Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune   Oliveto Citra
  Abitanti   4.009
  Provincia   Salerno
  Regione   Campania

 

COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO di GESTIONE INTEGRATA dei RIFIUTI URBANI, dei RIFIUTI ASSIMILATI agli URBANI e degli IMBALLAGGI

 

Titolo I

Parte generale

 

Art 1. Premessa

1. Il termine “Gestione dei Rifiuti” indica 1’ insieme delle azioni in serie: “Conferimento”, “Raccolta”, “Trasporto”, “ Recupero” e “Smaltimento” dei rifiuti di cui trattasi.

2. Comparirà fin dai primi articoli il termine “Ente Gestore” la cui definizione viene data all’Art. 8.

 

Art. 2. Principi Generali

L’intero ciclo di Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati e di Nettezza Urbana deve rispettare i seguenti principi generali:

1. Dev’ essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività come dei singoli.

2. Dev’ essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie cosi come dev’essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’ aria, dell’ acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche’ ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

3. Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e dev’essere evitato ogni degradamento del paesaggio.

4. Devono essere promossi sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti.

5. Devono essere promossi sistemi e procedure tendenti a separare i Rifiuti in “flussi distinti” a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, metalli etc)favorendone cosi la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

6. Tali sistemi devono tener conto di criteri di economicità efficienza ed efficacia. In altre parole non devono risultare a loro volta più inquinanti dei sistemi tradizionali.

7. Il presente Regolamento assume il “Conferimento differenziato” e “Raccolta differenziata” quali sistemi e procedure, per ottenere i “flussi distinti” di cui al comma precedente.

8. A ciascun flusso distinto di rifiuti deve far riscontro una reale possibilità di riutilizzo.

9 L’ Amministrazione deve ricercare e verificare dette possibilità e promuoverne la loro realizzazione.

10.Le iniziative mirate alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all’organizzazione di raccolte differenziate delle frazioni merceologiche recuperabili, e la sperimentazione delle forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché alla loro separazione in “flussi distinti” potranno essere concordate con il Consorzio Salerno3 potranno avere il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.

11. Devono essere accessibili ai Contribuenti tutte le informazioni su quantità e qualità dei Rifiuti sia in ingresso (Raccolte) che in uscita (Discarica ed altre destinazioni). Dev’essere reso noto il “percorso” di ciascun tipo di rifiuto dal conferimento fino allo smaltimento finale (discarica o altro).

12. Per facilitare gli scambi di informazione e per una velocità di trasmissione dei dati, oltre ai sistemi classici di comunicazione si potrà provvedere ad un sistema informativo in rete con i vari Comuni.

 

Art. 3. Linee guida

1.Il presente regolamento viene elaborato in esecuzione del D.Lgs. “Ronchi” del 5 febbraio 1997, n.22, al Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania (B..U.R.C. del 14.07.97) predisposto dalla Regione Campania e all’O.P.C.M. 2 maggio 1997 n.2560.

2 Il Sistema di Gestione integrato presuppone la “separazione” dei rifiuti in “flussi distinti” da destinare ai diversi “impianti esistenti o da realizzare” a seconda delle loro caratteristiche.

La definizione ‘flusso distinto” può significare “stesso materiale”, conferito ai punti di i raccolta in maniera separata (solo vetro, solo carta, solo plastica, etc.) ma può altresì indicare un “mix di diversi materia/i” raccolti nello stesso contenitore e successivamente separati meccanicamente e/o manualmente. Flusso distinto è anche quello composto dai “Rifiuti misti” cioé rifiuti conferiti in modo indifferenziato e che successivamente subiscono un processo di selezione prima dello smaltimento finale in un termodistruttore o in assenza ditale impianto in discarica. Il flusso dei ”Rifiuti misti” rappresenta a tutt’oggi la parte di gran lunga più consistente dei Rifiuti.

3.Numero e caratteristiche dei “flussi distinti” sono definite dalla “disponibilità” di impianti in grado di trattarli. L’unico impianto attualmente disponibile sul territorio ATOS5 e’ la “discarica controllata”. Dunque il “flusso distinto” sempre presente (oltreché, per ora, già detto, il più consistente) e’ quello

dei “Rifiuti indifferenziati”. Per quanto il “Sistema integrato”, di cui al comma 1, sarà strutturato con i seguenti flussi distinti di rifiuti dando priorità alle raccolte differenziate:

3a. Frazione multimateriale “secca”: Vetro, plastica, alluminio, metalli. Questi materiali sono destinati al riciclaggio come MPS e quindi in Vetrerie, Fonderie etc. e/o alla termovalorizzazione. La raccolta e’ obbligatoria in relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall’ OPCM 2560/97. Il conferimento del materiale, a regime, avverrà in contenitori multimateriali per poi essere sottoposta a cernita meccanico-manuale in un impianto di selezione del secco ubicato all’interno del Consorzio SA3. Con appositi programmi, approvati dall‘Ente Gestore, potranno essere raccolte con il sistema “porta a porta”.

I sistemi, se esistenti, di raccolta monomateriale verranno mantenuti attivi, fino ad integrazione col sistema multimateriale.

3b. Materiale riciclabile: Carta : Questa tipologia di materiale, per esigenza di qualità verrà conferito separatamente, in contenitori stradali, o posti alle fonti di maggior produzione (uffici, scuole etc.) per poi essere conferito alle cartiere per il riciclo.

Con appositi programmi, approvati dall Ente Gestore, la frazione cartacea potrà essere raccolta con il sistema “porta a porta”.

3c. Frazione umida: Frazione organica da utenza domestica per la produzione di Compost. Questi materiali sono destinati a un impianto di compostaggio nell’ambito dell’ATOS5. La raccolta sarà resa obbligatoria in relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’OPCM

2560/97 solo alla messa in funzione dell’impianto di compostaggio di Polla o di altro impianto consortile.

Con appositi programmi, approvati dall’Ente Gestore, potrà essere conferita in “Composter familiari o condominiali”

3d. Frazione rimanente “mista”: insieme dei materiali non compresi nei precedenti “flussi”,magari singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dalla frazione “mista” sono comunque esclusi i Rup (Rifiuti Urbani Pericolosi) i Rui (Rifiuti Urbani ingombranti) e gli imballaggi e quant altro oggetto di raccolta differenziata. In tali rifiuti, in assenza di impianto di compostaggio finisce anche la frazione umida. Da notare che nei Rifiuti misti finiscono anche tutti i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade. I “Rifiuti Misti” al conferimento, saranno comunque, appena disponibile un impianto di selezione, sottoposti a cernita per ricavare:

MPS da avviare al riciclo,

RDF = Reflise Derived Fuel , da avviare a incenerimento con recupero di energia

FORSU da avviare a digestione anaerobica.

3e. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP): sono conferiti presso contenitori dislocatie/o nelle Isole Ecologiche per poi essere inviati alle specifiche piattaforme di trattamento in cui avviene sia il recupero (metalli etc) sia 1’ innocuizzazione del Rup. La raccolta differenziata dei Rup e’ obbligatoria.

3f. Rifiuti Urbani Ingombranti-. Sono conferiti o presso punti di raccolta e/o presso le Isole Ecologiche poi successivamente inviati alle piattaforme di demolizione in cui si opera dapprima la separazione dei rifiuti tossici (acidi, solventi etc), pericolosi (gas freon, oli etc.) e successivamente il recupero e/o riciclaggio dei materiali risultanti dalla demolizione ed infine smaltimento finale di ciò che rimane. La raccolta differenziata dei Rui è obbligatoria.

4 Le raccolte differenziate dovranno assicurare l’obiettivo di recupero del 35% entro il 31 Dicembre 1999.

5. I rifiuti sono poi classificati in base alla loro provenienza e cioè “Rifiuti Urbani”, provenienti da Utenze domestiche, mentre “Rifiuti Speciali Assimilabili” sono ancora gli stessi, anche se di composizione diversa, provenienti da, attività produttive, commerciali, servizio, attività agricole.

6. In questo Regolamento, a causa degli argomenti trattati, compaiono molti vocaboli per “addetti ai lavori”. Per facilitare la lettura sono stati raccolti e definiti nel Titolo 2 appositamente dedicato. Ragioni di “presentazione” impongono tuttavia che alcuni di essi vengano utilizzati prima di essere definiti..

 

Art. 4 Obiettivi della raccolta differenziata

1. In relazione ai flussi di raccolta, individuati dal precedente articolo, e agli obiettivi previsti sia dall’OPCM 2560 /97 che dal D.Lgs n.22197 di seguito sono riportati gli obiettivi previsti alle scadenze

del31.12.99.

frazione merceologica %attuali %da recuperare %da recuperare al 31/12/99

Carta e cartone 23,23 65 15,1

Plastica 11 45 5

Vetri 5,6 45 2,5

Metalli 3,26 35 1,1

Umido 33 35 11,5

Tot. 35,2

2. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, si punterà principalmente, nella prima fase sull’organizzazione della raccolta “porta a porta”, e sul recupero degli imballaggi cartacei ,successivamente con la realizzazione dell’impianto di selezione del secco, sulla raccolta multimateriale, e nell’ultima fase, con la prevista realizzazione dell’impianto di compostaggio sulla frazione umida, sia essa organica che verde.

 

Art. 5 Organizzazione del Documento

E’ costituito da 8 Titoli, ciascuno dei quali riferito ad una parte, per quanto possibile omogenea, dell’ intero Documento.

Titolo I. Contiene tutte le premesse, scopi e precisazioni del caso. Vengono definiti gli obblighi dell’ Utente e dell’ Ente Gestore e posti alcuni vincoli (Risistemazione. viaria e Nuove costruzioni) per creare le condizioni affinché il Conferimento e Raccolta differenziata diventino normale prassi.

Titolo II. il interamente dedicato alle definizione e alla classificazione dei rifiuti.

Titolo III. Fissa i criteri in base ai quali i rifiuti prodotti da Attività non domestiche e pertanto, in linea di principio, classificati “Speciali”, possono essere “Assimilati” ai Rifiuti Urbani e come tali trattati ai fini del Conferimento, Raccolta, Smaltimento e/o Recupero ed Applicazione della relativa Tariffa.

Titolo IV. Il Conferimento dei Rifiuti sia esso indifferenziato che “differenziato” è Sicuramente a carico degli Utenti, ma gli obblighi che ne derivano riguardano tanto gli Utenti quanto I’ Ente Gestore che sarà chiamato a predisporre un adeguato sistema di conferimento rispettando limiti e divieti di varia natura.

Titolo V. Sono previste diverse modalità di Raccolta differenziata dei rifiuti: per punti di raccolta con la predisposizione di Isole Ecologiche, con il Porta a Porta, su chiamata. Viene richiesto al’ Ente Gestore di “registrare” i quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi inviati alle diverse destinazioni (riciclo, discarica, impianti .vari) suddivisi per “flussi distinti”. E’ richiesta anche la

“Ouadratura” ossia i totali dei rifiuti raccolti e avviati al recupero o smaltimento devono coincidere, a meno di eventuali quantità temporaneamente stoccate.

Titolo VI. Riguarda la gestione integrale dei Rifiuti in riferimento alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

Titolo VII. Riguarda la Nettezza Urbana intesa come Spazzamento delle strade e luoghi pubblici all’aperto e si divide in due parti: la prima rivolta agli Abitanti, laseconda all’ Ente Gestore in quanto incaricato del Servizio di Nettezza Urbana.

Titolo VIII. Vigilanza e sanzioni per i trasgressori in quanto Utenti, mentre per quanto concerne l’Ente Gestore, diverso dal Comune, è demandata al Capitolato.

 

Art. 6 Scopo del Regolamento

1. Disciplinare le modalità di espletamento delle attività inerenti il Conferimento, Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati nel territorio dei Comuni appartenenti al Consorzio SA4. Il termine smaltimento sta ad indicare la destinazione dei rifiuti sia nel caso in cui finiscano in discarica FORSU, che al termodistruttore RDF.

2. Disciplinare le modalità di espletamento delle operazioni di Nettezza Urbana del territorio comunale con trasporto e smaltimento dei Rifiuti (Rifiuti Esterni) che ne derivano.

3. Determinare il perseguimento degli obiettivi indicati dall’ Art. 2 del presente Regolamento, fissando obblighi per chi produce, raccoglie, trasporta o tratti rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.

 

Art. 7 Campo di Applicazione

1. Tutti i Rifiuti prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha 1’ obbligo della Raccolta, trasporto Recupero e Smaltimento: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, Rifiuti Urbani Esterni.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonché, in quanto disciplinati

da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola;

d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d’impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni.

e) Le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

c) i materiali non pericolosi che derivano dalle attività di scavo.

 

Art. 8 Forma di Gestione e Principi ispiratori

1. Il Comune di OLIVETO CITRA esercita il regime di privativa ai sensi del presente Regolarnento direttanente e attraverso forme di gestione piu’ economiche e vantaggiose oppure, se si rendesse necessario, attraverso il Consorzio Smaltimento Rifiuti SA3 di cui è l’Ente Locale costituente.

2. La eventuale gestione del ciclo integrato o di singoli servizi dei rifiuti al Consorzio Sa3 avverra’ d’intesa con il Comune, qualora lo richiedesse, solo quando il Consorzio avrà le capacita organizzative di gestione.

 

Art. 9 Divieti ed Obblighi per i Produttori di Rifiuti Urbani.

I. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani sono utenti del Servizio Comunale e pertanto soggetti alla relativa Tariffa Comunale rapportata alle superfici di produzione ed alle produttività specifiche statisticamente rilevate.

2. Non è ammessa la facoltà di richiedere 1’ esclusione dal Servizio ordinario né quella di chiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune, stipulando apposita convenzione che preveda il pagamento di tariffa rapportata esclusivamente ai quantitativi rifiuto conferiti.

Gli utenti sono tenuti ad agevolare e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio Comportamento il lavoro degli Addetti al Servizio di raccolta.

4. E’ ‘obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate. E’ pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata nei cassonetti predisposti per la raccolta di Rifiuti misti.

5. Sono previste, le seguenti raccolte differenziate: vetro, carta, plastica, alluminio, Rup (diversi tipi), Rui (diversi tipi), pertanto nessun oggetto o materiale appartenente a dette categorie di rifiuti potrà conferito a contenitori diversi da quello al quale è destinato.

6. Il Comune, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può stabilire dei premi e/o incentivi per gli Utenti che dimostrino una continua e attenta partecipazione alle attività di recupero di materiale da destinare al riciclo.

 

Art. 10 Divieto di abbandono

1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 109 e 110, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il sindaco dispone con, ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

 

Art 11. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 28del D. lgs n.22197 qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2 di detto decreto ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 110, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2 (D.Lgs n.22/97)

 

Art. 12 Attivazione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati

1. Nel rispetto dei precedenti Art. 2 e 3 il Comune definisce le categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta Differenziata e le aree d’intervento.

2. Alla data di approvazione del presente Regolamento risultano in atto le seguenti Raccolte Differenziate: plastica, vetro, carta, pile esauste, farmaci scaduti, lattine e batterie esauste.

3 . Il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio.

4. Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private é vietata 1’attivazione di iniziative di Raccolta Differenziata se non preliminarmente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

5. E’ vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatorio per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

 

Art. 13. Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici

In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno:

1. Essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei Rifiuti, tenendo conto delle esigenze, dovute alla Raccolta Differenziata, della densità abitativa dell’area, delle caratteristiche del territorio ed delle modalità di esecuzione del servizio.

2. La capacità minima dei contenitori, in relazione alla tipologia e quantità dei Rifiuti da accogliere viene determinata in ragione della produzione di rifiuti delle località servite.

 

Art. 14 Nuove costruzioni, rifacimenti, ristrutturazioni.

1. Dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati sia nel caso di abitazioni che di uffici o comunque di superficie produttrici di rifiuti, gli spazi per la sistemazione di eventuali contenitori condominiali se previsti nella pianificazione dell’Ente Gestore.

 

Art. 15 Informazione, Pubblicizzazione

1. Il Comune, attraverso brevi comunicazioni a tutti i Contribuenti, organizzerà campagne di

informazione e sensibilizzazione, al fine di far conoscere:

1a. Tipi di Raccolte Differenziate in atto ed in programma, ubicazione dei Punti di raccolta e delle Isole Ecologiche, orari di apertura, modalità di conferimento.

1b. Quantitativi di materiali raccolti, loro destinazioni, obiettivi, vantaggi ed esigenze di collaborazione dei Cittadini.

1c. Conoscenza del Regolamento sia per la parte Tecnica che Tributaria e conoscenza del “Capitolato”.

1d. Modi di segnalare fatti di malcostume concernenti la gestione dei Rifiuti

1e. Tutte le informazioni “grezze” disponibili su Internet e loro giusta interpretazione.

 

Art. 16 Estensione territoriale dei Servizi

1. I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei Servizi di cui all’Art. 15, sono definiti con 1’ obbiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruirne, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell’ Ente Gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del Servizio e gestione globale della Tariffa Comunale sui Rifiuti.

2. Il Servizio.e pertanto garantito:

2a. In tutta 1’ area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni compresi i centri commerciali e produttivi integrati)

2b. In tutte le altre zone del territorio comunale comprese nel perimetro di espletamento del servizio riportato in cartografia allegata

3. Si intendono altresì coperti dal pubblico Servizio gli edifici abitativi dei quali risulta effettivamente all’interno dell’area entro la quale il Servizio stesso e espletato, anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso pubblico).

4. La ubicazione dei punti di raccolta e della isola ecologica sono riportati nella planimetria del-

l’Allegato 1.

 

Art.17 omissis

 

Art. 18 Catasto dei rifiuti

I comuni, o loro consorzi ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste:

della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

 

Art. 19 Registri di carico e scarico

1. Il Comune ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

2. Il registro deve, inoltre, contenere:

a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

2.I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

 

Art. 20 Ordinanze Contingibili ed Urgenti (art. 13 D.lgs n.22197)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l’ambiente, dandone comunicazione entro tre giorni dall’emissione al Ministero dell’ambiente e della sanità ed hanno efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che le esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

Qualora ricorrano comprovate necessita’, il sindaco d’intesa con il Presidente della Regione Campania, e con il Ministro dell’ambiente, può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche per i predetti termini.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell‘Ambiente alla Commissione dell’Unione Europea.

 

Art. 21 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee stabilite con decreto Ministeriale, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, all’Ente Gestore, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a) , deve essere data comunicazione al comune all’Ente Gestore ,alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché all’Ente Gestore, alla Provincia ed alla Regione.

3. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L’autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l’esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un’area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

5. Qualora la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l’autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l’adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l’impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l’utilizzo dell’area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6. L’autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature

necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.

7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c) è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente ~ e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L’onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.

11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi~4 e 6. L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

 

Titolo 2

Definizioni e classificazione dei rifiuti

 

Art. 22. definizioni

Le definizioni che seguono sono ricavate dalla corrente letteratura e normativa specializzata sull’argomento e sono qui riportate per fare in modo che I’ accezione dei termini sia la stessa per chi ha scritto e chi leggerà questo documento.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

Smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B (Dlgs 22/97);

Recupero: le operazioni previste nell’allegato C (Dlgs 22/97);

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;

Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

Combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Detenzione iniziale:. funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.

Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato

Piazzola: Zona non recintata e non presidiata dotata dei Contenitori per il conferimento dei Rifiuti sia indifferenziatì che differenziati e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli Ingombranti.

Contentore: Le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di “Contenitori” intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore, eventualmente dotati dei necessari dispositivo di sicurezza quali chiusura ermetica, tenuta stagna etc.

Isola Ecologica: Zona recintata e presidiata nell’orario di apertura, dotata dei necessari Contenitori, per il Conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti: Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, Rui (diversi tipi), Rup(diversi tipi).

Raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall’Ente Gestore e/o con l’Amministrazione Comunale.

Raccolta per punti: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti da cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati allo scopo di facilitare agli Utenti il conferimento di detti Rifiuti.

Raccolta su chiamata: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento ai contenitori stradali, concordata preventivamente dall’Utente con 1’ Ente Gestore.

Spazzamento: dei Rifiuti Urbani Esterni cosi come definiti all’Art, 18, comma 9 operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all’asporto.

Trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino a gli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo.

Valorizzazione: Ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti: Pressatura in balle, Pellettizzazione etc.

Piattaforma autorizzata: Area attrezzata per il trattamento (inertizzazione, incenerimento etc) di Rifiuti Urbani Pericolosi e Tossici-nocivi, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Discarica: impianto di interramento controllato dei rifiuti, per la definitiva collocazione degli stessi. Sono previste diverse categorie di discariche a seconda della pericolosità del rifiuto da ospitare. Per i Rifiuti Solidi Urbani si prevede una discarica di “Prima Categoria”.

Art. 23 Classificazione dei Rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g)D.Lgs 65 n° 22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d)i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del Dlgs 22/97.

Titolo III

Assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani

Art. 24 Assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche

I rifiuti prodotti da attività non domestiche, classificati come “speciali” e prodotti dalle attività economiche indicate al numero 1., punto 1.1.1.Lettera “a” della deliberazione del 27 luglio 1984 del comitato Interministeriale di cui agli artt. 2(1, 2, 3, 4, e 5) e articolo 5 del DPR 10.09 1982 numero 915 , nonche gli accessori per l’informatica, sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Art. 25 Norme di esclusione.

1. Sono esclusi dall’assimilazione i Rifiuti Speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di la Categoria, oltre, naturalmente, ai rifiuti pericolosi.

2. Sono esclusi dall’assimilazione i Rifiuti Speciali provenienti da cicli produttivi, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i Rifiuti Urbani, ma in peso o volume tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell’Ente Gestore.

3. Vengono inoltre esclusi i Rifiuti Speciali che richiedono un servizio di raccolta con frequenza superiore a quella giornaliera.

4.Non possono infine essere assimilatili quei Rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal servizio di svuotamento e trasporto rifiuti:

6a.materiali non aventi consistenza solida

6b.materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati.

6c.materiali fortemente maleodoranti.

6d.materiali eccessivamente polverulenti.

Ulteriori norme di esclusione, così come la modifica di quelli elencati, possono essere definiti dal Amministrazione Comunale.

Art.26 Tassazione delle superfici di formazione di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.

1. Alle superfici di formazione dei Rifiuti Speciali assimilabili agli Urbani, ai sensi dei criteri suindicati, viene applicata la Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento (Regolamento per 1’ applicazione della Tariffa sui Rifiuti).

2. Per contro e garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso I’ ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell’Ente Gestore

3. E’ vietata la sottoscrizione di contratti con ditte esterne di raccolta e smaltimento di rifiuti rispondenti ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilabilità agli urbani.

Titolo IV

Sistemi di Raccolta

Art 27. Premessa

L’attuale conferimento dei rifiuti avviene nella quasi totalità’ dei quantitativi, in maniera indifferenziata attraverso punti di conferimento con cassonetti da litri 1100 e posizionati lungo le strade. In linea con gli obiettivi di recupero previsti dal D.lgs n.22/97 e l’OPCM n.2560/97 ed il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania, i punti di raccolta attualmente presenti saranno integrati progressivamente da punti di raccolta, isole ecologiche e da eventuali servizi di “porta a porta” fino al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall OPCM 2560/97, ovvero:

il 35 % minimo entro il 31.12.99

Art.28. Sistema di raccolta per “punti di raccolta” (PC).

1. Per punti di raccolta si intendono le aree diffuse sul territorio Comunale dove ubicare i contenitori e/o campane stradali che fungeranno per l’utenza da centro di conferimento del materiale raccolto in forma differenziata.

2. Tali contenitori e campane avranno volumi differenti in ragione delle singole tipologie di materiale da raccogliere e di utenze da servire.

3. Tale forma di raccolta sarà attuata per le seguenti frazioni:

a) frazione multimateriale secca (ad attivazione del centro di selezione del secco)

b) frazione umida (solo ad attivazione di impianto di compostaggio)

c) carta

d) rifiuti urbani pericolosi

d) rifiuti misti

4. Fino all’attivazione dell’impianto di selezione del secco, la raccolta delle frazioni secche, avverrà con contenitori monomateriali..

5. I diversi contenitori saranno posizionati su strada, in apposite piazzole, o presso negozi, o scuole, esercizi secondo l’allegato schema di distribuzione dei cassonetti (allegato2).

Art. 29. Posizionamento dei contenitori su strada.

I . I contenitori devono essere dislocati in apposite “Piazzole”, cioè spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire 1’igienicità, 1’agevolezza delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché 1’armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano..

2.Nell’allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche.

3. Ulteriori disposizioni di natura prevalentemente tecnica dovranno essere definite nell’apposito Capitolato di Appalto.

4. I contenitori devono essere collocati, di regola, in area pubblica, secondo un piano di posizionamento corredato di mappa, da questo predisposto ed approvato dal Sindaco o dall’Assessorato di competenza.

5. La localizzazione dei suddetti contenitori é eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio, e in relazione alla distribuzione dell’utenza e alla stima delle quantità prodotte e comunque per le frazioni da raccoglitore in maniera differenziata.

Art.30. Divieti circa la Collocazione dei Contenitori su strada.

1. Divieti di collocazione da rispettare come da Codice della Strada entrato in vigore a Gennaio 1993-

1a. Entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, semafori

1b. Entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) presso, passi carrabili

1c. Nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

2. Divieti di Collocazione nel rispetto dei criteri di igiene. Va rispettata una distanza di almeno 5 metri da:

2a. Finestre ubicate al piano terra o seminterrati

2b. Ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti)

2c. Farmacie

3. Divieti di collocazione nel rispetto dei criteri di sicurezza:

3a. Distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre fonti di materiale inflammabile

3b. Distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell’energia elettrica e dalle centraline telefoniche. Consultare all’uopo la specifica normativa.

4. Si evidenziano inoltre altri elementi da considerare che necessitano di decisioni da concordare con l’amministrazione e le Istituzioni preposte. Ad esempio:

4a. Evitare strade di difficile transito per condizioni e dimensioni (strade senza sbocco).

4b. Rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale o ambientale quali monumenti, palazzi storici, musei, eventuali zone archeologiche.

Art..31. Contenitori Dedicati

1. L’Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all’interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

la. Zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione degli stessi in aree pubbliche

lb.I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dall’Ente Gestore e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso Ente quando divengano di uso incompatibile a causa di modifiche organizzativi del Servizio o perché deteriorati od obsoleti.

2. L’Ente Gestore ha 1’ obbligo di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all’interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

2a.In caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagevole l’immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.

2b.In caso di produzioni di Rifiuti in quantità tali per cui l’immissione degli stessi nei contenitori collocati in, area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento.

Nei casi previsti dal presente comma, i mezzi addetti alla raccolta saranno sollevati da ogni responsabilità in caso di danno arrecato in area privata.

Art.32.Cassonetto Condominiale

1. Per “Cassonetti condominiali” si intendono i contenitori ubicati presso i condimini al fine di consentire la raccolta del materiale differenziato nei centri storici, ovvero nelle zone ad elevata conurbazione e comunque in tutti quei casi dove é possibile reperire aree idonee per ubicare i punti di raccolta coma sopra definiti.

2. I cassetti condominiali, avranno una capacita’ minima di 240 lt e saranno adibiti alla raccolta multimateriale e/o monomateriale.

Art. 33 Isola Ecologica (IE)

1. L’Isola Ecologica dovrà essere accessibile al pubblico, prevedendo quando necessario appositi percorsi, e sarà dotata di sistemi di controllo e sorveglianza durante l’orario di apertura, rappresentando la struttura di conferimento “dedicata” per quelle frazioni che, per problemi di sicurezza, igiene o dimensione non possono essere capillarmente raccolti.

2. L’Isola Ecologica dovrà essere attrezzata a ricevere e stoccare almeno le seguenti tipologie di materiali:

- Polistirolo espanso ed altri materiali espansi;

- pile e batterie

- batterie al piombo e rifiuti piombosi;

-prodotti e contenitori etichettati T e/o F;

-lampade a scarico e tubi catodici;

-rifiuti ingombranti;

-residui vegetali;

- pneumatici;

-altri rifiuti pericolosi.

3 L’Isola Ecologica dovrà essere attrezzata con contenitori specifici e strutturati in modo tale da poter stoccare, in sicurezza, soprattutto i rifiuti pericolosi che verranno consegnati; dovranno inoltre essere presenti serbatoi per contenere gli oli usati e quelli esausti, conferite dai cittadini ad integrazione della rete di raccolta già effettuata dai consorzi obbligatori.

4. L’Isola Ecologica deve essere recintata e custodita nelle ore di apertura al fine di evitare conferimenti abusivi.

Art.34 Composters privati.

I contribuenti, con abitazione e giardino potranno, attraverso convenzione con l’ente Gestore dotarsi di, un “Composter” per la trasformazione dei Rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost).Questa possibilità viene altresì estesa ai “Condomini” con annessa area verde” che intendono aderire all’iniziativa.

Art. 35 Raccolta “Porta a Porta”.

Previa approvazione di programmi di raccolta “porta a porta” comprendente tempi e modalità di esecuzione del servizio, il Comune, può attivare il servizio di raccolta a domicilio dei diversi “flussi” di materiali derivanti dai Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati.

 

TITOLO V

Conferimento

Art.36 Conferimento della “Frazione secca” (Vetro, Plastica,Alluminio, metalli)

1. Tale conferimento dovrà avvenire in cassonetti per il multimateriale secco o separatamente negli appositi contenitori monomateriali, ove presenti, situati in aree-pubbliche e/o presso utenze specifiche (Chioschi, bar etc).

2. Le frazioni secche ingombranti (bottiglie di plastica, lattine, etc.) dovranno essere preventivamente schiacciate prima del loro conferimento.

3. Il conferimento della frazione multimateriale secca dovra’ avvenire in sacchettitrasparenti per permettere un miglior controllo di qualita’.

4. Sono da ritenersi Rifiuti secchi destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali Assimilati poiché, per loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al precedente comma 1.

5 Il Comune potrà decidere, sentito 1’ Assessore competente, di modificare i criteri di separazione anche in relazione alle attrezzature disponibili: lattine alluminio e vetro negli stessi contenitori etc.

6 . Previa approvazione di apposito programma, potranno essere attivati sistemi di conferimento di dette frazioni con il sistema “porta a porta”.

Art.37 Conferimento del materiale riciclabile: carta

Tale tipologia di materiale dovrà essere conferita separatamente dagli altri flussi di

1. materiale, per permetterne una resa maggiore ai fini qualitativi e quantitativi. Esigenze legate a problemi gestionali, potranno variare tale sistema di conferimento, associando tale frazioni a quelle secche o a quelle umide.

2. Previa approvazione di apposito programma , potranno essere attivati sistemi di conferimento di detta frazione con il sistema “porta a porta”.

Art.38 “Conferimento della frazione umida”

1. Il “Progetto di Piano” di cui all’ Art. 3, comma 1, prevede che in tempi molto brevi detti rifiuti non possano più essere smaltiti in discarica bensì debbano essere conferiti agli impianti di compostaggio.

2. L’ Amministrazione Comunale si aggiornerà in continuazione circa nuovi sviluppi e possibilità di conferire dette frazioni provvedendo, nel caso, ad attivare il relativo Servizio di raccolta con gli appositi cassonetti.

3. All’attivazione del Servizio i Rifiuti Organici dovranno essere conferiti a cura del Produttore in appositi cassonetti o contenitori. In tali contenitori dovranno essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica ben chiusi in sacchi a perdere di materiale cartaceo o biodegradabile.

4. Il conferimento di potature e sfalci sarà consentito per modiche quantità pro-capite.

Le quantità eccedenti dovranno essere conferite alle Isole Ecologiche o direttamente agli

Impianti di Compostaggio.

5. In assenza di impianto di compostaggio, le frazioni umide, potranno essere confe-rite nei

Composter previa autorizzazione da parte del Comune, o in alternativa nei cassonetti dei

rifiuti misti.

6. Ulteriori norme verranno dettate in futuro, al momento della effettiva messa in posa dei contenitori e funzionamento della raccolta

i e funzionamento della raccolta

Art.38 Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

I Rup, cosi sono quelli compresi nell’allegato D del Dlgs n.22/97, e sono oggetto di conferimento separato. Tra quelli più familiari elenchiamo:

1 a. Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” (Tossico) e/o

“F” (infiammabile). Vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori.

Bombolette spray di ogni tipo.

1 b. Oli minerali, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori.

1 c. Oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti.

1 d. Siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del

territorio comunale.

1 e. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

1 f Pile

1 g. Batterie

1 h. Lampade a scarica (neon) e tubi catodici

1 i. Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

2. Modalità di conferimento. E’ tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti dedicati alle raccolte differenziate delle frazioni secche o umide, e comunque in qualsiasi contenitore di rifiuti urbani o assimilati agli urbani non pericolosi.

3. Tutti i Rifiuti Urbani Pericolosi devono essere conferiti nei contenitori specifici presso punti di raccolta o nelle Isole Ecologiche attrezzate, al momento della effettiva posa dei contenitori e funzionamento della raccolta .

Art. 39 Conferimento della frazione mista

Come noto i Rifiuti misti costituiscono tutt’oggi la maggior parte, in volume e peso, dei Rifiuti Urbani. Il loro Conferimento avverrà nei punti predisposti per la raccolta stradale predisposti.

Art.40 Conferimento dei beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti nelle Isole Ecologiche

2. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d’aria.

Art.41 Conferimento dei Rifiuti Urbani Ingombranti.

1. Il conferimento dei Rifiuti ingombranti diversi dai beni durevoli elencati in pre-cedenza dovranno essere conferiti nei punti di raccolta organizzati e pubblicizzati di volta in volta e/o nelle Isole Ecologiche attrezzate.

2. I Rifiuti Ingombranti non possono essere lasciati nelle

piazzole dei contenitori per Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati

3. Se i Rifiuti, di cui trattasi, sono costituiti da potatura e sfalcio di giardini e simili devono essere conferiti in sacchi del peso massimo di 10 kg.

4. E’ vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art.42 Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati

Il Conferimento dei Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani avviene nel rispetto degli art. 36…38 del presente Titolo, ai quali si aggiungono le seguenti regole:

1.I materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificati come Assimilati ai sensi del precedente Titolo III rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.

2. I rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi in sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità devono essere ridotti da119 utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.

3. I quantitativi di rifiuti Assimilati conferiti nei cassonetti stradali non devono in alcun modo compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica, non devono pertanto essere conferiti quantitativi di Rifiuti Assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive

Art..43 Obblighi dell’Utente

1. La detenzione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve avvenire esclusivamente all’interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Ancora il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda del Cassonetto di destinazione in conformità con le disposizioni riguardanti la Raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. E’ fatto divieto agli Utenti di lasciare, anche temporaneamente, il sacchetto dei Rifiuti sui pianerottoli o scale o comunque locali ad uso condominiale. Pertanto detti rifiuti devono passare direttamente dal luogo in cui vengono prodotti ed accumulati al luogo di conferimento senza soste intermedie.

3. Il conferimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall’Ente Gestore.

4. Qualora il conferimento avvenga nei Cassonetti, gli imballaggi voluminosi da utenza domestica, devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, e gli Utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenirne la dispersione. Gli Utenti devono assicurarsi che, dopo l’introduzione dei’ propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso.

5. I residui di potatura, sfalci, fogliame e ramaglie di giardini, orti e/o aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere conferiti nei seguenti termini:

5a.Conferimento nei cassonetti dell’umido alle ”Isole Ecologiche” quando si tratta di grandi quantitativi, avendo cura di avvolgerli in involucri protettivi che impediscano la dispersione ed il trasporto eolico. Sono esclusi per tali conferimenti i giorni festivi e ad essi immediatamente precedenti o successivi anche se infrasettimanali.

5b.Immissione nei contenitori per Rifiuti misti qualora non sia attivo un centro di compostaggio nell’ambito dell’ATOS di appartenenza e comunque per piccole quantità.

5c.Immissione ili composters familiari, preventivamente autorizzati dal Comune.

6.Ciascuna “frazione” di Rifiuto dovrà essere conferita “solo” al contenitore ad essa predisposto. In particolare non possono essere conferiti, mescolati agli altri “flussi” sia in cassonetti che in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Tossici e Nocivi, Rifiuti Speciali non assimilati a Sostanze liquide, materiali metallici e non che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

7. E’ vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale motivata richiesta in tal senso. I cassonetti devono essere rinchiusi dopo I’ uso. E’ vietato affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura e dimensioni (manifesti, adesivi), fatto salvo quanto eventualmente disposto ed autorizzato dall’Ente Gestore.

Altre tipologie di conferimento

Art. 44 Conferimento Rifiuti Speciali Assimilati da Grandi Utenze

Le “Grandi Utenze”, quando ‘produttrici di “Assimilati, sicuramente necessitano di “Contenitori dedicati”, pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

Art.45 Rifiuti cimiteriali

1.Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

2.Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R.285/90 “Regolamento di polizia mortuaria”, alla circolare del Ministero della Sanità n0 24 del 24/06/93 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

3.I rifiuti prodotti all’interno del cimitero derivano da:

a) Ordinaria attività cimiteriale;

b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma i sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all’interno o all’esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

5. In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

6.Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso, i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti.

7.La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell’art.52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

Art.46 Rifiuti inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell’art.7, 3° comma, lett. b) del D.Lgs.22/97, nel comma i del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27/711984, vale a dire:

a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;

b) gli sfridi di materiali da costruzione;

c) i materiali ceramici cotti;

d) i vetri di tutti i tipi;

e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2.Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne o come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche di 2° categoria di tipo A, autorizzate.

Art.47 Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depura-zione degli affluenti

1.Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell’atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.

2.Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell’impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della legge 319/1976 successive modificazioni della normativa regionale, delle deliberazioni dell’autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

3.Residui derivanti dall’attività di depurazione delle acque di scarico urbane ( materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero ). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/92.

Art.48 Conferimento dei Rifiuti Speciali non assimilabili.

1.I produttori di Rifiuti Speciali non assimilatili hanno I’ obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani ed Assimilati.

2. I1 Produttore ha 1’ obbligo di notificare al Comune gli estremi della Ditta incaricata dello smaltimento. Qgni fase dello smaltimento dei Rifiuti Speciali Pericolosi dev’essere autorizzata dall’Ente Regionale.

3.I1 Comune ha facoltà di richiedere ai Produttori di esibire le convenzioni stipulate e, la documentazione comprovante I’ effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta. -

Art.49 Conferimento dei veicoli a motore.

1.Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del DLgs n.22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva a centri di cui al comma i qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

3.I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 50 Conferimento degli olii e grassi vegetali ed animali.

1.La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti é assicurato dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;

2.Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal D.Lgs n.22/97, il Consorzio nazionale può nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l’assolvimento degli obblighi medesimi.

3.L’Ente gestore a seguito di convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede ad attrezzare di appositi contenitori le Isole Ecologiche.

Art.51 Conferimento dei beni in polietilene

1.La raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene e’ assicurata dal Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

2.L’Ente gestore a seguito di convenzione con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene provvede ad attrezzare di appositi contenitori le Isole Ecologiche.

Imballaggi

Art.52 Definizioni

1.Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:

a) Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione la loro consegna dal produttore o all’utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;

c)Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d)Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

a) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs.22/97 esclusi i residui della produzione;

b) Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97 g).

c) Prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post-consumo;

d) Riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

e) Riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso i riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

f) Recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previ-ste dall’allegato C al D.Lgs. 22/97;

g) Recupero di energia: l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

h)Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusioni dell’interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

i) Smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all’allegato B al D.Lgs 22/97;

j) Operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

k) Produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

1) Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

m) Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142, o loro concessionari;

n) Consumatore: l’utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

o) Accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche com-petenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 22/97;

Art. 53 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a’ ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;

2. I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo “chi inquina paga” per cui e obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;

3 I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti;

4.1 produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;

5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all’obbligo del ritiro, i produttori possono;

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;

c) mettere in atto un sistema cauzionale sull’imballaggio per incentivarne la restituzione;

6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all’art. 40 del D.Lgs.

22/1997 devono dimostrare all’Osservatorio di cui all’art.26 dello stesso D.Lgs., entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:

a)adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

b)avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

c )garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro eulle sue relative possibilità.

8.1 produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui al-l’art.41 del D.Lgs 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’art. 42 del D.Lgs.22/97.

9.Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’art. 40- del D.Lgs.22/97, sono tenuti a presentare all’osservatorio sui rifiuti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 22/97-una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

10.I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all’art 40 del D.Lgs. 22/97, fatti salvi l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.54 del D.Lgs. 22/97.

11.Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art.54 Modello unico dichiarazione ambientale per gli imballaggi.

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70(MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all’anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

 

Titolo VI

Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento

Art.55 Premessa

1. L’Arnrninistrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione.

Art .56 Modalità di raccolta dei cassonetti per punti di raccolta

Dall ‘ Art. 3 Sono previsti i seguenti tipi di raccolta in relazione ai “.flussi distinti” anticipati ed elencati all’Art. 8, comma 3:

1.Frazione secca

1a. Cassonetti multimateriali della frazione secca: frequenza in relazione alle esigenze di svuotamento ad ogni riempimento.

lb. Cassonetti monomateriali della frazione secca: frequenza in relazione alle esigenze di svuotamento, ad ogni riempimento.

2.Frazione carta.

2a Cassonetti della frazione carta: frequenza in relazione alle esigenze di svuotamento, ad ogni riempimento.

3. Frazione umida

3a.Cassonetti della frazione umida organica: frequenza giornaliera.

3b. Cassonetti della frazione verde (IE): a riempimento dei cassonetti.

4.Frazione mista

Cassonetti della frazione mista: frequenza giornaliera o nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie in relazione al tempo di riempimento dei cassonetti.

5. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

5a. Si assumerà qui, quale criterio per definire la frequenza di raccolta, la giusta preoccupazione che tali contenitori, specie quelli non custoditi, debbano essere controllati almeno mensilmente, e questa sarà adottata per tutti i Rup, in prima istanza, come frequenza di raccolta.

5b. Per quanto concerne i contenitori collocati presso negozi ed utenze non domestiche in genere, gli orari di raccolta dovranno rientrare negli orari di apertura delle relative attività presso i quali gli stessi contenitori sono posizionati.

5c. I Rup verranno successivamente avviati alle piattaforme specializzate per il recupero dei materiali che é possibile rimettere in ciclo nonché inertizzazione e smaltimento finale di quanto rimane.

Art. 57 Modalita’ di raccolta dei cassonetti e dei cassoni nelle Isole Ecologiche.

Lo svuotamento dei cassonetti e dei cassoni scarrabili posti all’interno dell’isola Ecologica, verranno svuotati con frequenza legata alle necessita’ igienico sanitarie, e comunque a riempimento dei relativi contenitori.

Art. 58 Disposizioni di carattere generale

1. Il Servizio di raccolta dei Rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino.

2. Dovrà essere posta particolare cura nell’asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché per la nettezza del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta. Operazioni queste di competenza del personale preposto al servizio in parola, ogni qualvolta si effettua lo svuotamento di un contenitore.

3. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie, in modo che non possa derivarne nocumento alcuno alla salute pubblica.

4. Eventuali modifiche delle frequenze e numeri di contenitori potranno essere introdotte al fine di conciliare esigenze del Servizio ed aspettative dell’utenza e soprattutto in funzione della stagionalità.

Art.59 Orari di Raccolta

1. Orari e frequenze dei vari tipi di raccolta per i vari tipi rifiuti, fatta salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono regolati di volta in volta.

Art.60 Raccolta dei Rifiuti Ingombranti

Con riferimento alla raccolta degli ingombranti avverrà secondo le, seguenti modalità

1. Su chiamata da parte di utenze in genere(domestiche e non) all’avvenuta organizzazione del servizio.

2. Con conferimento diretto nell’isola ecologica a cura dell’utente.

3 I Rui verranno successivamente avviati ai centri di demolizione allo scopo di separare eventuali rifiuti tossici (oli, acidi, solventi etc.) o nocivi (gas freon, metalli pesanti etc.) e successivamente procedere al riciclaggio, recupero, smaltimento finale.

Art.61 Pesatura dei Rifiuti

1 I rifiuti raccolti sul territorio del Comune devono essere pesati ed i relativi dati resi disponibili per 1’ Utente, suddivisi per flussi:, Rifiuti secchi (vari tipi), Rup (vari tipi), Rui (vari tipi), Rifiuti misti Rifiuti Esterni.

2. Il peso potrà essere determinato nei luoghi di conferimento finale: Discarica, termodistruttore, Impianti di pressatura e selezione, Isole Ecologiche, etc.

Art. 62 Trasporto

1. Il trasporto dei Rifiuti dev’essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle norme igienico-sanitarie di.cui all’Art. 2 del Dlgs 22/97

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione etc per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

3. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata I’ emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

4. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattatori in vista dell’eventuale completamente del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali.

5. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzioni di rumori molesti.

Art.63 Destinazioni delle frazioni secche (Vetro, Lattine, Plastica, Metalli)

1. I Rifiuti in oggetto, risultano delle raccolte differenziate, prenderanno strade diverse a seconda del tipo di materiale, dell’utilizzo e/o tipo di trattamento che si intende fare.

Per il riciclaggio si ipotizzano le seguenti.destinazioni:

Vetro alle vetrerie, imballaggi al CONAI o impianti di riciclaggio, metalli alle fonderie acciaierie;

Per il recupero energetico, il termovalorizzatore.

2. L’Ente gestore sigla le relative convenzioni con i destinatari finali in relazione alla convenienza economica, stabilendo, procedure, tempi costi e/o ricavi.

Art.64 Destinazione della frazione riciclabile carta.

La carta proveniente da raccolta differenziata domestica, o quella da imballaggio secondario e terziario, conferita dai produttori verrà avviata al riciclaggio nelle cartiere.

Art. 65 Trattamento di valorizzazione previa selezione e pressatura.

Con disponibilità del centro di selezione e pressatura:

1. i “flussi della frazione secca”, raccolti negli appositi contenitori multimateriali e monomateriali o attraverso l’attivazione di raccolte “porta a porta”, verranno selezionati per tipologia di MPS o nell’ambito della stessa frazione merceologica, per caratteristiche di qualità (es. vetri per diversi colori). Il diverso materiale differenziato verrà sottoposto a trattamento di “valorizzazione” consistente nel rendere facilmente manipolabili (pressatura, pellettizzazione etc.) ai fini dello stoccaggio e trasporto, con I’ obiettivo di migliori opportunità di piazzamento dei materiali stessi sul mercato.

2. il “flusso della frazione carta” verrà, se economicamente vantaggioso, selezionata per tipologia di carta, e successivamente pressata per facilitarne il trasporto in cartiera

Art.66 Destinazione dei “Rifiuti misti”

1. Lo smaltimento dei Rifiuti misti, salvo casi specifici che dovessero presentarsi sarà effettuato attraverso propri mezzi e maestranze, ove è possibile, previo preselezione e pressatura qual’ora tale impianto sia stato realizzato, con invio in discarica controllata o presso il termodistruttore previsto nell’ATOS5 se realizzato.

2. Qualora tale rifiuto venisse suddiviso in MPS, FORSU ed RDF, come prospettato all’Art. 3, comma 3-3d, allora verrebbe destinata alla digestione anaerobica soltanto la parte non combustibile, mentre l’RDF verrebbe inviato all’impianto di recupero energetico previsto nell’ATOS5 e 1’ MPS al riciclaggio.

Art. 67 Destinazione rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti.

1. Rifiuti Urbani Pericolosi verranno destinati alle piattaforme specializzate, per la loro termodistruzione.

2. Rifiuti Urbani Ingombranti ai demolitori e/o aziende di recupero, riciclaggio.

3. I quantitativi e tipi di materiali per ciascuna delle destinazioni sopra elencate dovranno essere resi disponibili…………

Art. 68 Norme integrative circa le “destinazioni” dei Rifiuti

La scelta della “destinazione” avrà sempre presente 1’obiettivo del massimo risultato in termini di recupero sia materiale che energetico, e minimo impatto ambientale.

Art. 69 Smaltimento finale

1. Lo Smaltimento finale dei Rifiuti di cui al presente Regolamento avverrà a mezzo appositi impianti (Discariche controllate consortili, termodistruttori etc.) nell’osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

Art 70 Accesso agli Impianti di Trasferenza, selezione e smaltimento.

1. L’accesso alla discarica controllata consortile, agli impianti di trasferenza e di selezione, ai fini del conferimento dei rifiuti urbani e dei rispettivi “flussi” di cui all’art. 3, è riservato al personale ed ai mezzi dell’ Ente Gestore. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi dell’Ente Gestore, compatibilmente con le potenzialità del centro:

1a. Mezzi e personale dei servizi tecnologico manutentivi del Comune o di Ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di albe-rature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura.

lb. Vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi, che con-feriscano i rifiuti per conto di Aziende convenzionate con l’Ente Gestore.

lc. Mezzi di Ditte, Aziende ed Imprese produttrici di rifiuti Speciali che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con I’ Ente Gestore, abbiano assunto a proprio carico I’ onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l’obbligo di conferire esclusivamente Rifiuti di produzione propria.

ld. Mezzi di Ditte autorizzate al trasporto Rsu che conferiscono rifiuti pro-dotti all’interno di Condomini o Consorzi privati per i quali siano stati definiti con 1’Ente gestore convenzioni specifiche per la esecuzione del Servizio di Raccolta.

le. Destinatari di ordinanze finalizzate alla rimozione di rifiuti su aree private aperte all’ uso pubblico, o mezzi dell”Amministrazione Comunale o vettori autorizzati che abbiano direttamente provveduto al asporto di rifiuti abbandonati su aree pubbliche, previa applicazione delle condizioni economiche di consuetudine in danno del soggetto obbligato.

2. E’ fatto divieto ai privati Cittadini di conferire in proprio Rifiuti soggetti a raccolta differenziata (sfalci, vetro etc). Essi dovranno appoggiarsi alle Isole Ecologiche.

 

Titolo VI

Norme e Servizio di Nettezza Urbana

Art. 71 Premessa

Il presente Titolo tratta le Norme di Nettezza urbana dall’Art. 65 all’72 ed il relativo Servizio dall’Art. 73 al 112. La prima parte è rivolta essenzialmente agli Abitanti ed Utenti del territorio Comunale: la seconda riguarda l’Ente Gestore.

Art. 72 Divieti ed Obblighi degli utenti di Spazi Pubblici

E’ fatto divieto agli Utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per Rifiuti Urbani Esterni (cestini) o nei contenitori per Rifiuti Solidi Urbani a seconda della loro natura: misti, vetro, carta, plastica, lattine, Rup.

Art. 73 Cestini portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del] I e aree pubbliche o di pubblico uso, sono installati dal Comune appositi cestini a norma delle disposizioni emanate dall’Ufficio comunale competente (Arredo Urbano).

2. Detti cestini non potranno essere usati per il conferimento dei Rifiuti Urbani Interni.

3. E’ inoltre vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 74 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto.

2. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni dettate dall’Amministrazione Comunale, in materia di commercio ambulante.

3.Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel Titolo 4 (Conferimento dei Rifiuti) a proposito di Rifiuti Solidi Urbani e, se nel caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Art. 75 Aree occupate da Pubblici Esercizi, Spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area. pubblica o di uso pubblico, quali caffé, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rifiuti Solidi Urbani.

3. All’orario di chiusura I’ area dovrà risultare perfettamente ripulita.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante I’ uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell’afflusso di pubblico, che dell’eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni dei padiglioni

5. Ogni onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del Servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 76 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli

1.I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l’inquinamento e 1’impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti. il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza previa diffida al asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

4.Qualora i responsabili non provvedano e 1’ accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per 1’ ambiente e l’igiene pubblica, il Sindaco emette specifica ordinanza diffidando i soggetti interessati a provvedere alla bonifica.

5. Nel caso in cui essi non adempiano all’ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura del Comune che interverrà con modalità che saranno di volta in volta definite. I costi dell’intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari dell’ area od aree.

6. Ove i Tecnici dell’Asl ravvisino elementi di rischio per l’igiene pubblica e la salubrità ambientale, il Comune è tenuto all’intervento d’urgenza dietro richiesta del Servizio Igiene Pubblica dell’Asl, ferma restando la successiva disposizione con fermataria ad opera del Sindaco.

Art 77 Carico e scarico di merci e materiali e affissioni di manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, ovvero di affissioni di manifesti, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima.

2. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Art. 78 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni.

2.Dovranno in tal senso provvedere personalmente all’eliminazione ed all’asporto di escrementi solidi, oppure condurre 1’ animale, ove esistano, presso gli appositi spazi allestiti da1l’ Amministrazione Comunale.

Art. 79 Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Servizio di Polizia Municipale tenterà di accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l’identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni a suo carico previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, a raccogliere i rifiuti ed a conferirli nei modi previsti dal Regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.

3.Trascorso inutilmente tale termine, il Servizio Pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 80 Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, tenuto a pulire le aree pubblico o di uso pubblico che

eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2.Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal Servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall’Asl competente.

3.Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi Cittadino o gruppo di Cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo etc. su strade, piazze ed aree pubbliche sono tenuti a comunicare ali’ Ente Gestore con preavviso di almeno 7 giorni, la data di inizio dell’attività ed il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, ed a provvedere direttamente o, attraverso una convenzione con il Servizio alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l’uso.

4.Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

5.E’ obbligo dei titolari provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all interno dell’area di pertinenza, ed all’immissione dei rifiuti nei contenitori per Rifiuti Solidi Urbani collocati su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per Rifiuti Speciali messi disposizione attraverso la succitata convenzione.

5. Identico comportamento devono tenere i titolari di esercizi stagionali all’aperto, piscine, campeggi, sia per quanto attiene alla comunicazione della data di inizio attività che alle modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 81 Servizio di Nettezza Urbana

1. L’organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei Servizi di Nettezza Urbana è di competenza del Comune, il quale pertanto:

1a. Definisce le modalità di espletamento del Servizio in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell’intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali, turistiche presenti ed in genere dell’utilizzazione del territorio.

1b. Stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico, igienico-sanitarie e di qualità delle prestazioni

2.Il Servizio di Nettezza Urbana viene espletato nel rispetto dei principi generali del Dlgs n.22/97.

Art 82 Oggetto del Servizio

Il Servizio di nettezza Urbana comprende le seguenti operazioni:

1.Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze

2. Diserbaggi, opere da cantoniere

3. Pulizia, lavaggio aree mercatali

4. Pulizia cortili delle strutture comunali

5. Pulizia giardini, vasche, fontane, monumenti

6. Spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame

7. Pulizia interna ed esterna al Cimitero

8. Innaffiamento strade, piazze, vasi, fioriere, aiuole spartitraffico

9. Lavaggio portici, sottopassi

10. Pulizia, disinfezione latrine e vespasiano

11 Disinfestazioni

12. Pulizia griglie, spurgo pozzetti

13. Deaffissione manifesti, cancellazione scritte

14.. Ulteriori prestazioni

Art. 83 Pulizia Strade, Piazze.

1.Strade e piazze costituiscono il primo insieme di luoghi in cui opera il Servizio di Nettezza Urbana intesa essenzialmente come “spazzamento” sia manuale che meccanizzato. Sono compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico.

2. Rientrano nella, categoria i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali.

3.Sono altresì comprese le strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

4.Per il Servizio di spazzamento il Comune individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/omeccanizzato

5.Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei regolamenti di igiene e di polizia urbana comunali.

Art. 84 Spazzamento manuale

1. Si intende per spazzamento manuale l’intervento realizzato dal operatore ecologico, dotato di mezzo attrezzato per il trasferimento, a motore o manuale, di scopa, pattumiera etc., lungo strade, piazze, viali, vie del concentrico e delle frazioni nel ambito di una zona di lavoro. Esso consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno e quindi nel mantenere pulite tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico e le loro adiacenze dai rifiuti di qualsiasi tipo: spazzatura, sabbia, terriccio, detriti, ramaglie, foglie, erbacce, carogne di animali, escrementi, carta, involucri, sacchetti, materiali vari intorno ai contenitori.

2. Si intendono quali aree e spazi da mantenere puliti tutti quelli soggetti a pubblico transito, compresi marciapiedi, passaggi pedonali, portici nonché aiuole, aree verdi, spartitraffico, vasi, fioriere, rive etc.

Art. 85 Spazzamento meccanizzato

1. Sull’intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine che consentano 1’ intervento dei mezzi speciali utilizzati, sia sotto .il profilo dell’incidenza sul traffico, sia sotto il profilo della tipologia della pavimentazione stradale, dovrà essere realizzato un servizio di spazzamento stradale a mezzo delle apposite spazzatrici.

2. Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere realizzato avendo particolare riguardo a non procurare lesioni nella pavimentazione.

3. Particolare cura dovrà essere posta nel caso di strade cubettate per evitare che venga aspirata, insieme con la polvere, la sabbia che si trova in mezzo ai cubetti con la funzione di mantenerli saldi.

Art. 86 Cestini portarifiuti

I . Costituisce principio di riferimento nel]’ impostazione del servizio di Nettezza Urbana, il prevenire la formazione dello sporco sul suolo, mediante l’approntamento di un ampio numero di punti dotati di apposito cestino nel quale I’ utente possa facilmente liberarsi dei rifiuti al momento del loro formarsi.

2. Il Comune manterrà a disposizione del servizio i cestini e cestoni portarifiuti di sua proprietà già collocati, riservandosi di incrementarne il numero sia nelle zone in cui già esistono, sia dotando degli stessi cestini le zone che ancora non ne sono provviste

Art. 87 Diserbaggi, opere da cantoniere

1. Qualora lungo i margini stradali, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole si dovesse riscontrare la crescita di erbe infestanti il Comune dovrà provvedere al loro taglio regolare nonché alla loro rimozione per estirpazione ed al diserbo mediante I’ uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando, con l’adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocumento o danno a persone, animali, cose.

2. Nelle zone di spazzamento periferiche, dovrà essere espletato, in aggiunta al servizio di spazzamento manuale uno specifico servizio da cantoniere.

Art. 88 Pulizia, lavaggio aree mercatali

Le aree a mercato dell’intero Comune e le zone strettamente limitrofe devono essere riportate, al termine dei mercati, alle condizioni iniziali, evitando il formarsi di polvere, eliminando successivamente gli eventuali liquami presenti tramite lavaggio a lama d’acqua radente con additivazione di disinfettante autorizzato.

Art. 89 Pulizia Strutture Comunali

1. Dev’essere curata la pulizia di tutti i giardini pubblici e le aree verdi della Città compresi parchi gioco, parchi extraurbani con pronta eliminazione di qualsivoglia materiale, cartacce, involucri etc che deturpino 1’ ambiente.

2. Si provvederà inoltre alla pulizia delle vasche e fontane pubbliche ovunque presenti sul territorio comunale, evitando che si formino ed accumulino materiali capaci di ostacolare lo scarico delle acque.

Art. 90 Spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame

Dalle vie, strade, piazze suolo pubblico in genere, dovranno essere spazzate e raccolte fogliame e ramaglie con conseguente trasporto in discarica o impianto di compostaggio. In particolare dovranno essere effettuati gli immediati interventi necessari per evitare otturazioni e garantire lo scolo delle acque attraverso le feritoie delle griglie e caditoie stradali, ogni qualvolta la situazione lo richieda.

Art. 91 Pulizia area attorno al Cimitero

Dovrà essere curata una costante pulizia delle aree interne ed esterne al Cimitero da considerar-

si a tutti gli effetti zone per le quali effettuare il servizio di Nettezza Urbana.

Art. 92 Innaffiamento strade e piazze, vasi, fioriere, aiuole spartitraffico.

1.Il servizio di innaffiamento, finalizzato all’abbattimentp della polvere presente sul sedime stradale, verrà realizzato durante il periodo estivo con frequenza quindicinale nei mesi di giugno, luglio, agosto sulle strade, viali, vie e piazze del centro a maggior traffico veicolare.

2.Verranno altresì innaffiate, con frequenza settimanale, le aiuole ed aiuole spartitraffico, piante coltivate, vasi e fioriere facenti parte dell’arredo urbano.

Art. 93 Pulizla, disinfezione latrine

Su tutti gli orinatoi, latrine, gabinetti e toeiettes pubblici presenti nel Centro abitato, nonché sui muri abitualmente utilizzati in modo abusivo, dovrà. essere effettuato un particolare intervento igienico sanitario. L’intervento consiste in operazioni diverse di scrostatura, disotturazione, lavaggio, disinfezione sia dei locali sia degli scarichi. Una disinfezione particolare verrà operata con specifica attrezzatura mobile utilizzando appositi prodotti chimici preventivamente autorizzati da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 94 Disinfestazioni

Interventi di disinfestazione potranno rendersi necessari, in alcune zone della città, durante alcuni periodi dell’anno, particolarmente molestate da insetti: moscerini, pidocchi, scarafaggi etc. Altri interventi saranno relativi alla derattizzazione.

Art. 95 Spurgo pozzetti

1.Le griglie, caditoie, tombini, pozzetti stradali dell’intero territorio comunale dovranno essere tenuti puliti e sgombri da qualsivoglia rifiuto, detrito od ostacolo in genere, in modo da favorire il normale deflusso delle acque piovane.

2.La pulizia straordinaria, con il lavaggio e lo svuotamento completo e l’eliminazione dei detriti dovrà essere svolta una volta all’anno, prima della stagione invernale, utilizzando un apposito mezzo “espurgo pozzi”.

Art. 96 Deaffissioni di manifesti e cancellazione scritte

La rimozione dei manifesti affissi in luogo non consentito e la cancellazione di scritte dovrà essere realizzata con immediatezza su tutto il territorio comunale. Ciò avverrà a seguito di specifica verifica del caso e conseguente richiesta da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 97 Servizio pulizia per Fiere e manifestazioni

Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l’immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

Art. 98 Servizio antigelo e Servizio Neve

1.Il servizio antigelo consiste:

la. Spandimento di sabbia e/o sale o comunque criodratiche, ovunque il suolo (strade, marciapiedi e piazze), anche in assenza di nevicata si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio

1.b Disotturazione dei pozzetti gelati

2.Spartimento della neve

2a.Lo spartimento della neve sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade in modo da garantire il transito comodo, attenendosi comunque alle indicazioni dell’Ufficio tecnico comunale.

 

TITOLO VIII

CONTROLLI E SANZIONI

Art 99 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 100 Controlli

1. In attuazione al disposto dal d.P.R. n0 616 del 24/7/1997, art.104, comma 2 e dalla L. 142/910 e dall’art. 20 del D.Lgs. 22/97, art.7, le Province sono preposte alcontrollo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA..SS. LL., e della vigilanza ambientale svolta dagli Enti preposti.

3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all’art. 21 del D.Lgs. 22/97.

Art. 101 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi

con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n0 689 e successive modifiche.

Sanzioni

Art. 102 Abbandono di rifiuti

1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 37, comma i abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.

2. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 10, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui agli articoli 11, comma 3, e 21, comma1, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell’obbligo non eseguiti.

Art 103 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs n.22/97 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.Le pene di cui al comma i si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 10, commi i e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs n.22/97.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica

abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4.Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 11, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 104 Altre sanzioni

Ad integrazione di quanto non previsto dagli art. 102, 103 si rimanda al sistema sanzionatorio del D.Lgs n.22/97 e alle norme di settore.

 

 
 

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