Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune   Narni
  Abitanti   20.143
  Provincia   Terni
  Regione   Umbria

 

Prima di proporvi integralmente il Regolamento sulla gestione dei Rifiuti a Narni, date un'occhiata a questa tabella ... mica male?

I collegamenti sono attivi e quidi, potete approfondire i contenuti dei singoli regolamenti.

 

I Regolamenti del Comune di Narni 

Regolamento applicazione dell'Ici (nuovo)
Regolamento per l'adozione di cani ospiti di canili convenzionati col Comune di Narni (nuovo)

Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile - Revisione  (nuovo)

Regolamento per l'accesso
Regolamento per l'accesso ai documenti *********
Regolamento assegnazione incarichi professionali
Regolamento sull'uso dei beni comunali
Regolamento cessione aree artigianali
Regolamento della notifica degli atti
Regolamento sull'uso dell'autocertificazione
Regolamento per il funzionamento della biblioteca comunale
Regolamento per interventi di rottura e ripristino delle pavimentazioni di suolo pubblico per apposizione di cavi sotterranei, tubi e condotti
Regolamento concessione aree per circhi
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
Regolamento dei Contratti
Regolamento di contabilità
Regolamento Corpo dei Vigili Urbani
Regolamento assistenza domiciliare degli anziani
Regolamento per i lavori in economia
Regolamento edilizio (In bozza)
Regolamento della Giunta Municipale
Regolamento funzionamento impianti sportivi
Regolamento funzionamento mercato coperto
Regolamento per la tutela degli alberi
Regolamento per il diritto di informativa del Cittadino e Consigliere
Regolamento Polizia Municipale
Regolamento personale comunale
Regolamento gestione piscina di san Girolamo
Regolamento sulla tutela della Privacy
Regolamento per il rilascio delle tessere speciali
Regolamento sulla tassa di smaltimento dei rifiuti
Regolamento per la concessione di prestiti per rifacimento facciate
Regolamento per le insegne
Regolamento rimozione autoveicoli
Regolamento servizio da rimessa
Regolamento occupazione spazi pubblici
Regolamento del funzionamento del Teatro Comunale

 

 

CAPO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

 

 

Art. 1

Oggetto

1.Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Narni della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

Art. 2

Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana o dalle eventuali planimetrie ivi allegate.

3. Il responsabile del servizio di nettezza urbana comunica con nota formale al funzionario responsabile della tassa, entro 20 giorni dall'installazione dei nuovi contenitori, le zone del territorio comunale nelle quali il servizio venisse successivamente esteso.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

 

Art. 3

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verdi, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa nella misura del 30%.

4. Ricorrendo i presupposti per l’applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 12 e 15 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente.

 

Art. 4

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;

- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;

- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce e acqua).

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

 

Art. 5

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6

Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

 

Art. 7

Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra, le rimesse attrezzi agricoli;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

 

Art. 8

Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport (campi da gioco);

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

 

Art. 9

Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta di un terzo.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

 

Art. 10

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento ed utenze (gas, luce ed acqua).

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 11

Deduzioni per le aree scoperte

1. Sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nella misura del 25 per cento.

2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verdi, sono computate nel limite del 50 per cento.

 

Art. 12

Riduzioni di tariffa

1. A decorrere dal 1° luglio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione di un terzo sulla tariffa;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione di un terzo sulla tariffa;

c) abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all' estero per più di 6 mesi all'anno: riduzione di un terzo sulla tariffa;

d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore: riduzione del 30% sulla tariffa.

 

Art. 13

Detassazione delle superfici produttive

di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani, e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie tassabile (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi) ove risulti difficile determinare le superfici in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate:

ATTIVITA’ PERCENT. DI RIDUZIONE

- Autocarrozzerie 40%

- Lavanderie a secco 35%

- Autofficine, elettrauto 30%

- Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni,

vetrerie artistiche 25%

- Attività artigianali manifatturiere, nelle quali siano

presenti superfici adibite a verniciature e/o

lavorazioni superficiali di metalli e non metalli

(quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20%

- laboratori di analisi, radiologici, fotografici,

ambulatori dentistici, odontotecnici 15%

- produzioni di allestimenti od insegne, distributore

di carburante, autolavaggi, autorimessaggi 10%

2. Per eventuali altre attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

3. La riduzione di cui al comma 1 viene accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente settore Ambiente, ed a condizione che l’interessato alleghi idonea documentazione che attesti l’osservanza della normativa statale e regionale sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

 

 

CAPO II

TARIFFAZIONE

 

Art. 14

Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5 La denuncia di cessazione di cui al precedente comma 3 o la denuncia tardiva di cui al precedente comma 4, ai fini del diritto al rimborso od allo sgravio, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica della cartella del ruolo in cui è iscritto il tributo.

 

Art. 15

Riduzioni individuali

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: riduzione del 40%

b) utente che consegni in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio: riduzione del 20%

2. La riduzione è fissata con delibera della Giunta comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo, nel caso b), e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dall'Ufficio tributi.

 

Art. 16

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 30% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

 

Art. 17

Riduzione della tassazione per mancato

svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto , su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 40% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 18

Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3°, del decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

 

Art. 19

Deduzione del costo dello spazzamento dei rifiuti esterni

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2, terzo comma, numero 3), del DPR 10 settembre 1982, n° 915.

2. L’eventuale eccedenza di gettito derivante dalla deduzione di cui al comma precedente è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo.

 

Art. 20

Tariffazione dall'1.1.1997

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1997, secondo i criteri indicati dall’art. 65 comma 1 del Dlgs. n° 507/93.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1996 determina con efficacia dall'1.1.1997:

- le eventuali necessarie modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

-le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria, individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 21

Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 21, 3° comma, deve indicare l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

Art. 22

Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

 

Art. 23

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in uso temporaneo -per esso intendendosi l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente- locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26 comma 6°.

5. Non si fa luogo alla riscossione della tassa giornaliera nel caso in cui l’importo dovuto risulti inferiore a £. 20.000.

 

 

 

 

 

CAPO III

DENUNCE - ABBUONI

 

Art. 24

Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

 

 

 

 

 

Art. 25

Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 24, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 24, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 15.

 

Art. 26

Modalità dei rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante sgravio dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

2.La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

 

 

 

CAPO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

 

Art. 27

Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Art. 28

Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all’albo pretorio, ad avvenuta esecutività.

 

 
 

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