertanto soggetto al sistema sanzionatorio previsto dall’art.24 del DPR 915/82.

- Pile

E’ obbligatorio il conferimento e la raccolta delle pile esaurite presso gli esercizi autorizzati alla vendita. Le medesime dovranno essere contenute in appositi recipienti forniti dalla Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr) cui compete la raccolta e lo smaltimento.

Gli esercizi di cui sopra sono tenuti ad attivare il ricevimento delle pile esaurite e a fornire la necessaria collaborazione con il servizio pubblico competente.

Le pile potranno altresì essere conferite ad altri appositi centri di raccolta istituiti dalla Azienda o a forme diverse di raccolta secondo le modalità stabilite con ordinanza del Sindaco.

Batterie e prodotti etichettati T e/o F

Devono essere conferiti ai centri di raccolta istituiti appositamente dalla Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr).

Altre forme di raccolta possono essere stabilite con ordinanza del Sindaco.

Prodotti Farmaceutici

E’ obbligatorio il conferimento e la raccolta dei medicinali scaduti o comunque non utilizzati presso le farmacie.

I medesimi dovranno essere contenuti in appositi recipienti forniti dalla Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr) cui compete la raccolta e lo smaltimento.

Le farmacie sono tenute ad attivare il ricevimento dei medicinali scaduti o comunque non utilizzati e a fornire la necessaria collaborazione con il servizio pubblico competente.

11.5 Conferimento separato di materiali destinati al recupero

11.5.1 Generalità

La raccolta differenziata dei rifiuti costituisce componente obbligatorio delle attività di smaltimento.

La Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr) è tenuta ad istituire raccolte differenziate dei materiali dei quali è possibile il recupero, anche per singole tipologie di rifiuto e per singole zone del territorio comunale.

L’Azienda predispone, anche sulla base delle disposizioni vigenti, specifici programmi per la raccolta differenziata che dovranno essere approvati dagli Enti competenti, precisando in essi le modalità di conferimento che dovranno essere seguite dagli utenti.

L’Azienda che gestisce il servizio pubblico è tenuta ad istituire raccolte differenziate dei materiali dei quali è possibile il recupero, anche per singole tipologie di rifiuto e per singole zone del territorio comunale.

Nelle zone nelle quali è istituito il servizio di raccolta differenziata, è obbligatorio, per gli utenti del servizio pubblico, il conferimento separato con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Ulteriori modalità e sistemi di raccolta saranno determinate per ogni singola frazione merceologica con ordinanza del Sindaco.

E’ proibito conferire al normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani i materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stese sono istituite.

E’ proibito intralciare le operazioni delle raccolte differenziate conferendo rifiuti o materiali di categorie o caratteristiche diverse.

11.5.2 Conferimento differenziato del vetro

Tutti gli utenti del servizio pubblico residenti nei perimetri nei quali è istituita la raccolta differenziata del vetro sono tenuti a conferire tale tipo di rifiuti negli appositi contenitori (campane).

E’ fatto divieto:

1) introdurre nei contenitori, destinati alla raccolta del vetro, rifiuti domestici, oggetti di plastica, stoviglie di ceramica o terracotta ed altri oggetti;

2) abbandonare vetri ed altri oggetti fuori degli appositi contenitori;

3) spostare i contenitori dalla loro sede.

L’Azienda è tenuta a provvedere gradualmente alla installazione degli appositi contenitori in tutto il territorio comunale.

11.5.3 Conferimento carta e cartone

La carta e il cartone, purché non plastificati ne accoppiati con altri materiali, dovranno essere conferiti dagli utenti agli appositi contenitori installati dall’Azienda o conferiti in base alle modalità stabilite nell’attivazione del servizio di raccolta. differenziata.

 

Art. 12 RACCOLTA

12.1 Rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Nell’ambito dell’intero territorio Comunale la Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr) deve individuare i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, tenendo conto dei seguenti criteri:

-necessità igienico sanitarie del territorio;

-economicità del servizio;

-limitazioni all’accessibilità dei mezzi di raccolta;

-densità della popolazione.

I perimetri saranno definiti da apposita deliberazione dell’Amministrazione Comunale su proposta dell’Azienda.

L’Azienda definirà in accordo con gli utenti interessati le modalità e i luoghi più convenienti per il conferimento dei rifiuti prodotti all’esterno dei perimetri stabiliti.

Eventuali variazioni sulle modalità sopra definite devono comunque garantire una periodicità minima bisettimanale, assicurando in ogni caso che la permanenza dei rifiuti non dia luogo ad inconvenienti igienico sanitari o ambientali.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e assimilati viene normalmente effettuato con frequenza giornaliera nei giorni lavorativi.

Le modalità e gli orari di raccolta possono essere stabiliti con ordinanza del Sindaco sentita l’Azienda; in particolare nelle zone non servite da appositi cassonetti la raccolta deve avvenire in maniera correlata all’orario di esposizione dei rifiuti prescritto nell’apposita ordinanza.

E’ fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso.

In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l’operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere seguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare.

12.2 Rifiuti urbani ingombranti

La Fiorentinambiente effettua la raccolta dei rifiuti ingombranti mediante un servizio speciale organizzato su richiesta dell’utente secondo le modalità adottate al riguardo. Deve consentire inoltre il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti da parte dell’utente presso appositi centri di raccolta.

12.3 Rifiuti Urbani Pericolosi

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, così come il successivo trasporto, è effettuata con mezzi autorizzati dalla autorità competente.

Le modalità di raccolta devono essere tali da evitare ogni dispersione ed ogni possibile inconveniente igienico - sanitario o ambientale.

La frequenza di raccolta è stabilita dall’Azienda, e deve essere tale da evitare un accumulo prolungato presso i singoli punti di conferimento e garantire in qualsiasi momento una capacità residua dei contenitori utilizzati.

In casi di particolare necessità l’Azienda è tenuta ad intervenire su chiamata.

12.4 La raccolta dei materiali da destinare al recupero

Qualora per il conferimento differenziato siano utilizzati appositi contenitori, è fatto obbligo a chi effettua il servizio di raccolta di evitare ogni spargimento sul suolo, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la eventuale disinfezione dello stesso.

La frequenza di vuotatura deve essere tale da evitare comunque un prolungato accumulo dei materiali raccolti e da garantire in qualsiasi momento una capacità residua del contenitore.

In caso di particolari necessità l’Azienda è tenuta ad intervenire su chiamata.

Nel caso in cui le operazioni di raccolta non vengano effettuate direttamente dalla Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr), ma da terzi, l’Azienda stessa dovrà assicurare il rispetto del presente Regolamento.

Anche nei casi in cui la raccolta sia effettuata con modalità diverse, deve essere evitato l’accumulo prolungato dei materiali di rifiuto presso i singoli utenti.

 

ART.13 - TRASPORTO.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato dall’Azienda con automezzi idonei le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare ogni dispersione di materiale, nonché l’emanazione di odori molesti e ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto dei principi di cui all’art.4 del presente Regolamento.

Deve essere evitato qualsiasi ritardo non motivato nello svuotamento dei veicoli utilizzati per la raccolta; gli stessi dopo l’uso dovranno essere regolarmente lavati e periodicamente disinfettati, secondo le norme e disposizioni dettate al riguardo.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada e devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (corsie preferenziali, divieti di sosta etc..).

 

ART. 14 - TRATTAMENTO.

I rifiuti urbani e assimilati di cui al presente capitolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento, intermedio e finale, previsti dal piano regionale di smaltimento e debitamente autorizzati per questo scopo.

Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle norme generali di cui alla vigente legislazione ambientale, e delle norme specifiche contenue nell’autorizzazione.

CAPITOLO III

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 15 - SPAZZAMENTO E RACCOLTA

Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dall’Azienda entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento.

Esso riguarda:

a) le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata all’Azienda;

b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126;

c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:

- aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);

- dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

- dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);

e) i marciapiedi delle strade sopraelencate;

f) aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;

g) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali:

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo: Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dall’Azienda con apposita deliberazione, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all’art.4 del presente Regolamento.

La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi è parimenti stabilita dall’Azienda con apposita deliberazione: Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

Il Comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale da parte della Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr).

All’accertamento delle violazione dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia stradale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.

 

ART. 16 - CESTINI GETTA CARTA

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati a cura della Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr) appositi contenitori, dei quali l’Azienda assicurerà il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti, ecc.).

 

ART. 17 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree relative scoperte, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, ai sensi dell’art.53 del regolamento di Polizia Municipale, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l’igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, emetterà, previa fissazione di un termine per provvedere, apposita ordinanza. In caso di inadempienza sarà proceduto in danno dei soggetti obbligati.

ART. 18 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato e quello attorno ai rispettivi posti di vendita, come già previsto dal vigente Regolamento di Polizia Municipale, conferendo i rifiuti provenienti dalla propria attività, anche in modo differenziato, agli appositi contenitori messi a disposizione dalla Fiorentinambiente ( oggi Quadrifoglio Spa ndr).

 

ART. 19 -AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell’area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

L’Azienda è tenuta a collocare in prossimità di tali esercizi gli appositi contenitori.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle aree utilizzate conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

 

ART. 20 -CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Fermo restando quanto già disposto dal regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere alla pulizia dell’area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dall’Azienda, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.

 

ART. 21 -ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L’Azienda provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E’ assolutamente vietato introdurre rifiuti nei pozzetti e nelle caditoie.

 

ART. 22 -OBBLIGHI DIVERSI

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, sono tenute, nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuarne la raccolta ed adeguata pulizia.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall’Azienda secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della U.S.L. competente.

ART.23 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano fra i compiti affidati all’Azienda i seguenti:

-pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione con gli uffici competenti;

-diserbamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;

-cancellazione, su richiesta degli organi di Polizia competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell’attività abusiva;

-pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell’incidente;

-pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici.

 

ART. 24 -SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEL SERVIZIO E DEI FRONTISTI

In caso di rilevante nevicata il servizio di nettezza urbana provvede allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale, dando in ogni caso la precedenza a luoghi di pubblico interesse, uffici pubblici, ponti, salite, e strade di grande traffico.

E’ consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, anche ai sensi del Regolamento di Polizia Municipale, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l’intero fronte dell’edificio. L’obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.

 

ART. 25 -AREE SOSTA NOMADI

L’Azienda è tenuta ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere della USL territorialmente competente.

 

CAPITOLO IV

SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DEI POZZI NERI E DELLE FOSSE BIOLOGICHE

Le presenti norme integrano, per le operazioni di raccolta e trasporto, le disposizioni dette in sede di autorizzazione da parte dell’Autorità competente.

 

ART.26 -UTILIZZO DELLE FOSSE BIOLOGICHE

Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene e dal regolamento edilizio, le fosse biologiche possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo per le quale sono destinate.

E’ pertanto proibito gettare nelle stesse materiali diversi dai liquami provenienti dai servizi igienici, quali ad esempio oggetti e materiali solidi estranei, o sostanze liquide di qualsiasi altra natura, (ad eccezione di quelle normalmente utilizzate per la esclusiva pulizia dei servizi igienici stessi).

E’ assolutamente proibito scaricare nelle fosse biologiche residui provenienti da cicli di lavorazione di qualsivoglia genere.

Per favorire i meccanismi di depurazione che avvengono nelle fosse biologiche, le stesse devono essere vuotate il meno frequentemente possibile ed esclusivamente qualora se ne presenti la necessità.

Le operazioni di vuotatura devono avvenire secondo i criteri e le modalità stabiliti dai successivi articoli.

 

ART. 27 -RACCOLTA E TRASPORTO DEI LIQUAMI

27.1 Disposizioni generali

Le operazioni di raccolta e trasporto devono essere effettuate esclusivamente da ditte e imprese autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive disposizioni regionali in materia.

27.2 Automezzi e attrezzature

Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei liquami devono essere adibite esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare ogni dispersione dei liquami e la fuoriuscita di esalazioni moleste, sia nella fase di raccolta che nella successiva fase di trasporto.

Gli stessi dovranno essere tenuti in perfetto stato di manutenzione, e dotati di tutti gli accorgimenti atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l’esecuzione del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe.

Automezzi e attrezzature devono essere periodicamente lavati e bonificati, secondo le prescrizioni dettate in sede di autorizzazione provinciale.

Le acque di lavaggio devono essere conferite ad idoneo impianto di trattamento autorizzato.

Ad eccezione del periodo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di prelievo, è severamente proibita, in tutto il territorio comunale, la sosta nella pubblica via degli automezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei liquami.

La sosta ed il rimessaggio delle autobotti e delle attrezzature dovranno pertanto avvenire in appositi locali che devono ottenere il preventivo nulla osta da parte delle Autorità Sanitarie competenti, ed essere in regola con tutte le disposizioni dettate dalle vigenti leggi e regolamenti.

27.3 Prelievo - Divieti ed obblighi per l’utente

E’ proibito affidare le operazioni di prelievo a Ditte che non siano in possesso dell’autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti ai sensi del DPR n. 915/82.

L’utente del servizio di autospurgo è tenuto a verificare, prima dell’inizio delle operazioni di vuotatura del pozzo nero o della fossa biologica, che la Ditta di autospurgo sia regolarmente autorizzata.

L’utente è altresì tenuto ad apporre la sua firma, in modo leggibile, sugli appositi moduli per il trasporto e a conservare accuratamente copia del modulo stesso.

27.4 Modalità del prelievo

L’apertura del pozzo nero o della fossa bioogica non dovrà essere effettuata prima dell’arrivo dell’autobotte; appena immesso il tubo estrattore l’apertura del pozzo dovrà essere parzialmente coperta in modo da ridurre al minimo le esalazioni.

Terminata la vuotatura si dovrà poi procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corispondenza del percorso della tubazione.

Le acque di risulta dovranno essere immesse nella fossa biologica.

La fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse.

E’ fatto divieto assoluto di prelevare per qualunque ragione, acqua dagli idranti stradali per il lavaggio delle autobotti.

L’acqua necesaria per i lavaggi e per qualsiasi altra operazione dovrà essere presente sul posto o portata in quantità sufficiente dalla Ditta esercente l’attività di autospurgo.

Nel corso delle operazioni dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme dei vigenti Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana, nonché le norme del presente Regolamento.

I liquami prelevati dovranno essere immediatamente trasportati, per il conferimento, agli appositi impianti.

E’ assolutamente proibito, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

27.5 Orari del servizio

Le operazioni di prelievo dovranno essere normalmente eseguite durante la notte. Saranno stabiliti con ordinanza orari specifici peer disciplinare il prelievo.

Entro le ore 18 di ogni giorno, le ditte di autospurgo sono obbligate a far pervenire al Comando dei Vigili Urbani, per consentire adeguati controlli, un elenco in duplice copia dei servizi che dovranno essere eseguiti la notte successiva indicando le generalità dell’utente e le ore in cui si presume sarà effettuato il servizio.

Per i servizi da eseguire d’urgenza dovrà essere fatta tempestiva comunicazione alla sezione territorialmente competente dei Vigili Urbani o, nell’orario di chiusura di questa, alla Centrale Operativa, con specificata la causa determinante l’intervento.

27.6 Norme per il trasporto

Durante gli spostamenti le autobotti dovranno essere ermeticamente chiuse e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare ogni dispersione del materiale prelevato.

In particolare il trasportatore è tenuto a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati da fuoriuscite accidentali del liquame.

Nel caso di sversamento saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza sanitaria e municipale; la ditta è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell’ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Durante ogni singola operazione di trasporto il liquame deve essere accompagnato dall’apposita bolla prescritta dalla Amministrazione Provinciale.

Copia della medesima dovrà essere consegnata al titolare dell’impianto di smaltimento.

 

ART. 28 -CONFERIMENTO E TRATTAMENTO

Il conferimento dei liquami deve avvenire esclusivamente agli appositi impianti di trattamento, i quali dovranno preventivamente dichiararne l’accettazione, e per i quali la ditta di autospurgo sia stata autorizzata al trasporto.

Nel caso di conferimento ad impianti situati nel territorio comunale di Firenze il gestore dell’impianto detterà con apposito regolamento, ma anche caso per caso, le norme alle quali il trasportatore è tenuto ad adeguarsi.

Il gestore dell’impianto è tenuto ad effettuare nel corso dell’anno tutti i controlli analitici necessari a verificare la corrispondenza quali-quantitativa del liquame conferito a quello oggetto della dichiarazione di accettazione, ed a segnalare alle competenti autorità di controllo i risultati di tali verifiche.

Con specifico provvedimento deliberativo l’Amministrazione Comunale stabilisce la gestione, con diritto di privativa, del servizio di raccolta e trasporto dei liquami provenienti da pozzi neri e fosse biologiche.

Per quanto riguarda il trattamento dei liquami, sarà cura dell’Amministrazione Comunale prendere opportuni accordi con soggetti privati e pubblici che siano in grado di offrire le necessarie garanzie.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI, CONTROLLI E SANZIONI

 

ART. 29 -DISPOSIZIONI GENERALI

Fatto salvo quanto disposto dal DPR n. 915/82 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri Regolamenti Comunali.

Il presente Regolamento entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

 

ART.30 -CONTROLLI

Per le attività di accertamento, contestazione, verbalizzazione e relativa oblazione delle infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, l’Amministrazione Comunale procede secondo quanto previsto negli artt. 13 e segg. della legge 24.11.1981, n. 689 e nell’art. 107 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934, n.383.

Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sullo smaltimento rifiuti, può essere preposto anche personale dipendente della Fiorentinambiente, debitamente autorizzato secondo le norme di legge, previa apposita istruzione e selezione. I verbali di accertamento delle infrazioni aministrative redatti da tali agenti fanno pubblica fede.

 

ART.31 -SANZIONI

Le violazione a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati che saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi del capo I della Legge 24.11.81, n. 689 e dell’art. 106 e segg. del Testo Unico della Legge Comunale e provinciale 1934.

 

 

 
 

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