Gestione  rifiuti   -   Regolamento Comunale
   
 
 
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  Comune   Soave
  Abitanti   6.442
  Provincia   Verona
  Regione   Veneto

 

COMUNE DI SOAVE

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

ART. 1

Oggetto del regolamento

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.lgs 267/00 artt. 112 e 113 e dell'art. 23 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e precisamente:

a) Determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta.

b) Determina le modalità di raccolta dei rifiuti urbani.

c) Stabilisce norme per garantire la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, sia entro i perimetri di cui sopra che nelle aree non comprese.

d) Stabilisce le modalità di conferimento, e del trasporto dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e promuove il recupero degli stessi.

e) Determina criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.

f) Stabilisce le diverse modalità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico, e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

ART. 2

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dei presente Regolamento i rifiuti sono classificati secondo l'origine in:

I. RIFIUTI URBANI

2. RIFIUTI SPECIALI.

Secondo le caratteristiche di pericolosità in:

3. RIFIUTI NON PERICOLOSI

4. RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 3

Rifiuti urbani

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs n. 22/97 sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di comune abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. N.22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

ART. 4

Rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D. Lgs n. 22/97 sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti di attività agricole e agro industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti (pericolosi) che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali,

e) i rifiuti da attività commerciali e di servizio che per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani;

f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 5

Rifiuti Speciali assimilabili ai Rifiuti Urbani ad esclusione degli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2) D.Lgs 22/97

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all’art. 18. secondo comma, punto d), del D.Lgs. n° 22/97 che fisserà i criteri per l’assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento oggetto di questo regolamento, l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità:

- sono assimilati per qualità i rifiuti indicati nella tabella A), ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal Dlgs 22 / 97 e degli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2, primo periodo del Dlgs 22 / 97;

- l'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani viene così definita: le quantità di rifiuto non devono superare la produzione annua di 20 Kg/mq ovvero 0.2 mc/mq, riferita alla superficie specificatamente destinata a tale attività.

I locali dove sono prodotti tali rifiuti dovranno essere in regola con la denuncia per la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Per la verifica delle condizioni di privativa di cui ai commi precedenti la ditta deve presentare apposita dichiarazione della quantità prodotta/mese o anno dei rifiuti ritenuti assimilabili, per i quali la ditta ha intenzione di provvedere in proprio allo smaltimento, allegando alla stessa una relazione tecnica corredata da planimetria ove si evidenziano con chiarezza le aree interessate, nonché il ciclo produttivo da cui hanno origine detti rifiuti.

La ditta dovrà presentare con cadenza 15 luglio e 15 gennaio copia dei formulari di trasporto controfirmati dal destinatario del rifiuto, nonché copia delle fatture relative al servizio di smaltimento e /o trattamento di detti rifiuti.

Ogni anno entro il 31 gennaio la ditta deve presentare una dichiarazione relativa alla invariata situazione.

L’Ufficio ecologia verifica la condizione di privativa anche mediante sopralluogo presso l’attività e comunica alla ditta stessa la decisione.

Tabella A

N° Tipologia rifiuti

1. imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo)

2. contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine)

3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane

4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc.

5. frammenti e manufatti di vimini e sughero

6. paglia e prodotti di paglia

7. scarti di legno e falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli di particelle legnose, trucioli, segatura

8. fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile

9. ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta

10. feltri e tessuti non tessuti

11. pelle e similpelle

12. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali

13. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.

14. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere

15. materiali vari in pannelli di legno, gesso e plastica, ecc.

16. frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati

17. manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.

18. cavi di materiale elettrico in genere

19. nastri abrasivi

20. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive

21. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali rifiuti prodotti da macelli, scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, ecc.

22. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni industriali basate su processi meccanici (graspi, vinaccioli, bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, ecc.)

23. residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi

24. Accessori per l’informatica

ART. 6

Rifiuti pericolosi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 22/97, come modificato dal D. Lgs. n. 389/97, sono rifiuti pericolosi:

I rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato “D” al D.Lgs. n. 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I, questi ultimi aggiunti al medesimo D. Lgs. n. 22/97 dal D. Lgs. n. 389/97.

Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti foto chimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato "D" al D.Lgs. n. 22/1997 vanno smaltiti direttamente a cura e spese dei produttori e non sono inclusi nella privativa.

ART. 7

Definizioni

Ai fini dell'applicazione dei presente Regolamento, s’intende per:

a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi.

b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

c) Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che la detiene.

d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

g) Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato “B” del D. Lgs. n. 22/97.

h) Recupero: le operazioni previste nell'allegato “C” del D. Lgs. n. 22/97.

i) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato “B” del D. Lgs. n. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato “C” al D. Lgs. n. 22/97.

j) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

k) Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

l) Combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustine ed a garantire un adeguato potere calorifico, e che possieda caratteristiche specificate da apposite norme tecniche.

m) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità.

n) Spazzamento: l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

o) Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dall’area.

ART. 8

Modalità di conferimento dei rifiuti secchi, non ingombranti e speciali assimilati

I rifiuti urbani e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'art. 3, sub a) e art. 5 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi sacchetti integri, accuratamente chiusi a tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, e che risultano evidenziati con idonea indicazione sugli stessi contenitori, con esclusione del conferimento di tutte quelle frazioni merceologiche per cui è stata o sarà attivata la raccolta differenziata, (frazione organica, carta e cartoni, vetro e lattine di alluminio e banda stagnata, contenitori per liquidi in plastica, erba e ramaglie, rifiuti ingombranti).

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

a) I rifiuti urbani ingombranti per i quali viene effettuata la raccolta separata;

b) Gli imballaggi di qualsiasi tipo per i quali viene effettuata la raccolta separata;

c) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

d) I rifiuti organici provenienti dalle grandi utenze e dalle utenze private, per i quali viene effettuata la raccolta separata o attivato il compostaggio domestico;

e) I rifiuti pericolosi;

f) I rifiuti speciali non assimilabili;

g) Sostanze allo stato liquido;

h) Materiali in fase di combustione;

i) Materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

E’ vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti al lato dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino; è vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

ART. 9

Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

ART. 10

Modalità e frequenza della raccolta

La perimetrazione e la frequenza di raccolta delle varie categorie merceologiche dei rifiuti verranno meglio precisate con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità con idoneo provvedimento.

Le modalità di effettuazione del servizio di raccolta saranno stabilite dalla Amministrazione Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento, per ogni tipo di frazione merceologica raccolta.

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone fuori del perimetro, considerate non servite, dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.

In particolare, i rifiuti urbani, separati (secco umido) dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino e qualora esso risulti colmo, in quello più vicino. E' fatto divieto di depositare o abbandonare i rifiuti al suolo.

ART. 11

Norme relative ai contenitori

I contenitori per la raccolta dei rifiuti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione.

Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del Comune o del gestore del servizio.

L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Comune o dei gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodiche pulizie e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria.

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 10 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere concordati con l'UTC, in sede di approvazione del progetto, gli spazi di contenimento per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

E' fatto divieto di spostare i contenitori dal luogo dove sono stati collocati.

ART. 12

Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

Come disposto dall'art. 21, comma 2, lettera f) del Dlgs 22 / 97 il Comune deve provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

Le pesate vengono effettuate sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento dal responsabile comunale della gestione del servizio, da ogni automezzo prima dell'inizio ed una volta ultimato il proprio giro di raccolta. I bindelli di pesatura devono essere tempestivamente consegnati al funzionario comunale preposto.

ART. 13

Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento ha luogo presso l’isola ecologica comunale secondo criteri che verranno meglio precisati dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità, con idoneo provvedimento.

ART. 14

Modalità di conferimento beni durevoli

1 beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'art. 44 del D. Lgs. n. 22/97 sono:

a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria;

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, o consegnati nell’isola ecologica comunale.

ART. 15

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati "T' e/o 'F'

I rifiuti non pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti , devono essere conferiti tramite gli appositi contenitori stradali messi a disposizione degli utenti dai rivenditori.

I contenitori etichettati T e/o F devono essere conferiti presso l’isola ecologica.

ART. 16

Persone autorizzate al conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica e determinazione tariffe.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai precedenti articoli 13 - 14 e 15, presso l’isola ecologica, è di norma ammesso solo per i residenti del Comune di Soave.

L’Amministrazione comunale può tuttavia ammettere al conferimento dei rifiuti cittadini di Comuni limitrofi, previa sottoscrizione di idonea convenzione con gli Enti locali di appartenenza.

E’ altresì facoltà dell’Amministrazione comunale determinare le tariffe di smaltimento per singola tipologia di rifiuto conferito presso l’isola ecologica.

ART. 17

Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi

a) DA GRANDI UTENZE

Ai sensi dell'art. 6 dei Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

Le modalità e il periodo e la frequenza del servizio per la raccolta differenziata di tale componente organica umida, saranno meglio precisati dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità, con idoneo provvedimento.

I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori assegnati in dotazione ai titolari delle ditte individuate, presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati, ed in genere presso le utenze collettive.

Tali contenitori devono disporre di chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentabili.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta delle utenze familiari per la frazione secca e/o umida.

b) DA UTENZE FAMILIARI

Il Comune di Soave attiverà la raccolta differenziata della frazione umida (FORSU) dei rifiuti domestici anche dalle utenze private a mezzo di contenitori stradali.

Le modalità, la frequenza del servizio per la raccolta differenziata di tale componente organica umida, saranno meglio precisate dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione degli atti necessari per l'attuazione del sistema di raccolta differenziata e potranno variare durante l'anno, secondo le necessità mediante idoneo provvedimento.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta della frazione secca.

Potrà essere ammesso ed incentivato, nelle forme che l'Amministrazione comunale riterrà più opportune (contributo per acquisto compostiera e/o riduzione tassa tariffa rifiuti) l'utilizzo del compostaggio domestico al fine di ridurre il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto organico, per le utenze civili domestiche che hanno la possibilità di collocare nel giardino di propria proprietà la compostiera ove collocare tutta la propria parte umida prodotta.

ART. 18

Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da Potatura, sfalcio di giardini e simili

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi e alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento negli appositi contenitori e spazi allo scopo predisposti nel centro di raccolta attrezzato (isola ecologica) o tramite compostaggio.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U (frazione umida).

I giardinieri che svolgono la propria attività nell’ambito del Comune di Soave possono conferire il materiale derivante da potatura, sfalcio di giardini e simili presso l’isola ecologica del Comune stesso; detto servizio è soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall’Amministrazione comunale per il recupero delle spese di solo smaltimento di detto materiale presso un centro di compostaggio o similare.

Nessun onere, per il recupero delle spese di solo smaltimento di detto materiale presso il centro di compostaggio o similare, sarà invece posto a carico dei cittadini che conferiranno il materiale direttamente all’isola ecologica.

ART. 19

Modalità del conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici dei feretri e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di 1 ^ categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

ART. 20

Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, potrà definire determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da idoneo provvedimento, tenuto presente quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. n. 22/97.

La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Cooperative Sociali.

1) CARTA E CARTONI

Il Comune di Soave attiva la raccolta dei rifiuti di imballaggio, cartoni e rifiuti cartacei in genere, provenienti sia dagli esercizi commerciali e pubblici sia dalle famiglie private.

In particolare è previsto per le attività commerciali e gli esercizi pubblici, l’obbligo di conferire tali rifiuti presso l’isola ecologica comunale.

Le utenze domestiche devono conferire la carta negli appositi contenitori stradali mentre i cartoni, debitamente ridotti di volume dovranno essere conferiti presso l’isola ecologica,

E' vietato il loro conferimento nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R. S. U. (Frazione secca).

2) VETRO E LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA

La raccolta differenziata di contenitori in vetro, delle lattine in alluminio e di banda stagnata viene effettuata tramite contenitori (campane) posizionati sul territorio comunale.

Notevoli quantità di vuoti, contenitori di grandi dimensioni, frammenti di lastre di vetro devono essere depositati a cura dell'utente, nel contenitore allo scopo predisposto nel centro di raccolta attrezzato (isola ecologica).

E' vietato il loro conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R. S. U.

3) CONTENITORI PER LIQUIDI IN PLASTICA

La raccolta differenziata dei contenitori per liquidi in plastica riciclabile viene effettuata tramite appositi contenitori stradali: prima dell'introduzione negli stessi il materiale dovrà essere opportunamente schiacciato e ridotto di volume.

E' vietato il loro conferimento nei contenitori, predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R. S.U

Per le tipologie di rifiuti di cui ai punti 1), 2) e 3) è vietato il deposito a terra in caso che i contenitori risultassero colmi.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero e al riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il loro conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R. S.U.

L'Amministrazione Comunale può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche altre forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Articolo 21

Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio e standard minimi da rispettare

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le definizioni inerenti la disciplina degli imballaggi sono quelle previste dall'art. 35 del Dlgs 22 / 97.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 9 del Dlgs 22 / 97 sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, riuniti nel CONAI, i costi per:

- il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

- la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

- il riutilizzo degli imballaggi usati;

- il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

- lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

3. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Dlgs 22 / 97 i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E del Dlgs 22 / 97 e i relativi obiettivi intermedi.

ART.22

Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato nell’ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell’area di riferimento.

Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.

ART. 23

Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84 e successive modificazioni.

Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei, a tenuta stagna ed assicurare il rispetto delle norme igienico –sanitarie.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall’ordinamento giuridico), concesse dal Comando della Polizia Municipale, per lo svolgimento del pubblico servizio (accessi a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d’orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ART. 24

Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La fase iniziale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio, presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25

Contenitori porta rifiuti

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E’ vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

ART. 26

Servizi vari di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:

a) lo spazzamento delle strade spazi ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;

b) pulizia degli spazi sottostanti i cassonetti

c) pulizia e raccolta di tutto il materiale versato al suolo in fase di svuotamento dei cassonetti o degli altri contenitori;

d) Il lavaggio periodico di tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

ART. 27

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

ART. 28

Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso, è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

ART. 29

Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 30

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali e pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.

ART. 31

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 32

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione

ART. 33

Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.

ART. 34

Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ART. 35

Pozzetti stradali

Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.

E’ assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ART. 36

Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ART. 37

Animali

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 38

Cave, cantieri e attività agricole.

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri.

Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche.

ART. 39

Veicoli a motore, rimorchi e simili

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.

I centri di raccolta possono essere gestiti da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni necessarie.

ART. 40

Rifiuti inerti

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2^ categoria – di tipo A.

E' vietato in modo assoluto di conferire nei contenitori stradali e nell’isola ecologica tale tipo di rifiuto.

ART. 41

Obbligo dei

Frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, allo allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

ART. 42

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali.

ART. 43

Controlli

In attuazione al disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n. 22/97, le Provincie sono preposte ai controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche dal funzionario del Comune responsabile del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 44

Prescrizioni e divieti di carattere generale

E’ ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti con le modalità fissate, negli appositi contenitori predisposti nell’area di espletamento del servizio e/o nel centro di raccolta attrezzato (area ecologica).

Le forme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti sia all'interno che all'esterno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta.

Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti divieti:

1 - è vietato abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori stradali;

2 - è vietato conferire nell’isola ecologica comunale e nei contenitori stradali rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Soave;

3 - è vietato conferire nell’isola ecologica comunale rifiuti speciali assimilabili agli urbani senza l'autorizzazione del Comune;

4 - è vietato conferire e depositare rifiuti nell’isola ecologica comunale, al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza;

5 - è vietato conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti, materiali non compatibili per quantità o qualità;

6 - è vietato depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata;

7 - all’isola ecologica comunale è vietato selezionare ed asportare materiali senza il preventivo assenso degli incaricati della gestione. A questi ultimi compete controllare che i rifiuti vengano conferiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

9 - è vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento o stabilite negli appositi provvedimenti di attuazione.

10 - dopo l’introduzione dei rifiuti nei contenitori il coperchio deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento dovrà avvenire nel contenitore vuoto più vicino.

11 - è vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare, spostare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

12 - nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in modo da ridurne la pericolosità.

13 - è vietato l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche, adibite ad uso pubblico e private.

14 - è vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

15 - è vietato conferire rifiuti oggetto di raccolta differenziata nel sacco per il rifiuto secco indifferenziato o nelle navette per i rifiuti ingombranti presenti al centro di raccolta comunale.

16 - è vietato l’uso improprio dei vari tipi di contenitori, mescolare le diverse frazioni riciclabili, conferire la frazione umida dei rifiuti all’interno di sacchetti non biodegradabili;

17 - è vietato intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.

18 - è vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campane previste per la raccolta vetro.

20 - è vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani.

21 - è vietato l’imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, dei cartelli segnaletici e dei muri con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio, vernici e simili.

22 - è vietato sfamare gli animali posando sul suolo pubblico prodotti alimentari di qualsiasi genere.

23 - è vietato scaricare i rifiuti nei fiumi e nei fossati.

24 - è ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all’accumulo dello stallatico o alla produzione di compost della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

25 - è vietato bruciare rifiuti all’aperto anche se composti di materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di orti, giardini, campi o vivai, se ubicati a meno di 50 metri anche da una singola abitazione. Sono esclusi i fuochi accesi su barbeque per la cottura dei cibi alimentati a legna o carbonella i quali devono comunque essere disposti in modo da non arrecare molestia al vicinato con i fumi.

Articolo 45

Sanzioni

Tutte violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente, ai sensi del D. Lgs. 05.02.1997 n° 22 successive modifiche ed integrazioni e di altri leggi statali e regionali, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) per violazioni alle norme dell'art. 8 riguardante le Modalità di conferimento dei rifiuti secchi, non ingombranti e speciali assimilati da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

b) per violazioni alle norme dell'art. 11, spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore da Lire 50.000 (cinquantamila) a Lire 150.000 (centocinquantamila);

c) per violazioni alle norme dell'art. 13, obbligo di conferimento dei rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica da Lire 300.000 (trecentomila) a Lire 900.000 (novecentomila);

d) per violazioni alle norme dell'art. 14, obbligo di conferimento dei durevoli (frigoriferi, lavatrici, televisori, ecc.) presso l’isola ecologica da Lire 300.000 (trecentomila) a Lire 900.000 (novecentomila);

e) per violazioni alle norme dell'art. 15, obbligo di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi, delle pile esauste e dei medicinali scaduti, negli appositi contenitori stradali e dei contenitori etichettati “T” e/o “F” presso l’isola ecologica da Lire 100.000 (centomila) ) a Lire 300.000 (trecentomila);

f) per violazioni alle norme dell'art 17 sulle modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

g) per violazioni alle norme dell'art 18 Obbligo di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura e sfalcio di giardini presso l’isola ecologica o tramite compostaggio da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

h) per violazioni alle norme dell'art 20 Obbligo di conferimento dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata negli appositi contenitori da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

i) per violazioni alle norme dell'art 22 sulle modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati da Lire 200.000 (duecentomila) a L. 600.000 (seicentomila);

j) per violazioni alle norme dell'art 25 Divieto di conferire rifiuti urbani nei contenitori porta rifiuti (cestini) e divieto di danneggiamento degli stessi da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

k) per violazioni alle norme dell'art 27 Obbligo di tenere pulite le aree di uso comune dei fabbricati , le aree scoperte private a cura dei conduttori da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

l) per violazioni alle norme dell'art 28 Obbligo di tenere in buono stato di decoro e pulizia terreni non edificati da Lire 200.000 (duecentomila) a Lire 600.000 (seicentomila);

m) per violazioni alle norme dell'art 29 Obbligo di pulizia delle aree di mercato da parte dei concessionari ed occupanti da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

n) per violazioni alle norme dell'art. 30, obbligo del gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza. da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

o) per violazioni alle norme dell'art. 31 Obbligo di mantenere pulite le aree destinate agli spettacoli viaggianti da parte degli occupanti da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

p) per violazioni alle norme dell'art. 32 Obbligo di mantenere pulite le aree utilizzate per manifestazioni pubbliche a cura dei promotori delle stesse da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

q) per violazioni alle norme dell'art. 33 Divieto di gettare volantini a terra a mano o tramite veicoli da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

r) per violazioni alle norme dell'art. 34 Obbligo di tenere puliti le aree pubbliche al termine delle operazioni di carico e scarico merci da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

s) per violazioni alle norme dell'art. 37 Obbligo per i possessori di animali di pulire l’area sporcata con le modalità di cui allo stesso articolo da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

t) per violazioni alle norme dell'art. 38 Obbligo di pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche imbrattate da materiali rilasciati da pneumatici o cingoli per i proprietari di cave, cantieri e fondi agricoli da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

u) per violazioni alle norme dell'art. 39 Obbligo di conferimento degli autoveicoli da rottamare presso i centri di raccolta per il recupero o la demolizione da Lire 300.000 (trecentomila) a Lire 900.000 (novecentomila);

v) per violazioni alle norme dell'art. 40 Divieto assoluto di conferimento di materiali provenienti da demolizioni o costruzioni nei contenitori stradali e nell’isola ecologica da Lire 400.000 (quattrocentomila) a L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila);

w) per violazioni alle norme dell'art. 41 Obbligo di allontanamento della neve dai marciapiede di fronte ai rispettivi stabili da Lire 100.000 (centomila) a Lire 300.000 (trecentomila);

x) L’inosservanza dei divieti e prescrizioni, previsti dall’art. 44 di cui la sanzione non è prevista nel presente articolo, sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 200.000 (duecentomila) a Lire 600.000 (seicentomila);

y) Per l’inosservanza dell’art. 14 comma 1 del D.lgs. 22/97 .”divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” da Lire 400.000 (quattrocentomila) a Lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila);

z) Per l’inosservanza dell’art. 15 comma 2 del D.lgs. 22/97 immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee Lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila);

aa) Per l’inosservanza dell’art. 43 comma 2 del D.lgs. 22/97 immissione di imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta da Lire 400.000 (quattrocentomila) a Lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila);

bb) Per l’inosservanza alle disposizioni della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è prevista la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

Nel caso di azioni od omissioni che violino diverse disposizioni che prevedono ciascuna una specifica sanzione, è applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del triplo.

Nel caso di recidiva, le sanzioni summenzionate possono essere triplicate.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida diretta ai soggetti responsabili a provvedere ed a comunicare le modalità di smaltimento agli uffici comunali, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi previsti dal presente regolamento, fatte salve le eventuali conseguenze penali e i diritti di sostituzione dell’inadempiente, si applica la sanzione amministrativa di lire 1.000.000. (unmilione).

Nel caso le violazioni e/o le inadempienze provochino disservizi e/o compromissioni igienico-sanitari, il Comune provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente o del responsabile della violazione.

L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.

Art 46

Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

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