Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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La Gestione dei Rifiuti

Regolamenti Comunali

 

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  Comune   Galliate
  Abitanti   13.631
  Provincia   Novara
  Regione   Piemonte

                     

                  1. TITOLO I Disposizioni generali

         

      1. Oggetto del regolamento

     

  1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

     

     

  2. In particolare vengono stabilite:

     

       

    1. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

       

       

    2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

       

       

    3. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

       

       

    4. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti Urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

       

       

    5. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

       

       

    6. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

       

       

    7. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d).

       

     

  1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati d’appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

     

         

      1. Definizioni

     

  1. Nel regolamento valgono le seguenti definizioni:

     

       

    1. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

       

       

    2. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

       

       

    3. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

       

       

    4. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

       

       

    5. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

       

       

    6. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

       

       

    7. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

       

       

    8. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

       

       

    9. produttore di imballaggi: il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

       

       

    10. utilizzatore di imballaggi: il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;

       

       

    11. consumatore di imballaggi: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

       

       

    12. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

       

       

    13. sistema integrato di gestione: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale

       

       

    14. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate all'art. 6, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

       

       

    15. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

       

       

    16. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

       

       

    17. contenitori stradali: contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico (solitamente la sede stradale), a svuotamento meccanico o manuale; caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse: sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indistinta dei rifiuti.

       

       

    18. isola ecologica: raggruppamento di contenitori stradali ciascuno adibito alla raccolta di una diversa frazione di rifiuti;

       

       

    19. Piattaforma Ecologica o Stazione di Conferimento o Centro di Conferimento Comunale: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati;

       

       

    20. Area attrezzata per lo stoccaggio e la valorizzazione dei materiali (eventualmente abbreviata i 'area di valorizzazione'): area destinata allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata

       

       

    21. riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;

       

       

    22. smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

       

       

    23. recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.

       

       

    24. riciclaggio: ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

       

       

    25. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

       

       

    26. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;

       

       

    27. combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

       

       

    28. compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

       

         

      1. Principi informatori

         

     

  1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:

     

       

    1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

       

       

    2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

       

       

    3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

       

       

    4. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

       

       

    5. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

       

       

    6. devono essere rimarcati i princìpi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

       

     

  1. A tal scopo il Comune provvede a

     

       

    1. regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

       

       

    2. coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;

       

       

    3. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo.

       

       

    4. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e di smaltimento;

       

       

    5. incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;

       

       

    6. adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;

       

       

    7. dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

       

         

      1. Criteri generali

         

     

  1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.

     

     

  2. Essa è finalizzata a:

     

       

    1. limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti ‘usa e getta’;

       

       

    2. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

       

       

    3. separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l’impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;

       

       

    4. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

       

       

    5. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;

       

     

  1. L’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:

     

       

    1. delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;

       

       

    2. delle variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

       

       

    3. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

       

       

    4. dei sistemi di recupero;

       

       

    5. dei sistemi di smaltimento finale;

       

       

    6. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;

       

       

    7. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;

       

       

    8. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

       

       

    9. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;

       

       

    10. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni.

       

       

    11. delle interazioni col nascente sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI

       

         

      1. Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

         

     

  1. Il presente regolamento non si applica:

     

       

    1. agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,

       

       

    2. ai rifiuti radioattivi;

       

       

    3. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

       

       

    4. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

       

       

    5. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

       

       

    6. ai materiali esplosivi in disuso.

       

                     

                  1. TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento

                     

         

      1. Classificazione dei rifiuti

         

     

  1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

     

         

      1. Rifiuti urbani

         

     

  1. Sono rifiuti urbani:

     

       

    1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

       

       

    2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97, meglio descritti ed identificati al successivo articolo 9

       

       

    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

       

       

    4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

       

       

    5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

       

       

    6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

       

         

      1. Rifiuti speciali

         

     

  1. Per rifiuti speciali si intendono:

     

       

    1. i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole non esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 8 comma1, lettera c del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

       

       

    2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

       

       

    3. i rifiuti da lavorazioni industriali;

       

       

    4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

       

       

    5. i rifiuti da attività commerciali;

       

       

    6. i rifiuti da attività di servizio;

       

       

    7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

       

       

    8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

       

       

    9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

       

       

    10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

       

         

      1. Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

         

     

  1. I virtù dell’Art. 57, comma 1, del D. LGS. 22/97 e successive integrazioni e della Legge Comunitaria 1995-1997 articolo 17, comma 3, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti a privativa comunale allo stesso modo dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

     

       

    1. criteri qualitativi: devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell'elenco esemplificativo di cui alla Delib. C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1.1.1., lettera a) riportato integralmente all’Allegato 1. Sono comunque esclusi dall'assimilabiltà i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 37, comma 3.

       

    2. criteri quantitativi: fino a un limite di 20 kg/mq/anno

     

  1. L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 22/97, non appena emanate le nuove disposizioni.

     

         

      1. Rifiuti pericolosi

         

     

  1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

     

         

      1. Attività di competenza del comune

         

     

  1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa, attraverso il Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:

     

       

    1. tutti i rifiuti urbani;

       

       

    2. i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.

       

     

  1. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in eventuali accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D. Lgs. 22/97.

     

     

  2. Il Comune si riserva la facoltà di istituire attraverso i Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

     

     

  3. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nella forma, anche obbligatoria, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dell’attuale Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

     

     

  4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

     

         

      1. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

         

     

  1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività' di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

     

         

      1. Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

         

     

  1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

     

                     

                  1. TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

                     

         

      1. Definizione della zona di raccolta

         

     

  1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e' stabilita in accordo con il Consorzio in sede di definizione del contratto d’appalto.

     

     

  2. Il Comune studierà forme e modalità di estensione del servizio alle zone esterne a detto perimetro.

     

     

  3. Resta fermo l’obbligo, per gli abitanti delle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, di conferire i rifiuti al servizio pubblico depositandoli presso il punto di raccolta più vicino.

     

         

      1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

         

     

  1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

     

     

  2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui all’art. 14, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi secondo la frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.

     

         

      1. Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

         

     

  1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui al art. 4, comma 3, il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:

     

       

    1. servizi di raccolta porta a porta

       

       

    2. servizi di raccolta tramite contenitori stradali

       

       

    3. servizi di raccolta presso la Piattaforma Ecologica

       

       

    4. servizi di raccolta su chiamata

       

       

    5. altri servizi specifici

       

     

  1. Le norme per l’attuazione e l’uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

     

      1. Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

  1. I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti attenendosi alle modalità di seguito descritte.

  2. Effettuare la pesatura dei rifiuti solidi urbani presso l’impianto di pesatura comunale se adeguato al mezzo da pesare. Il Comune all’uopo fornirà gratuitamente i gettoni di funzionamento.

         

      1. Trasporto dei rifiuti

         

     

  1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale

     

     

  2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

     

     

  3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

     

         

      1. Smaltimento e Recupero dei rifiuti

         

     

  1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all’articolo art. 2, comma 1, lettere v) e w) devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 22/97 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. stesso.

     

     

  2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

     

                     

                  1. TITOLO IV I servizi di raccolta tramite contenitori stradali

                     

         

      1. Uso dei contenitori stradali

         

     

  1. Il servizio di raccolta rifiuti sarà organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l’uso dei contenitori stradali (cassonetti, campane, o altro) al fine di limitare al massimo:

     

       

    1. la possibilità di conferimenti impropri;

       

       

    2. problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;

       

       

    3. il negativo impatto visivo nell’arredo urbano.

       

     

  1. Saranno privilegiate altre forme di raccolta che permettano:

     

       

    1. il diretto contatto tra l’operatore del servizio e l’utenza;

       

       

    2. maggior controllo sulle operazioni di conferimento.

       

 

         

      1. Localizzazione dei siti e dei contenitori

         

     

  1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dall’assessorato competente.

     

     

  2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze d’arredo urbano e d’impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

     

         

      1. Tipologia e caratteristiche dei contenitori

         

     

  1. Spetta al Comune, in accordo con il Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata, ed ad eventuali altre forme di raccolta in atto.

     

     

  2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire.

     

     

  3. Qualora sorgessero impedimenti all’attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

     

     

  4. I contenitori stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

     

       

    1. essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;

       

       

    2. essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti

       

       

    3. avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;

       

       

    4. essere ubicati su aree preferibilmente: coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati;

       

       

    5. ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante;

       

     

  1. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

     

         

      1. Modalità di conferimento nei contenitori stradali

         

     

  1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato.

     

     

  2. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:

     

       

    1. è vietato introdurre nei contenitori:

       

      -materiale acceso o non completamente spento;

      - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;

      - materiali liquidi o contenitori con materiali liquidi;

      - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

      - frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;

       

    2. i materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

       

       

    3. dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

       

                     

                  1. TITOLO V I servizi di raccolta porta a porta

                     

         

      1. Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

         

     

  1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, secondo le caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

     

       

    1. imballate in sacchi a perdere

       

       

    2. prive di imballo;

       

       

    3. in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti..

       

     

  1. Per ciò che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera c) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:

     

       

    1. devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della frazione di rifiuti corrispondente;

       

       

    2. devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.

       

     

  1. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l’ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all’eventuale controllo del contenuto;

     

         

      1. Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

         

     

  1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:

     

       

    1. I sacchi ed i contenitori devono essere esposti entro le ore 6,00 del giorno di raccolta (oppure la sera precedente) fuori delle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. E' fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell’esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell’utente.

       

       

    2. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;

       

       

    3. è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;

       

       

    4. è fatto divieto di:

       

- introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;

- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;

- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;

- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;

- conferire sacchi aperti o chiusi male;

- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;

     

  1. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.

     

     

  2. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

     

                     

                  1. TITOLO VI I servizi di raccolta presso Piattaforma Ecologica

                     

         

      1. Predisposizione della Stazione di Conferimento comunale

         

     

  1. Il Comune di Galliate predispone una Piattaforma Ecologica, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

     

     

  2. Presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale.

     

     

  3. In particolare la P.E. intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:

     

       

    1. rifiuti ingombranti;

       

       

    2. materiale, ingombrante e non, che, a causa della quantità, non possa essere conferito ad altri servizi di raccolta; in particolare quello derivante da sgomberi di appartamenti, cantine, solai;

       

       

    3. Materiale inerte (presso la discarica comunale autorizzata)

       

       

    4. legno trattato e non;

       

       

    5. rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;

       

       

    6. frazioni di rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2, per le quali non fosse ancora stata attivata alcuna altra forma di R.D. sul territorio;

       

       

    7. tutti i materiali per cui è prevista la raccolta differenziata con altri sistemi ma che l'utente in determinate circostanze si trovi a dover conferire contemporaneamente.

       

     

  1. La Piattaforma Ecologica potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per raccolte differenziate attuate sul territorio.

     

         

      1. Regolamento di gestione della Piattaforma Ecologica

         

     

  1. Il Comune predispone un apposito Regolamento di Gestione della P.E. secondo le linee guida esposte nei paragrafi successivi; il regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra a far parte integrante del presente regolamento.

     

     

  2. La Piattaforma Ecologica dovrà restare aperta agli utenti in giorni e orari stabiliti

     

     

  3. Potranno accedervi:

     

       

    1. i cittadini residenti .

       

       

    2. i produttori di RSA mediante rilascio da parte degli uffici comunali competenti di apposito documento;

       

       

    3. eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui sia stata stipulata apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti

       

     

  1. La P.E. sarà vigilata al fine di:

     

       

    1. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

       

       

    2. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;

       

       

    3. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nella S.E. di proprietà del comune e/o dell'ente gestore;

       

       

    4. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

       

     

  1. L'incaricato alla sorveglianza dovrà:

     

       

    1. compilare i registri di entrata e uscita delle merci nei casi previsti dalla legge;

       

       

    2. redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Stazione di conferimento;

       

       

    3. segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;

       

       

    4. segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.

       

     

  1. E' fatto espresso divieto di:

     

       

    1. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;

       

       

    2. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della Stazione Ecologica;

       

       

    3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti in Stazione di Conferimento;

       

       

    4. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;

       

       

    5. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

       

     

  1. I contenitori presenti in P.E. dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:

     

       

    1. essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata.

       

       

    2. essere di facile accesso all'utenza;

       

       

    3. essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

       

                     

                  1. TITOLO VII Altri servizi di raccolta

                     

         

      1. Servizi di raccolta su chiamata

         

     

  1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e/o ad utenze dotate di possibilità di ammasso temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili. Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande utenza ed il gestore del servizio di raccolta.

     

     

  2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.

     

         

      1. Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

         

     

  1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.

     

     

  1. I contenitori dovranno avere le stesse caratteristiche di cui all'art. 22

     

                     

                  1. TITOLO VIII Gestione dei rifiuti solidi urbani

                     

         

      1. Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti

         

     

  1. E’ permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

     

     

  2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata mediante sistema misto:

     

       

    1. raccolta tramite sacchi a perdere

       

       

    2. raccolta mediante contenitori dedicati in carico all'utenza .

       

     

  1. I sacchi a perdere, devono essere di colore grigio semitrasparente, e comunque mai di un colore adottato per eventuali raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto;

     

     

  2. La raccolta mediante contenitori dedicati può, a discrezione dei Comuni, essere effettuata c/o le utenze condominiali che dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

     

    1. farne un uso esclusivamente privato;

       

    2. custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta;

       

       

    3. concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con il gestore del servizio;

       

       

    4. ottemperare a quanto già prescritto per i contenitori stradali all’art. 22, commi 2, 3, 4 e all’art.. 23.

       

       

    5. non vi introdurvi rifiuti sciolti ma debitamente imballati in sacchi a perdere.

       

         

      1. Conferimento e raccolta della frazione umida

         

     

  1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

     

     

  2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte:

     

       

    1. alle utenze sono assegnati contenitori da 6,5 per ogni nucleo familiare e da 35 o da 120 litri (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);

       

       

    2. nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili;

       

       

    3. i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 25 . I contenitori devono essere custoditi all’interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

       

     

  1. I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati da colore marrone. I sacchi da introdurre nei contenitori non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica ma, oltre a quelle di resistenza e semitrasparenza richieste per tutte le frazioni di rifiuto, esclusivamente a quella di biodegradabilità. (potranno essere effettuate su disposizione del Comune prove sperimentali per sacchetti di altro materiale)

     

 

         

      1. Conferimento e raccolta e degli ingombranti

         

     

  1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:

     

       

    1. servizio di raccolta su chiamata;

       

       

    2. conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica.

       

     

  1. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti, previa prenotazione, sono collocati a cura dell'utente a livello del piano stradale onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti; i rifiuti devono essere ammassati separatamente, suddivisi per frazione merceologica. Quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dall’assessorato competente e debitamente divulgati presso la popolazione;

     

     

  2. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica sottostà a quanto stabilito dal Regolamento di gestione di cui all'articolo 27.

     

      1. Conferimento e raccolta dei beni durevoli

  1. Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 22/97,m all'art. 18, comma 2, lettera n), spetta allo Stato individuare i beni durevoli; in fase di prima applicazione delle nuove norme i beni durevoli individuati sono i seguenti

    1. frigoriferi, surgelatori e congelatori;

    2. televisori;

    3. computer (tolti materiali nocivi);

    4. lavatrici e lavastoviglie;

    5. condizionatori d'aria.

     

  1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:

     

    1. servizio di raccolta su chiamata;

    2. conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la Stazione di Conferimento

    3. consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

         

      1. Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti, e di altre frazioni valorizzabili

         

     

  1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

     

       

    1. la carta e cartone sono raccolti mediante:

       

      - raccolta a domicilio, privi di imballo;

      - conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica.

      La raccolta verrà effettuata con cadenza settimanale.

       

    2. le Scarpe gli indumenti usati sono raccolti mediante:

       

      - conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica;

       

    3. il comune attiverà opportune forme di raccolta per altre eventuali frazioni valorizzabili.

       

         

      1. Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

         

     

  1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

     

       

    1. conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica;

       

         

      1. Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

         

     

  1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi nei contenitori stradali destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, e comunque in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

     

     

  2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:

     

       

    1. pile e batterie di pile

       

      - negli appositi contenitori presso rivenditori di pile e batterie di pile,

      - negli appositi contenitori stradali;

      I contenitori per pile e batterie di pile devono essere contrassegnati da colore giallo, o da colore bianco recanti un vistoso adesivo a sfondo rosso riportante la tipologia raccolta.

       

    2. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

       

      - in appositi contenitori collocati presso le farmacie

      I contenitori per i farmaci inutilizzati, scaduti o avariati devono essere contrassegnati da colore bianco recanti un appariscente adesivo a sfondo rosso con croce bianca.

       

    3. i prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f", le lampade a scarica ed i tubi catodici devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore:

       

      - presso la Piattaforma Ecologica;

       

    4. I frigoriferi e frigocongelatori devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore:

       

- presso la Piattaforma Ecologica;

- al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti;

       

    1. - ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un nuovo frigorifero o frigocongelatore secondo quanto disposto dall'art. 33.

       

In ogni caso è assolutamente vietato manomettere l'impianto di refrigerazione degli apparecchi. Occorre inoltre movimentarli con cautela al fine di non compromettere l'integrità del circuito refrigerante; allo scopo il gestore dei servizi di raccolta è tenuto ad utilizzare modalità di movimentazione manuali o comunque adeguate allo scopo .

         

      1. Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

         

     

  1. In attesa del D.M. previsto dal D. Lgs. 22/97, art 45, comma 4, premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n. 122 - 19675:

     

       

    1. frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc.

       

       

    • confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";

       

       

    • deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;

       

       

    • smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

       

b) parti metalliche quali zinco, ottone, piombo etc.

       

    • bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;

       

       

    • deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti;

       

       

    • invio al recupero tramite rottamazione.

       

         

      1. Frequenze dei servizi di raccolta

         

     

  1. Premesso che le frequenze più sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto, ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

     

       

    1. rifiuti indistinti: settimanale

       

       

    2. frazione umida: bisettimanale

       

       

    3. ingombranti: a chiamata

       

       

    4. materiale cartaceo: settimanale

       

       

    5. indumenti e scarpe: stazione di conferimento;

       

       

    6. pile: c/o contenitori ricevitorie e/o stradali

       

       

    7. farmaci: c/o contenitori farmacie

       

 

 

                     

                  1. TITOLO IX Gestione dei rifiuti di imballaggio

                     

         

      1. Competenze

         

     

  1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e J). La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

     

     

  2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) compete al comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. La gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.

     

     

  3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

     

     

  4. Fino a che il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio non sarà a regime, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano.(D. Lgs. 22/97, art. 43, comma 2).

     

         

      1. Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

         

     

  1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati secondo le seguenti modalità.

     

       

    1. I contenitori in vetro potranno essere raccolti mediante:

       

      - contenitori stradali mono o multimateriale, siti nelle isole ecologiche, aventi capacità unitaria compresa fra i 2 mc. e i 2,5 mc. ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di almeno un contenitore ogni 500 abitanti o rapporto corrispondente in caso di contenitori di minor capacità;

      - conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane etc.

      In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.; oggetti di vetro diversi dagli imballaggi quali lastre di vetro ed, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.), possono essere conferiti unicamente presso la Stazione di Conferimento, secondo le modalità dettate dal regolamento di gestione di cui all'art. 27.

       

    2. I contenitori in plastica potranno essere raccolti mediante:

       

      - - raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente (raccolta porta a porta mediante sacchi di colore giallo);

      - contenitori stradali mono o multimateriale, siti nelle isole ecologiche, aventi capacità unitaria compresa fra i 2 mc. e i 2,5 mc. ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di almeno un contenitore ogni 500 abitanti o rapporto corrispondente in caso di contenitori di minor capacità;

      - conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica;

      In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera b), contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri oggetti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità dettate dal Regolamento di Gestione o ad appositi servizi eventualmente istituiti.

       

    3. I contenitori in metallo potranno essere raccolti mediante:

       

      - - conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica;

      Non possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera c), altri materiali, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Oggetti metallici diversi possono essere conferiti unicamente presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità dettate dal regolamento di gestione di cui all'art. 27. o ad appositi servizi eventualmente istituiti.

       

    4. I contenitori in cartone potranno essere raccolti in raccolta differenziata unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 32, comma1, lettera a).

       

         

      1. Frequenze dei servizi di raccolta

         

     

  1. La frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto sottostà alle seguenti cadenze:

     

       

    1. Imballaggi in vetro: settimanale

       

       

    2. frazione in plastica: quindicinale o settimanale

       

                     

                  1. TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

                     

         

      1. Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

         

     

  1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative degli RSA, istituisce appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volto al maggior recupero possibile di materiali in modo differenziato.

     

     

  2. E' previsto un servizio di raccolta dei RSA per i seguenti materiali:

     

       

    1. rifiuti indistinti

       

       

    2. carta e cartone;

       

       

    3. materiali in vetro;

       

       

    4. materiali in plastica (l'elenco di quelle raccoglibili sarà redatto dall'ufficio comunale competente in base alle effettive possibilità di commercializzazione e recupero);

       

       

    5. materiali in metallo;

       

       

    6. indumenti, cascame, stracci, materiale tessile in genere;

       

       

    7. legno non trattato;

       

       

    8. legno trattato

       

       

    9. rifiuti organici compostabili;

       

       

    10. rifiuti di imballaggio primari e secondari

       

     

  1. Il servizio verrà attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.

     

     

  1. L’assessorato competente può variare il numero delle categorie di cui al precedente comma 2.

     

     

  2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma 2 verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

     

       

    1. conferimento presso Piattaforma Ecologica

       

      se ritenuto necessario potrà essere stabilito che l'utente possa accedervi in precise fasce orarie, fuori dai normali orari d'apertura al pubblico, e con precise modalità stabilite dai competenti uffici comunali, il tutto al fine di evitare gravi problemi organizzativi e gestionali al normale funzionamento della Piattaforma Ecologica, derivanti dalle prevedibili notevoli quantità di materiali apportate; allo scopo il regolamento di gestione della Piattaforma Ecologica potrà eventualmente distinguere le attività in grandi e piccole utenze, equiparando queste ultime all'utenza domestica e regolamentando diversamente i conferimenti delle prime.

       

    2. raccolta presso il produttore

       

il Comune organizzerà i servizi di raccolta, successivo trasporto ed avvio alle differenti fasi di recupero e/o smaltimento finale; congiuntamente all’istituzione del singolo servizio il Comune provvederà a stabilire le modalità di conferimento e le norme a cui l’utente dovrà attenersi.

     

  1. Allo stato attuale detti rifiuti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

     

       

    1. Rifiuti assimilati indistinti:

       

      - con le stesse modalità previste all’articolo art. 30,

      - raccolta presso Piattaforma Ecologica

       

    2. Carta e Cartone

       

      - raccolta porta a porta per i piccoli esercizi commerciali

      - raccolta su chiamata o con scadenze concordate per le grandi utenze

      - raccolta presso Piattaforma Ecologica

       

    3. Rifiuti in vetro e metallo, rifiuti ingombranti, imballaggi primari e secondari in vetro, plastica, metallo:

       

- con le stesse modalità previste per le utenze domestiche

         

      1. Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

         

     

  1. In mancanza di una normativa specifica, essendo stata abrogata la L. 45/89, sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.

     

     

  2. In attesa del D.M. previsto dal D. Lgs. 22/97, art 45, comma 4, sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti; a titolo esemplificativo: i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui di pasti provenienti da reparti non infettivi, i rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario denunciati come rifiuti urbani misti, i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio; inoltre i rifiuti costituiti da materiale metallico ingombrante e non, i vetri per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo e non contengano quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.

     

     

  3. I rifiuti di cui al comma 2, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 40.

     

 

                     

                  1. TITOLO XI Gestione dei rifiuti speciali

                     

         

      1. Gestione dei rifiuti speciali

         

     

  1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13

     

     

  2. Il comune, attraverso il Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

     

                     

                  1. TITOLO XII Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del 'fai da te'

                     

         

      1. Smaltimento di veicoli a motore

         

     

  1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

     

         

      1. Servizi di raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste e dei pneumatici usurati

         

     

  1. Questo Comune intende fornire, nel rispetto del regime autorizzativo nazionale e regionale ed in ossequio a quanto previsto al punto 2.2.6.3.5 del 'Piano regionale di gestione dei rifiuti', l’attuazione per la raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, degli accumulatori per autoveicoli e dei pneumatici usurati provenienti dalle pratiche del 'fai da te' di un servizio di ricezione presso il centro di conferimento comunale.

     

         

      1. Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste, dell’olio minerale esausto e dei pneumatici usurati

         

     

  1. Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto e i pneumatici usurati potranno essere conferiti

     

       

    1. presso i rivenditori autorizzati;

       

       

    2. in appositi contenitori siti nella Stazione di Conferimento;

       

                     

                  1. TITOLO XIII Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

                     

         

      1. Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

         

     

  1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale promuove:

     

       

    1. campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;

       

       

    2. iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;

       

       

    3. iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;

       

       

    4. divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

       

         

      1. Uso di materiale in carta riciclata

         

     

  1. Ai fini di incrementare e promuovere l’uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali;

     

     

  1. Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.

     

     

  1. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l’uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

     

                     

                  1. TITOLO XIV Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

                     

         

      1. Definizione

         

     

  1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

     

     

  2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

     

         

      1. Raccolta, trattamento e spazzamento

         

     

  1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono.

     

       

    1. strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi

       

       

    2. altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta.

       

       

    3. aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all’uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.

       

     

  1. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.

     

     

  2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell’alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d’acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.

     

     

  3. La frequenza e le modalità' dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui art. del presente regolamento.

     

         

      1. Contenitori porta rifiuti

         

     

  1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.

     

     

  2. E' vietato l’uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.

     

         

      1. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

         

     

  1. Le aree e locali d’uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e in ogni caso condotti nel rispetto delle norme di cui art. del presente regolamento.

     

     

  2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l’autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

     

     

  3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.

     

     

  1. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l’inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

     

         

      1. Pulizia dei mercati

         

     

  1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività’ sia conseguenti all’attività' stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.

     

     

  2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

     

         

      1. Aree occupate da esercizi pubblici

         

     

  1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.

     

     

  2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

     

         

      1. Carico e scarico di merci e materiali

         

     

  1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

     

     

  2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

     

         

      1. Rifiuti da attività' edilizie

         

     

  1. Chi effettua attività' relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e' tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività' e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

     

         

      1. Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

         

     

  1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.

     

     

  2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

     

         

      1. Asporto di scarichi abusivi

         

     

  1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

     

     

  2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

     

         

      1. Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

         

     

  1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:

     

       

    1. la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;

       

       

    2. il diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;

       

       

    3. l’espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;

       

       

    4. la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

       

       

    5. lo sgombero della neve

       

     

  1. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

     

         

      1. Sgombero della neve

         

     

  1. In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

     

       

    1. rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

       

       

    2. lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

       

       

    3. è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.

       

       

    4. agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici e fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per l’incolumità dei pedoni.

       

                     

                  1. TITOLO XV Disposizioni finali

                     

         

      1. Divieti

         

     

  1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:

     

       

    1. abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;

       

       

    2. cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;

       

       

    3. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l’abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.

       

     

  1. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

     

     

  2. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:

     

       

    1. siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;

       

       

    2. siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;

       

       

    3. siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

       

         

      1. Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

         

     

  1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita tariffa in applicazione del titolo IV del D. Lgs. 22/97.

     

     

  2. Il Comune disciplina l'applicazione della tariffa suddetta con apposito regolamento.

     

     

  3. Fino al 31 dicembre 1999 resta in vigore il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n 3.del 19/02/1996

     

         

      1. Ordinanze contingibili e urgenti

         

     

  1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 22/97.

     

     

  2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

     

         

      1. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

         

     

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, e le ordinanze sindacali in materia.

     

         

      1. Controlli

         

     

  1. A sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 20 del D. Lgs. 22/97 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

     

     

  2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

     

         

      1. Accertamenti

         

     

  1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all’ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il Corpo di Polizia Municipale.

     

     

  2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

     

         

      1. Sanzioni

         

     

  1. Le violazioni al presente regolamento, ove non si riscontrino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 1934, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.5.1993.

     

     

  1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1 e 46, commi 1 e 2 del D. Lgs. 22/97, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.

     

     

  2. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

     

     

  1.  

  1.  

                  1. Allegato 1

elenco esemplificativo di cui alla Delib. C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1.1.1., lettera a)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;

- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero;

- paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e similpelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;

- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione alimentare, se non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l’informatica.