Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune   Occhiobello
  Abitanti   9.766
  Provincia   Rovigo
  Regione   Veneto

 

COMUNE DI OCCHIOBELLO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI-ASSIMILABILI-PERICOLOSI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 DEL 06.08.1994

TITOLO I

 

DISPOSIZIONIGENERALI

 

ART. 1

Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall’art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e relativamente alle fasi:

conferimento;

raccolta;

spazzamento;

stoccaggio provvisorio;

cernita;

trasporto;

trattamento di trasformazione;

trattamento finale;

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 982. n. 915 nonché dell’art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

 

ART. 2

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;

deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

 

ART. 3

Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;

ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave;

alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:

- materiali fecali;

- altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;

alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;

agli esplosivi.

 

ART. 4

Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI

- SPECIALI

- SPECIALI TOSSICI NOCIVI

- URBANI ASSIMILABILI

 

ART. 5

Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);

- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;

- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune mediante concessione ad Enti od imprese appositamente autorizzate come previsto dall’art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

 

ART. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

 

ART. 7

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

 

ART. 8

Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, limitatamente alle attività di carattere civile quali uffici, mense, cucine, ecc.

Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili limitatamente alle attività di carattere civile quali uffici, mense, cucine e simili.

Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi o dei fossi.

Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del DPR n. 915 del 1982 e precisamente:

- pile e batterie;

- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

- prodotti farmaceutici.

 

ART. 9

Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

residui derivanti da lavorazioni industriali quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature;

deteriorati ed obsoleti;

i veicoli a motore , rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

 

ART. 10

Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 39 della L. 22-2-1994, n. 146:

i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27-7-1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del DPR 10-9-1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica e metallo, metallo e simili);

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;

- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

- paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria., trucioli e segatura;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e similpelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici, costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;

- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- carti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

gli accessori per l'informatica.

I rifiuti sopracitati sono da considerarsi assimilabili all'urbano, qualora gli stessi non superino i 15 kg/mq./anno e pertanto conferibili nel servizio pubblico.

- al di sopra di tale soglia i rifiuti possono essere assimilati all'urbano per qualità (come definito al comma 1) e quindi smaltibili in discarica di I^ categoria a cura del produttore o conferito al servizio pubblico di N.U. sulla base di apposita convenzione - oppure smaltiti in discarica di 2^ categoria a cura del produttore.

 

ART. 11

Rifiuti speciali tossico nocivi

Si intendono rifiuti tossici nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

 

TITOLO II

 

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

 

ART. 12

Definizione della zona di raccolta

La zona del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507, e successive modificazioni, viene stabilita su tutto il territorio comunale:

nei limiti della perimetrazione del centro urbano di cui alla deliberazione n. 720 del 29-6-93 con esclusione di via Chiavica, via Baccanazza e centro Gurzone, viene effettuata una raccolta trisettimanale. Nel rimanente territorio (considerati insediamenti sparsi) oltre alla via Chiavica, via Baccanazza, e Centro Gurzone viene effettuata una raccolta bisettimanale.

 

ART. 13

Conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

A tale scopo è stata realizzata apposita area di raccolta dotata di appositi cassonetti denominata "isola ecologica" sita in S.M.M. Viale Stazione, presso la quale devono essere conferiti tali rifiuti.

 

ART. 14

Conferimento differenziato di materiali destinati al ricupero

- Raccolta differenziata -

Il Comune ha istituito forme di raccolta differenziata dei rifiuti di carta, plastica, vetro e lattine.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente

istituiti:

CARTA

- isola ecologica - Viale Stazione

- isoletta ecologica - Angolo Via Eridania - Via della Pace (vicino cimitero)

- zona commerciale adiacente alla Coop

-Via Roma 2^ Tronco - angolo Via Repubblica

-campane - Via Mattei - adiacente scuole medie

- C.so Berlinguer - (edicola giornali)

-P.zza Maggiore

-Via Gorizia (adiacente parco)

- Via Puccini

- P.tta Donatori di Sangue

VETRO

- isola ecologica - Viale Stazione

- isolette ecologiche - Angolo Via Eridania - Via della Pace (vicino cimitero)

- campane - Via Baccanazza

- Via Eridania (incrocio SS. 16)

- P.zza Maggiore

- Via Gorizia (adiacente Parco)

- Via M.L.King

- Via Puccini

- P.tta Donatori di Sangue

- Via Roma 2^ Tronco

- Pazza Libertà

PLASTICA

- isola ecologica - Viale Stazione

- isolette ecologiche - Angolo Via Eridania - Via della Pace (vicino cimitero)

- campane - P.zza Maggiore

- Via Gorizia

- Via M.L.King

- P.tta Donatori di Sangue

- P.zza Libertà

 

ART..15

Modalità di effettuazione del servizio

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo tramite appositi mezzi.

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art.12, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti; in rapporto ai singoli ambiti o zone vengono fissate le seguenti distanze massime di collocazione dei contenitori, e la relativa capacità minima:

Zona/Ambito Distanza massima Capacità minima

Via Gurzone 350 l. 1.300

Via Motta 350 "

Via Giovecca 350 "

Via Poazzo Inferiore 2.500 "

Via Poazzo Superiore 1.000 "

Via Livelli 400 "

Via Fiesso

(da Via Eridania ai confini con via Fiesso)

500 "

Via Piacentina 1.500 "

Via Pepoli

(Da Via Mattarella a confine Canaro)

500 "

Via Boccalara 750 "

via SS. 16 400 "

Via XXV Aprile 1.200 "

Via XIV Novembre 1.200 "

Via Cavriane 1.500 "

Via Palazzi 400 "

Via Chiavica 500 "

Rimanenti zone del territorio comunale 300 "

Le sopraindicate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità, o più frequenti.

 

ART. 16

Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all’art. 9 del presente regolamento, dopo la sottoposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto.

Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura "RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc..

La raccolta e il trasporto dei rifiuti ospedalieri devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi.

 

ART. 17

Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interramento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del DPR n. 915/1982

 

TITOLO III

 

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

 

ART. 18

Conferimento

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell’art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

 

ART. 19

Obbligo di conferimento dei detentori

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nikel/cadmio ed al mercurio e a conferirli saparatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori appositamente collocati sul territorio.

Le sostanze infiammabili, da parte di tutti coloro che ne facciano uso e per quantitativi inferiori a 5 Kg devono essere conferite in appositi contenitori etichettati con i simboli "T" o "F" collocati sul territorio.

I farmaci scaduti o non più utilizzati dai cittadini, nelle varie forme di confezionamento, dovranno essere conferiti in appositi contenitori collocati presso le farmacie e nel territorio comunale (presso le isolette ecologiche).

Per lo smaltimento dei quantitativi elevati dei rifiuti sopracitati, dovrà essere presentata apposita domanda, in competente bollo, al Comune.

Gli uffici competenti istruiranno la pratica per un'eventuale apposita convenzione e la presenteranno alla GM per l'opportuna decisione in merito.

Ove non si ritenesse possibile l’assunzione dei servizi ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla GM.

 

ART. 20

Raccolta e stoccaggio

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita in accordo con l'Amministrazione Comunale.

 

ART. 21

Smaltimento definitivo

I rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

 

TITOLO IV

 

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

 

ART. 22

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, e simili.

 

ART. 23

Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione Comunale in base ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all’art. 2 del presente regolamento.

 

ART. 24

Contenitore porta rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

 

ART. 25

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all’art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

 

ART. 26

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

 

ART. 27

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

 

ART. 28

Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti cosi raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

 

ART. 29

Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

 

ART. 30

Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Sono di competenza del servizio di raccolta rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;

- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;

- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;

- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

Con deliberazione del Consiglio comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

 

ART. 31

Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

 

ART. 32

Sgombero della neve

In caso di nevicate il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

- lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

 

ART. 33

Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

 

ART. 34

Aree di sosta per nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

 

TITOLO V

 

DIVIETI-CONTROLLI-SANZIONI

 

ART. 35

DIVIETI

E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell’art. 9 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.

E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.

E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.

E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.

E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera 'T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli art. 18 e 19.

E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.

E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.

E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del DPR 10 settembre 1982, n. 915.

E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.

E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.

E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili.

 

ART. 36

CONTROLLI

A sensi dell’art. 104 comma 2°, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell’art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

 

ART. 37

SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del DPR 10 settembre 1982, n. 915 art. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all’art. 12 del DPR n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall’art. 29 del citato DPR n. 915/1982.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli art. 25, 26 e 27 del DPR 10 settembre 1982 n. 915.

 

TITOLO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 38

Assunzione del servizio

Il Comune di Occhiobello assume, con diritto di privativa, previa autorizzazione regionale di cui all'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

 

ART. 39

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

 

ART. 40

Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

 

 
 

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