Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune   Minerbio
  Abitanti   7.479
  Provincia   Bologna
  Regione   Emilia Romagna

 

 Regolamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, rifiuti urbani, speciali, tossici nocivi

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'interno ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio comunale e della raccolta differenziata.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;

- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;

- alle carogne ed ai rifiuti agricoli, ai materiali fecali ed alle altre sostanze utilizzate in agricoltura;

- agli scarichi disciplinati dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni;

- alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 615/76 e D.P.R. 203/88 e relativi regolamenti di attuazione;

- ai materiali infiammabili e/o esplosivi.

 

ART. 2. - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificabili in:

A - URBANI

B - SPECIALI

C - TOSSICO/NOCIVI

A.- URBANI

I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

A. 1.- Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonchè quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplichino attività di carattere civile (mense, cucine, ecc..)

Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

A. 2. - Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc..).

A. 3. - Rifiuti esterni , cioè quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici di acque pubbliche.

A. 4. - Rifiuti pericolosi: allo stato attuale sono quelli compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:

- pile e batterie

- prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F".

- prodotti farmaceutici.

B. - SPECIALI

Sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.

Sono inoltre classificati speciali, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, i seguenti rifiuti:

- materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

- residui derivanti da attività di trattamento dei rifiuti e derivanti dalla depurazione degli effluenti.

B 1.- ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Le disposizioni di cui ai successivi paragrafi disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti extradomestici classificati come speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma del D.P.R. 915/82, che secondo quanto previsto dal punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, e successive disposizioni in materia, possono essere assimilati ai rifiuti urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e dalle conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

B 2. - NORME DI ESCLUSIONE

Sono comunque esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 13.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali che non possono essere smaltiti in discarica di prima categoria, come indicato da punti 1.1.1 e 1.1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84.

B 3. -CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE E/O ESCLUSIONE

In ogni caso non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc, derivanti da attività agricole o di giardinaggio che richiedono speciali modalità di conferimento e trasporto.

A. Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili.

Sono di norma assimilabili ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti delle seguenti attività:

- attività ricettivo alberghiere e collettività;

- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, e commerciali;

- servizi igienico sanitari, con esclusione dei rifiuti ospedalieri;

- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;

- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;

- servizi scolastici e loro pertinenze;

- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;

- pubblici esercizi;

- attività artigianali di servizio alla residenza;

B. Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, depositi, vendite all'ingrosso, e simili.

L'assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree dove si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziali, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendite all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno dei criteri di quantità e qualità definiti al successivo paragrafo del presente regolamento.

Nella determinazione dei valori ponderali e volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi e qualitativi di cui al successivo articolo, non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante dai locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che in base a quanto stabilito alla lettera A del presente articolo, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.

C. Rifiuti derivanti da insediamenti industriali.

Dato atto che, ai sensi della deliberazione del 27/7/84 del Comitati Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti derivanti da attività industriali devono intendersi ope legis speciali, e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, resta conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento.

Per i rifiuti derivanti da locali pure annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali uffici, laboratori di ricerca, magazzini, materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte adebite a deposito, ecc.), ai fini dell'accertamento sull'assimilabilità ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti ai precedenti paragrafi del presente regolamento.

B 4 - CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE

I rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono attività di cui alla lettera B del precedente punto B 3 sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani in quanto rispondano ai sotto riportati criteri qualitativi e quantitativi:

CRITERIO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento quei residui la cui produzione annua non superi i 5 Kg/mq ovvero gli 0,05 mc/mq riferita alla superficie specificatamente destinata a tali attività, ma che rientrano nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della delibera 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 915/82;

B 5. - RESIDUI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA ED AFFINI

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ad eccezione di quelli prodotti da:

- sale operatorie e da parto;

- servizi di anatomia patologica;

- laboratori di analisi chimico cliniche e microbiologiche;

- servizi di nefrologie e dialisi;

- servizi di pronto soccorso;

- reparti di malattie infettive;

- ambulatori che effettuano interventi chirurgici.

B 6. - RIFIUTI PARTICOLARI

Sono esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti solidi urbani quei rifiuti speciali che pur rispettando i sopra elencati criteri possano comportare un aggravio di difficoltà alle normali operazioni di raccolta e smaltimento.

C. - TOSSICO - NOCIVI

Per i rifiuti tossico-nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, le sostanze elencate nel D.P.R. 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art 5 dello stesso decreto o contaminate da esse.

 

ART. 3. - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

Per lo smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

1) - Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

2) - Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

3) - Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici di acqua;

4) - Stoccaggio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;

5) - Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

6) - Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianti) al luogo di trattamento;

7) - Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie intermedio per il riutilizzo, la rigenarazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

8) - Trattamento: il deposito e la discarica sul suolo o nel finale suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.

 

ART. 4- PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

A) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

B) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

C) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

D) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;

E) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

 

ART.5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

A) tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 2 del presente regolamento (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi) ad eccezzione di quelli indicati nel penultimo comma del successivo art. 18;

B) i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani di cui all'art. 2 del presente regolamento con esclusione dei rifiuti costituiti da camere d'aria, pneumatici e simili;

C) i residui derivanti dall'attività di trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani e speciali assimilabili di cui all'art. 2 del presente regolamento e dalla depurazione di acque di scarico urbano;

 

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI.

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

 

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICO E NOCIVI.

A - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani in base all'art. 2 del presente regolamento, nonché dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali: "L.R. 5/2/92 n. 5 L.R. 27/1/86 n. 6".

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma al Comune, esso potrà accogliere la richiesta del produttore sentito il parere del competente servizio di Igiene Pubblica dell' U.S.L. n. 25 le disponibilità di adeguate strutture di smaltimento autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82; la relativa eventuale convenzione di cui all'art. 3 del citato D.P.R. sarà stipulata dal Sindaco previo apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

B - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA
      E AFFINI:

I rifiuti di cui al punto B. 2. dell'art. 2 del presente regolamento, assimilabili ai rifiuti solidi urbani al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 2.2. della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/9/82 n. 915.

Il Comune non dispone di un proprio impianto di incenerimento, pertanto i produttori di tali rifiuti potranno rivolgersi all'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Bologna o ad altra Azienda pubblica o privata all'uopo attrezzata e autorizzata.

Per tutti gli altri rifiuti di cui al citato punto B.2 dell'art. 2 del presente regolamento, assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento ai rifiuti solidi urbani, è ammesso il conferimento al normale ciclo di raccolta.

C - RIFIUTI INERTI:

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati al 1^ comma del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27/7/84, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi

- gli sfridi di materiali da costruzione

- i materiali ceramici rotti

- i vetri di tutti i tipi

- le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di 2^ categoria di tipo A autorizzate o essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne, o come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo.

D - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E
     SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI:

I rifiuti costituti da:

- parti di veicoli a motore

- carcasse di autoveicoli e motoveicoli

- autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità agli appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/82.

La gestione dei centri di raccolta esistenti e di nuova istituzione dovrà essere eseguita a seguito di rilascio di licenza comunale e nel rispetto delle disposizioni fissate in apposito regolamento, che dovrà in ogni caso indicare:

- la superficie massima del centro di raccolta;

- la quantità di materiale complessivamente accumulabile;

- il tempo massimo di detenzione dei materiali che in ogni caso non dovrà superare i 180 giorni dalla data di conferimento;

- le aree disponibili individuate in accordo con il piano di smaltimento di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. 915/82;

- i requisiti igienico-sanitario finalizzati in particolare a prevenire la proliferazione di ratti e insetti.

E - RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI
      RIFIUTI DELLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI:

Le attività di cui all'art. 5 lett. C del presente regolamento sono svolte secondo i seguenti criteri generali:

1) residui derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani (sovvalli, scorie e polveri).

Qualora l'espletamento di detto servizio venga assunto in gestione diretta, il Comune provvederà allo smaltimento dei materiali di cui sopra mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni;

2) acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.

Il Comune smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi dalla rete fognaria e/o di un impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della Legge 319/76 e successive modificazioni e delle eventuali deliberazioni comunali che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura;

3) residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di recupero).

Il Comune provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto.

Nel trattamento intermedio e finale sono preferiti quei processi che permettono il risparmio di energia, la trasformazione in fertilizzanti o in altri materiali utilizzabili nei processi produttivi.

F - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI:

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione Emilia Romagna e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

G - RIFIUTI CIMITERIALI

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria" ed altre leggi o regolamenti nel campo della polizia mortuaria.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

 

ART. 8 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

E' vietato gettare, versare e depositare, sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cicli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.

 

ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità Regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

 

ART. 10 - FORME DI GESTIONE

Le attività di smaltimento di cui ai Titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune direttamente o mediante Azienda Consortile o Ditta appaltatrice.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI  INTERNI ED ASSIMILABILI

 

ART. 11 - DEFINIZIONE

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili così specificati:

A) - rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

B) - rifiuti ingombranti quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;

C) - rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto A. 4 del presente regolamento;

D) - rifiuti destinati al recupero come definiti al precedente art. 2.

 

ART. 12 - CONFERIMENTO

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, in mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore prima del conferimento nei contenitori predisposti in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

A - RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER TUTTO IL CICLO DI SMALTIMENTO.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti A/C e D del precedente Art. 11 deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal Comune, ubicati sul ciglio stradale (o cunetta) o sui marciapiedi, con le modalità impartite e pubblicizzate dal Comune stesso.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Per i rifiuti di cui al punto C del medesimo articolo, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilabili:

- i rifiuti ingombranti

- urbani pericolosi

- tossici e nocivi

- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli ecc.)

- sostanze liquide

- materiali accesi.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti o simili per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora sia effettuata mediante bidoni, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

B - RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI.

I rifiuti ingombranti di cui al punto B dell'art. 11 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta nè abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento dovrà avvenire all'interno degli appositi contenitori di grande volume appositamente predisposti dal Comune.

C - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

I rifiuti urbani pericolosi devono essere oggetto di conferimento separato, le cui modalità sono di volta in volta definite dal Comune in relazione al tipo di rifiuto di cui chiede lo smaltimento.

D - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO.

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti da cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali ed energia stabilendone le relative modalità.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

 

ART.13 - RACCOLTA.

Il servizio di raccolta dei rifiuti, di cui al punto a) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, viene effettuato all'interno del perimetro individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 580 del 11/9/91.

Detto perimetro si intende esteso a tutti gli utenti nei confronti dei quali sia effettuato il ritiro periodico dei rifiuti introdotti in appositi contenitori ubicati a distanza tale dal luogo di produzione da essere di fatto utilizzati.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

I rifiuti urbani od assimilabili prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere smaltiti negli impianti di trattamento finale autorizzati a norma del D.P.R. 915/82.

 

ART.14 - AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA RIFIUTI

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area non servita dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

In particolare i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel cassonetto più vicino. I rifiuti speciali devono essere conferiti ad aziende specializzate ed autorizzate così come previsto dall'Art. 3 del D.P.R. 915/82.

 

ART.15 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale (fermate e sosta anche in zone soggette a divieto ecc.).

 

ART.16 - TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82.

 

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

 

ART.17 - DEFINIZIONE.

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

 

ART.18 - RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO.

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

A) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi della Legge 126/1958;

B) le strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi della Legge 126/1958;

C) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

D) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè presentino tutti i seguenti requisiti:

- siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);

- siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

- siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

Il servizio di raccolta e di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonchè delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale è a carico degli Enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei servizi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

 

ART.19 - CONTENITORI PORTARIFIUTI.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Comune al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

 

ART.20 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinchè il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto neccessari.

 

ART.21 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficenza.

 

ART.22 - PULIZIA DEI MERCATI.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

 

ART.23 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

 

ART.24 - AREE ADEBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici Comunali il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare, utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

 

ART.25 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di regolamento.

 

ART.26 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI.

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

 

ART.27 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI.

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, private aperte al pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 31 accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando la sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

 

ART.28 - DISPOSIZIONI DIVERSE.

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenuti ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle eiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi, ovvero condurre l'animale presso le apposite piazzole eventualmente predisposte allo scopo dal Comune in piazze e aree verdi cittadine la cui gestione igienico-sanitaria è curata dall'Amministrazione Comunale stessa.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi i residui di alcun genere.

 

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

 

ART.29 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e relative normative tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana e dalle Leggi Regionali in materia.

 

ART.30 - CONTROLLI

In attuazione del disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82, le Provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico sanitaria svolta dai competenti servizi dell'U.S.L., ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/5/1982 n. 19.

 

ART.31 - ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvedono gli agenti di Polizia Municipale e gli operatori del servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

 

ART.32 - SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal titolo V del D.P.R. 10/9/1982 n. 915, le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con l'ammenda a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 1934 come specificato nell'allegato "A".

 

ART.33 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune la tassa prevista dagli artt. dal 268 al 272 del T.U. per la finanza locale 14/9/1931, n. 1175 così come sostituiti dall'art. 21 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915; essa si applica in base alle norme previste dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.120 del 10/12/63, n. 269 del 23/5/69 e 29/7/83.

 

ART.34 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI E TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI, OBBLIGHI DI  INFORMAZIONE

Nel caso di rifiuti speciali non assimilabili, alle diverse fasi del loro smaltimento dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura il produttore. Ai fini della detassazione l'interessato dovrà presentare apposita domanda entro il 20 settembre allegando:

- copia della relativa convenzione (D.P.R. 915/82 art. 3) debitamente sottoscritta, ove sarà obbligatoriamente riportata la data di decorrenza, la durata e la data di scadenza;

- attestazione sotto la responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento;

Entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà pervenire per conoscenza al Comune copia della comunicazione spedita alla Provincia sui quantitativi e tipologia dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi prodotti, smaltiti e trasportati nell'anno precedente e copia delle fatture di smaltimento. La mancanza di tale documentazione farà cessare il beneficio della detassazione.

Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di materie prime secondarie e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali truccioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartone, e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.

 

ART.35 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI
                ASSIMILABILI, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Le aziende od Enti che nell'ambito del territorio comunale, effettuano lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i quantitativi, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

ART.36 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in con esso.

ART.37 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

 

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

1) D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - attuazione direttivo CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei cloro di fenili e dei policlotrofenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

2) Delibera del Comitato internazionale del 27/7/1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti;

3) D.L. 31 agosto 1987 n. 361 e legge di conversione n. 441 del 29 ottobre 1987 - disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

4) D.M. 28/12/1987 n. 559 - Ministero Ambiente - Criteri per la elaborazione e predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1 del D.L. 31/8/1987 n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29/10/1987 n. 441 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

5) D.L. 9/9/1988 n. 397 e legge di conversione 9 novembre 1988 n. 475 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

6) D. M. 22/9/1988 - Ministero Ambiente - Censimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 9/9/1988 n. 397;

7) D.L. 14 dicembre 1988 n. 526 e legge di conversione 10 febbraio 1989 n. 45 - Disposizioni urgenti in materia di emergenza connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

8) D.M. 26/4/1989 - Ministero Ambiente - Istruzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali;

9) D.M. 25/5/1989 Ministero Ambiente - Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani;

10) D.M. 29/5/1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi;

11) Deliberazione Giunta Regionale 17/9/1985 n. 5298 - Disciplina dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e successive modifiche ed integrazioni;

12) L.R. 27/1/1986 n. 6 - Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10/9/1982 n. 915. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al comitato Circondariale di Rimini;

13) L.R. 26/7/1988 n. 20 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6/86;

14) T.U.L.C.P.. approvato con R.D. n. 383 del 1934;

15) Codice della strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;

16) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/1992;

17) Legge 8/6/1990 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali;

18) R.D. 27/7/1934 n. 1265 art. 38 - Testo unico delle leggi sanitarie.


Allegato "A" al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TABELLE DELLE SANZIONI  - Lire

Art.

Oggetto

Sanzione

Oblazione

8

divieto di abbandono rifiuti

20-200.000

40.000

8

divieto di abbandono rifiuti speciali

50-300.000

100.000

8

divieto di cernita

20-200.000

40.000

12.A

spostamento cassonetti

30-180.000

30-180.000

12.A

conferimento non autorizzato di ingombranti o pericolosi

50-300.000

100.000

12.A conferimento rifiuti liquidi o accesi 50-300.000 100.000
12.A uso improprio dei cassonetti 20-200.000 40.000
12.D mancata osservanza criteri raccolta differenziata 20-200.000 40.000
14 mancato conferimento nel cassonetto più vicino 20-200.000 40.000
20 mancata pulizia aree comuni e scoperte dei fabbricati 50-300.000 100.000
21 mancata pulizia terreni inedificati 50-300.000 100.000
22-23
24-25
mancata pulizia mercati e aree pubbliche in uso o concessione temporanea 50-300.000 100.000
26 introduzione rifiuti in pozzetti stradali 50-300.000 100.000
27 scarichi abusivi 50-300.000 100.000
28 sporco da deiezioni animali in suolo pubblico 20-120.000 40.000

                      

 

 
 

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